Avv. Giuseppe MAPPA
Inammissibilità dell’appello dell’Ader a mezzo Avvocato del libero Foro
Ctr Lombardia 4458\2021 del 17.12.2021
SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Si tratta di un ricorso, presentato dal sig. xxxxxxx avverso un estratto di ruolo e, per suo tramite 10 cartelle esattoriali, sostenendone la illegittimità perché giuridicamente inesistenti e/o nulle perché non ritualmente notificate o per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria sottostante.
Nello specifico sosteneva parte ricorrente che le cartelle esattoriali impugnate non erano state mai ricevute e che comunque vi fosse una giuridica inesistenza delle stesse per vizi di notifica, laddove erano state notificate- a mezzo posta dall’Esattore, non avendo questi i requisiti di legge per poterlo fare.
Precisa inoltre che è l’Agente della riscossione a dovere provare il contenuto del plico notificato, producendo in giudizio l’originale della cartella notificata, principio recepito dalla giurisprudenza di merito.
Con riferimento a 4 cartelle, segnatamente quelle contraddistinte dai nnrr. 06820060293018253000, 06820070393556286000, 06820080018649316000 e 06820080328805831000, rilevava di non averle mai ricevute, né risultano atti interruttivi della prescrizione e pertanto risulta maturato il termine prescrizionale. Eccepisce infine la intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscuotere le sanzioni, essendo ampiamente maturato il temine quinquennale e conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle cartelle impugnate, con vittoria delle spese di lite.
Chiedeva volersi annullare le cartelle con vittoria di spese Si costituiva l’Ufficio che confermava la bontà del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso , atteso che tutte le-cartelle impugnate a mezzo dell’estratto di ruolo, erano state a suo tempo, regolarmente notificate al contribuente; precisa sul punto che le cartelle nr. xxxxxx0, xxxxx, xxxx00, xxxx000, xxx00 e 06820160105089230000 erano state notificate tramite messo notificatore a mezzo affissione alla casa comunale; per quanto attiene invece alle altre 4 cartelle notificate a mezzo posta, ribadisce la legittimità della notifica ai sensi dell’art. 26 DPR. 602n3.
Contesta l’onere di dovere produrre in giudizio l’originale della cartella notificata, atteso che la cartella viene prodotta in un unico esemplare che viene notificato al debitore e la conformità viene attestata dalla relata o dall’avviso di ricevimento. Quanto infine alla eccepita prescrizione, ribadisce l’applicabilità al caso di specie del tennine ordinario decennale sia sulla base della circostanza che con la formazione del ruolo si determina un effetto novativo della obbligazione, sia con
riferimento al combinato disposto degli artt. 19 e 20 D.lgs. 112/1999.
La CTP di Milano rilevava che era comprovato in atti che le cartelle nr. xxxxx00, 0xxxx000, xxxx0, xxxx00, xxxx00 e xxx0000 erano state notificate tramite messo notificatore a mezzo affissione alla casa comunale, di talché. la notifica appare regolarmente eseguita ed il ricorso, in relazione a tali atti, si appalesava tardivo e andava dichiarato illegittimo.
Per quanto attiene alle altre 4 cartelle esattoriali, rilevava il Collegio che l’Agente della riscossione aveva prodotto solamente due avvisi di ricevimento relativi alle cartelle nnrr.xxxx, xxx00, -entrambe• notificate a mani del portiere, senza produrre nulla in merito all’invio della comunicazione di avvenuta notifica mentre non vi era alcuna prova in ordine alla notifica della cartelle xxxx0 e xxx
Le dichiarava pertanto illegittime e le annullava. Compensava le spese.
Presenta appello la Agenzia delle Entrate e sostiene che, diversamente da quanto statuito dai primi giudici, l’Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle esattoriali annullate.
Ed invero: 1) la cartella di pagamento n. xxxxx0 era stata notificata in data 16 marzo 2009 a mezzo del servizio postale ( doc. 31 ritiene ammissibile la produzione di questa prova in appello ai sensi del ‘art. 58 Dlgs. 546/92; 2) le cartelle nn. xxxxx0 e xxx5 sono state notificate, rispettivamente, in data 08 febbraio 2007 e 12 gennaio 2008 a mezzo del servizio postale ( doc .4 ).
Ritiene che con riferimento a dette cartelle annullate dalla CTP non sussista nessun obbligo di invio della raccomandata informativa previsto dalla legge nella notifica a mezzo del servizio postale [tali osservazioni valgono-anche -per la cartella di pagamento n. xxxxx00 di .:-cui- -al punto 1].
Il Legislatore, tenuto conto della specialità della disciplina della notifica degli atti tributari, ha voluto, secondo l’Ufficio, “svincolare” la stessa da quella attinente in generale -alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale.
Sul punto ricorda l’ordinanza n. 17445/2017 della Suprema Corte.
Le cartelle di pagamento nn. xxxx00, xxxx6000 e 06820080328805831000, pertanto, essendo state correttamente notificate ( a ulteriore riprova, si producono, sub doc. 5, n. 2 certificati storici di residenza), sarebbero quindi divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92 e il ricorso di primo grado dovrebbe essere dichiarato inammissibile, con conseguente riforma della sentenza della CTP di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, passa all’esame dei fatti di cui è causa.
Il Collegio rilevato il contenuto dell’ordinanza emessa il 28 settembre 2020 il cui PQM disponeva ” Rilevato il difetto della procura alle liti conferita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a un avvocato del libero foro, rimette in termini l’Ente per consentire il conferimento di regolare procura alle liti a mezzo di proprio funzionario, ai sensi del d. leg. 546192 e la proposizione di nuovo atto di appello;
concede ali ‘Ente il termine di gliomi 60 per la notifica dell’atto di appello e fissa l’udienza del xxxxxxx per la discussione”.
Rilevato altresì che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha ottemperato a quanto disposto , sul punto osserva, come già in ordinanza,
– l’Agenzia della Riscossione, Ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, istituita con legge 225/2016, è subentrato a titolo universale alla s.p.a. Equitalia;
– a seguito della modifica degli artt. 11 e 12 del d. leg. 546/92, l’Agenzia della Riscossione, come tutti gli Enti impositori, sta in giudizio direttamente o attraverso la struttura territoriale le sovraordinata, salvo le ipotesi specificatamente indicata dalla norma;
-nessuna deroga al patrocinio nel processo tributario è stata prevista dalla normativa istitutiva dell’Agenzia della Riscossione, per una ragionevole uniformità con quanto già previsto per gli altri Enti impositori;
– la sentenza SSUU 30008/2019 non tratta l’ipotesi di rappresentanza davanti alle Commissioni Tributarie sopra indicati, bensì quella davanti alla giurisdizione ordinaria e le ipotesi in cui la stessa sia autorizzata ad avvalersi dell’ Avvocatura dello Stato.
Tutto ciò premesso dichiara inammissibile l’atto di appello inoltrato attraverso il ministero di difensore del libero foro.
Quanto alle spese, queste, in considerazione dello svolgersi della vicenda vengono dichiarate compensate e p.q.m.
La Commissione dichiara inammissibile l’appello. Spese del grado compensate