Inesistente la notifica effettuata da Pec non certificata e non presente nei pubblici registri

Avv. Giuseppe Mappa


Si consolida sempre piu’ l’orientamento giurisprudenziale secondo cui e’ inesistente la notifica telematica ove effettuata da un indirizzo Pec non certificato e non presente nei Pubblici Registri.


Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 3407 del 16.03.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 18.05.2020 la società CF CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE deposita telematicamente presso la Commissione tributaria provinciale di Roma ricorso,notificandolo ritualmente all’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI ROMA – fornendo prova dell’avvenuta notifica nei termini tramite deposito della ricevuta di accettazione e consegna della PEC , con il quale impugna l’estratto di ruolo, ottenuto a seguito di accesso telematico ex art. 22 legge 241/90, in data 7 maggio 2020 contenente l’indicazione delle seguenti cartelle di pagamento :

  1. XXXXXX 000, in cui viene indicata una data di notifica del 17/10/2016,afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2013 di Ritenuta alla fonte, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € CXXXX6,40;
  2. n. 0XXXXX000, in cui viene indicata una data di notifica del 17/01/2018, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2014 di Ritenuta alla fonte, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € XXXXXXXXXX,66;
  3. n. XXXXX 000, in cui viene indicata una data di notifica del 14/03/2018, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2014 di Ires, I.V.A. ed Irap, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € XXXXXX,79;
  4. n. XXXXX 000, in cui viene indicata una data di notifica del 08/01/2019, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2015 di Irap, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € XXXX,70;
  5. n. XXXXX 000, in cui viene indicata una data di notifica del 28/02/2019,afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2015 di Ires ed I.V.A, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € XXXX,05;
  6. n. XXXXXX, in cui viene indicata una data di notifica del 08/05/2019, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2015 di Ritenuta alla fonte, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € XXXXX,34;

chiedendone l’annullamento – stante le violazioni inerenti la procedura di notifica e pronuncia di decadenza del concessionario, ex art. 25 del D.P.R. 602/1973 , dal diritto a procedere alla riscossione limitatamente alla pretesa fiscale per imposte dirette contenuta nelle cartelle di pagamento, poiché questa doveva essere portata a conoscenza del contribuente entro il 31.12.2019.

I motivi addotti attengono all’invio delle notifiche delle cartelle di pagamento e intimazione di pagamento tramite mail Pec da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “PUBBLICO ELENCO” ex art. 14, n. 1, 2 e 6, del D.P.R.68/2005, poiché il messaggio veniva inviato dal seguente indirizzo: “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”.

Spiega in ricorso come sia impossibile per il destinatario la visualizzazione del messaggio di posta elettronica, il quale viene ab initio rimosso dalla casella di “posta in arrivo” dal relativo software gestionale installato tanto nel server del provider, quanto nel computer del destinatario.

Aggiunge la non debenza di determinati crediti in quanto le cartelle risultano annullate da sentenze definitive pronunciate dalla Commissione tributaria competente; mentre per altre cartelle risulta omessa o comunque illegittima la notifica delle stesse ed invoca , comunque, la prescrizione del credito in esse azionato e la non debenza di altri importi in quanto riferiti a debiti previdenziali o amministrativi non rientranti nella competenza di questo giudice .

E conclude chiedendo: “ affinché, Voglia l’On.le CTP adita, in accoglimento del ricorso, contrariis reiectis et inaudita altera parte, procedere come segue: 

IN VIA PRELIMINARE E/O CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE,

sospendere l’esecutività delle cartelle di pagamento de quibus in ragione di tutti i fondati motivi dedotti in narrativa.

NEL MERITO,

accertare il difetto di notifica dedotto in atto e, per l’effetto, dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento de quibus, nonché di ogni altro atto a queste correlato, collegato e/o discendente per tutte le ragioni esposte in narrativa;

accertare il difetto di notifica dedotto in atto e, per l’effetto, dichiarare l’insussistenza del diritto del Concessionario a procedere in riscossione e/o in executivis relativamente alle cartelle di pagamento de quibus, nonché di ogni altro atto

a queste correlato, collegato e/o discendente per tutte le ragioni esposte in narrativa;

accertare la maturata decorrenza dei termini di decadenza e, per l’effetto, dichiarare la nullità della pretesa fiscale portata nel ruolo esattoriale di cui alle cartelle di pagamento richiamate nel capitolo 1), sub 1.2), per tutte le ragioni esposte in narrativa;

IN OGNI CASO,

con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori di legge ex D.M.55/2014, nella misura dei medi tariffari e da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario .

RESISTENTE

L’Ufficio convenuto AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE si costituisce in giudizio con deposito telematico in data 11.01.2021 di atto di controdeduzioni ,con il quale afferma la legittimità del proprio operato : “In effetti, l’art 26 richiama, ai fini della notifica pec di atti della riscossione, l’indirizzo pec come rubricato nell’INI PEC, tuttavia, tale precetto è volto al mittente affinché individui nell’INI PEC, o altri pubblici registri, l’indirizzo del destinatario, non che la mail di provenienza attribuibile all’ente di esazione debba essere registrata nell’INI – PEC. Tant’è vero che la norma afferma testualmente che la notifica a mezzo posta elettronica certificata si svolge all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Non che l’indirizzo del mittente debba essere quello dell’INI PEC.

Così la disciplina di settore non prevede che l’indirizzo di provenienza del mittente sia quello rubricato nell’INI PEC; invece, è necessario che lo sia, a fini di garanzia, quello del destinatario dell’atto “.

Aggiunge che il contribuente/destinatario può verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, consultando c.d. Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione – come nel caso di specie – “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”.

Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di  verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.

