Avv. Giuseppe MAPPA
Incompetenza per territorio del Concessionario – L’atto esattivo\esecutivo emesso dal Concessionari ADER incompetente per territorio è illegittimo anche dopo la creazione del Concessionario Unico Nazionale.
La Commissione Provinciale di Bari conferma che, anche dopo la creazione del nuovo Concessionario Unico Nazionale – ADER – l’atto esattivo\esecutivo deve, comunque , essere emesso dal Concessionario competente per territorio, a pena di illegittimità dello stesso.
Commissione Tributaria Provinciale di Bari
Sentenza n. 289 dell’anno 2012
FATTO
Con ricorso/reclamo notificato in data 20 Gennaio 2020 all’Agenzia delle Entrate Riscossione – Roma ed in data 18/02/2020 depositato presso la segreteria della Commissione Provinciale Tributaria di Bari (contrassegnato con il n. 372/2020 R.G.R.), xxxxx , come in atti epigrafato, impugnava la cartella di pagamento n. xxxxx0 emessa dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari – ente impositore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Barletta / Andria Trani Ufficio Territoriale di Barletta – a seguito di controllo modello automatizzato modello unico persone fisiche anno d’imposta 2016 ai sensi dell’ art 36 bis DPB: 600/73 per mancato pagamento, IVA per un totale di euro 34. 795,00 inclusi sanzioni ed interessi. Valori comunicati al ricorrente con comunicazione codice atto n.xxxxx e consegnata in data xxxxxx/2018.
Parte ricorrente, nelle motivazioni del ricorso e nelle successive memorie illustrative depositate in data 08/10/2020 , impugnava la cartella di pagamento chiedendone l’annullamento.
In data 23 Marzo 2020 si costituiva l’Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari che nelle memorie di costituzione eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni di parte ricorrente ascrivibili alle competenze dell’Agenzia delle Entrate; ribadiva la legittimità dell’operato dell’Ufficio relativamente al proprio operato , Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
in data 22 Aprile 2020 si costituiva con intervento volontario a seguito di chiamata in causa da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione Bari, l’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale B. .T. Ufficio di Barletta che, con riferimento alle eccezioni, di propria competenza ribadiva la legittimità dell’operato dell’Ufficio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Con ordinanza n.924/20 pronunciata in data 22/09/2020, la Commissione accoglieva l’istanza di sospensione e fissava il merito della controversia.
Convocate le parti per la trattazione del merito, per il ricorrente è presente l’avv. xxxxxx; per l’Ufficio è comparso il dott. Xxx, che si riportano agli atti di causa ed insistono nelle rispettive richieste.
La Commissione, udite le parti, pone la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare questo Collegio esamina la quarta censura in quanto ritenuta assorbente.
Con la quarta censura il ricorrente eccepisce la nullità della cartella di pagamento poiché emessa da concessionario non competente per territorio, con violazione degli artt. 12 e 24 del DRP 600/73.
L’agenzia delle Entrate Riscossione confuta detta eccezione in considerazione del mutato assetto istituzionale dell’ Agenzia della Riscossione per effetto del decreto legge n.193/2016, avente competenza sull’intero territorio nazionale a differenza del sistema previgente fondato sulla concessione del servizio su base territoriale provinciale.
Dall’esame degli atti e documenti componenti il fascicolo si evince che l’opposta cartella di pagamento è stata emessa dall’Agente della Entrate – Riscossione Agente della Riscossione Prov. di Bari (pg.1/18). e che parte ricorrente è residente alla xxxxx n.xxxx in Canosa di Puglia, comune rientrante nella provincia BAT – Barletta Andria Trani.
In tema di competenza territoriale, l’articolo 46 del d.p.r. 602 del 1973 stabilisce che il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività della riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere; .. omissis
Pertanto, i concessionari sono titolari di una potestà esecutiva limitata all’ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia di competenza territoriale, competenza territoriale altresì inderogabile, giacché l’adozione della delega costituisce atto dovuto, non rimesso alla valutazione discrezionale dell’Agente al quale sia stato erroneamente consegnato il ruolo.
In tal senso la Corte di Cassazione che, con giudicato plurimo (n.19577/17 n. 8049/2017 n. 10701/2018, 4412/2020) ribadisce il principio per il quale il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all’ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia.
La citata norma non è, peraltro, stata modificata in occasione dell’avvenuta riorganizzazione dell’attività di riscossione con l’istituzione di Equitalia e successivamente con l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per cui è tuttora vigente e non può essere disapplicata nonostante nonostante l’avvenuto accentramento in sede nazionale del servizio di riscossione.
a particolarità della fattispecie è motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso Spese compensate.