Inesistente la notifica di un atto esattivo spedita da indirizzo Pec non certificato. Non e’, quindi, applicabile l’art 156 c.p.c.

Avv. Giuseppe MAPPA


Inesistente la notifica di un atto esattivo spedita da indirizzo Pec non certificato. Non e’, quindi, applicabile l’art 156 c.p.c.


Ctr Campania 345\2022, depositata l’11.01.2022

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a.s. XXXX ha impugnato il pignoramento e le sottese cartelle di pagamento n. XXXXXX, n. XXXXXX3, n. XXX8, n.XXXXXXX, n. XXXXXXXXX, n. XXXXXXX, n. XXXX3, n.XXXXXXXXXXX e n. XXX2, deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica a mezzo pec del pignoramento, perché non sottoscritto con firma digitale e spedito da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e l’omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento in questione.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate-riscossione, che ha contestato la domanda con controdeduzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha parzialmente accolto il ricorso, giacché ha accertato la ritualità della notificazione del pignoramento, e delle cartelle, fatta esclusione per le cartelle n.XXXXX n. XXXX e n. XXX, in relazione alle quali ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate non avesse fornito prova concernente la ritualità della notificazione., compensando le spese.
Contro questa sentenza propone appello l’Agenzia delle entrate Riscossione per ottenerne la riforma, cui la società risponde con controdeduzioni, che illustra con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di carenza di ius postulandi proposta dal contribuente perché l’Agenzia è difesa mediante avvocato del libero foro.
Irrilevante al riguardo è il riferimento all’art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che si riferisce alla rappresentanza in giudizio, e non già alla difesa tecnica.
1.1.- Le modalità di espletamento della difesa tecnica sono rimesse al soggetto che esercita il proprio diritto di difesa, salvo che per i giudizi che rientrino nella convenzione con l’Avvocatura dello Stato: se ne trae conferma dalla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 4-novies del d.l. n. 34/19, come convertito con l. n. 58/19, secondo cui “Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
2.- Il primo motivo di appello, col quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna la sentenza sostenendo che la notifica delle tre cartelle indicate in narrativa sia regolare, è infondato.
La notifica delle tre cartelle è nulla, poiché è avvenuta da un indirizzo diverso da quelli riportati nei pubblici elenchi e, (specificamente, dal registro IPA (in termini, da ultimo, Cass. n. 32991/21).
Né si può ritenere che sia stato raggiunto lo scopo per l’avvenuta consegna, in applicazione dell’indirizzo delle sezioni unite della Corte di Cassazione (espresso con sentenza 28 settembre 2018, n.23720).
Ciò perché l’Agenzia non ha seguito il procedimento prescritto dall’art. 7-quater della l. n. 193/16,che ha disposto la modifica dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, applicabile anche in caso di notifica ex art. 26 del d.P.R. n. 602/73, in base al quale “Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”; laddove, nel caso in esame, l’Agenzia non ha proceduto al secondo tentativo di consegna.
2.- Né si può ricavare la conoscenza delle cartelle dall’istanza di rateazione prodotta, la quale è successiva alla proposizione del ricorso in primo grado e non fornisce per conoscenza elementi di prova utili a dimostrare che la contribuente abbia avuto conoscenza delle cartelle in tempo utile per impugnarle nei successivi sessanta giorni.
3.- L’istanza di rateazione, d’altronde, non implica riconoscimento del debito: non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017; Cass. 12735/2020; Cass. n. 18215/21).
4.- Il rigetto del primo motivo di appello comporta l’assorbimento del secondo, che concerne l’avvenuta compensazione delle spese.
Non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, perché non basta, come nel caso in questione, l’infondatezza dell’appello.
5.- Il recente consolidamento della giurisprudenza, anche di legittimità, comporta, peraltro, la compensazione delle spese di lire anche di questo grado.


P.Q.M.


La Commissione tributaria regionale: rigetta l’appello e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, in data 16 dicembre 2021.

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