Avv. Giuseppe Mappa
Incompetenza del Concessionario ad emettere cartella La competenza del Concessionario –Ader- ad emettere cartella si radica in base all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trovi il domicilio fiscale del contribuente e cio’ anche a seguito della riforma di Ader quale Concessionario unico nazionale
Ctr Lazio 1674\2022, depositata l’11.04.2022
Non ha pregio il motivo di gravame che censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto invalida la cartella, in quanto emanata da concessionario incompetente territorialmente.
L’art. 3, comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248, stabilisce che: “A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2”.
Il 4° comma del citato articolo 3 del D.L. 203 del 2005 dispone che: “La Riscossione S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I. N.P.S ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7; a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237”.
Il richiamo ai poteri e alle disposizioni di cui al titolo I, capo II del d.p.r. n. 602/1973, effettuato dall’art. 3 co.4 del d.l. n.203 del 2005, riguarda, senz’altro, anche i vigenti art. 12 e art. 24, che delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento.
L’art. 12 DPR 602/73 dispone che “1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”.
L’ art. 24, co.1, del d.p.r. n.602/73 prescrive che:“1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica.”. Il principio della competenza territoriale, stabilito dagli articoli 12 e 24 del d.p.r. n. 602/73, è tutt’ora vigente e riconfermato dall’art. 3, co.4, d.l. n. 203 de 2005.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che ha rilevato che la competenza territoriale dell’Agente della Riscossione deve sempre e necessariamente coincidere con la competenza territoriale dell’Ente impositore.
In quanto ciascun Ufficio è titolare di una potestà esecutiva che può esprimersi solo nell’ambito territoriale assegnato, fatta salva la possibilità di delega per esercitare l’attività di riscossione, al di fuori del proprio ambito territoriale, ex art. 46 del d.p.r. n. 602 del 1973 (Cass. sent. n. 21248/2017).
Ogni atto impositivo deve essere, pertanto, emesso dall’organo territorialmente competente (Cass. n.8049/2017) e la competenza territoriale dell’Ufficio finanziario è individuata dall’art. 31 del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
La disposizione prevede, in particolare, che la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (Cass. n. 5358 del 2006, Cass. n. 11170/2013).
Per cui non può ritenersi che, come afferma l’appellante, sia stato superato, dal 2005 il regime di ripartizione della competenza territoriale dei concessionari della riscossione, essendo l’attività di esazione oramai unica e dotata di valenza nazionale (dall’1/07/2017, con il Ente pubblico economico “Agenzia entrate – Riscossione” ex d. l. n.193 /2016), a seguito dello scioglimento automatico delle società del Gruppo Equitalia.
Ma la cartella esattoriale può e deve essere emanata solo dal concessionario che opera nel territorio in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il suo domicilio fiscale e di conseguenza è illegittima la cartella emessa in violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dai citati articoli 12, co. 1, e 24, co. 1, del d.p.r. n. 602/73, da un concessionario operante in un ambito territoriale diverso.
Nella fattispecie in esame, la cartella è stata emessa e notificata dall’Agenzia delle Entrate di Milano, che ha liquidato l’imposta di registro a seguito della registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, rispetto alla quale era responsabile in solido quale coobbligata, una società con sede in Milano e la cartella, di cui è destinataria la società appellante, è pertanto invalida, come correttamente statuito dai giudici di prime cure, la cui sentenza va integralmente confermata.
Per cui il gravame risulta infondato e da respingere e le spese processuali del presente grado, nell’importo liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza, col beneficio della distrazione, in favore del procuratore antistatario Avv. xxxx.
P.Q.M.
la Commissione rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento a favore della contribuente delle spese di lite che, per il presente grado, si liquidano in € 500,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. xxxx, che si dichiara antistatario.