Aggiunge, in merito alla intervenuta prescrizione dei tributi , che in data18/05/2018 è stata notificata all’odierno ricorrente l’Intimazione di pagamento n. CXXXXXXX9000 – alla quale è sottesa, tra le altre, anche la cartella di pagamento n. XXX della quale oggi si contesta l’avvenuta notifica.

Conclude chiedendo una pronuncia di inammissibilità del ricorso per tardività e comunque per il rigetto , con vittoria di spese.

e conclude chiedendo:

– in via pregiudiziale ed assorbente:

  • dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la

proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92;

  • ritenere e dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte opponente, l’opposizione come formulata avverso l’estratto di ruolo impugnato.
  • riconoscere e dichiarare, comunque, l’improponibilità della presente opposizione in

difetto del concreto esercizio dell’azione esattiva da parte dell’ente di riscossione;

  • dichiarare la parziale inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19, ultimo comma, del D.Lgs 546/92;

– in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;

– nel merito : dichiarare la legittimità dell’atto opposto e posto in essere dall’agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;

  • respingere, in ogni caso, la domanda di parte ricorrente nei confronti dell’Agente della riscossione relativa alle eccezioni riguardanti i presunti vizi nella notificazione dell’atto impugnato, in quanto infondata in fatto e diritto.

Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all’allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 “

MEMORIA RICORRENTE

In data 27.01.21 la ricorrente deposita memoria volta a controdedurre quanto affermato dalla resistente in merito alla legittimità della notifica in particolare afferma l’impossibilità di accedere al suggerito “who is” e conclude insistendo nelle proprie richieste avanzate in sede di ricorso.

UDIENZA

L’udienza si è svolta come da verbale in atti. Il Collegio trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio letti il ricorso e i relativi allegati , letto il provvedimenti impugnato ,lette le controdeduzioni, viste le norme di riferimento e considerata la giurisprudenza di merito e di legittimita’ sul punto, giunge alla conclusione che il ricorso possa trovare accoglimento .

Il ricorrente lamenta il difetto di notifica delle cartelle, come in epigrafe, in quanto effettuate da un indirizzo Pec non rientrante in pubblici elenchi.

Al riguardo, occorre ricordare che in virtù di quanto disposto dall’art. 26, comma 5,del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall’art.60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alla norme sulle notificazioni nel processo civile ai sensi dell’art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata dall’indirizzo/all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Per quanto attiene agli indirizzi pec dei destinatari la normativa si rinviene all’art.6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), in tema di «Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese ed i professionisti in modalità telematica, dispone l’istituzione del pubblico elenco denominato Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico (realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali).

Il successivo art. 14 recita : Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizi di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.

Mentre, l’art.16 ter, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (modificato dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente sostituito dall’articolo 66, comma 5, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) in tema di Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni» prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D.L.29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Più in generale, però, deve dirsi che anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).

Ora, la società ricorrente si lamenta di non aver potuto conoscere le cartelle in quanto notificate dall’Amministrazione attraverso lo strumento informatico pec ,il cui indirizzo non è ricompreso in pubblici elenchi ex art.14 n.1,2 e 6 del dpr 68/2005 e art 16-te, comma 1, del dll179/12 conv. nella legge 221/12 E corrispondente a notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it ; ciò in quanto il proprio computer (software, provider) inseriscono le mail-pec non inserite nei pubblici elenchi , al fine di protezione dalle cd . mail truffa .

Del resto, la ratio della norma di cui all’art. 14 citato è proprio quella di tutelare il cittadino-contribuente , il quale riesce a capire la provenienza solo se riconducibile ad un indirizzo inserito in un pubblico elenco e non se proveniente da un semplice dominio privato.

Assolutamente priva di pregio la circostanza che il contribuente può cercare attraverso un sito specializzato la effettiva registrazione del dominio pec, in quanto ciò non costituisce affatto una garanzia della legittima provenienza da parte dell’Amministrazione; e del resto non si capisce perché si debba procedere in questo modo, gravando il contribuente dell’onere di verifica , quando l’art. 14 specificatamente prescrive l’inserimento in un pubblico elenco anche per il mittente.

Il Collegio, quindi ritiene irrituale e, quindi, illegittima la notificazione delle cartelle esattoriali effettuata tramite un indirizzo PEC non oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché non risultante inserito in un

pubblico elenco ( nell’elenco del ReGindE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia), né nella pagina ufficiale del sito internet del Concessionario della Riscossione, né in quella di INDICEPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni …. ( cfr CTP Roma sentenza n. 601/38/2020 del 17 gennaio 2020 ; CTP Napoli n. 5232/2020 CTP Perugia 379/19).

A questo punto il Collegio valuta la seconda richiesta del ricorrente in merito alla maturata decadenza della pretesa fiscale in riscossione.

Questo Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza maggioritaria che ritiene che, nel caso di tributi erariali, il credito per la riscossione è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cc., bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc. in considerazione del fatto che la prestazione tributaria, stante l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr per tutte Cass. Ord. n. 16232 del 19/07/20203) e pertanto, riferendosi le cartelle in oggetto tutte a crediti IRA, IVA, IRES pro anni dal 2013 al 2015, non possa dichiararsi ritenersi decaduta l’Amministrazione dall’azione di recupero con prescrizione del credito.

Il Collegio, ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite che si ravvisano nella peculiarità dei temi oggetto di decisione, l’accoglimento della domanda principale e il rigetto della domanda di pronuncia di decadenza.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – 6° sezione-definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita così decide:

P.Q.M.

“ in parziale accoglimento del ricorso annulla le cartelle impugnate come rubricate ,respinge nel resto . Compensa le spese di lite. ”

 

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