Avv. Giuseppe MAPPA
La Commissione Tributaria conferma il proprio indirizzo giurisprudenziale e dichiara la inammissibilità dell’atto di appello proposto dal Concessionario-Ader – con l’ausilio di un Difensore – Avvocato del libero Foro e non a mezzo di proprio Funzionario.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 3009 del 16.12.2020
FATTO
La vicenda ha ad oggetto una intimazione di pagamento (n. XXXXXXXXXXXX) relativa a molte cartelle riferibili agli anni di imposta fra il 1999 e il 2006 e a pretese di varia natura (IRPEF, IVA, TOSAP, IRAP).
Si eccepiva la prescrizione quinquennale per essere state notificate alcune cartelle più di cinque anni prima rispetto alla intimazione di pagamento e la nullità per omessa notifica delle altre.
L’ AE si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per le cartelle di valore inferiore a € 1.000 ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per il resto perché tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e non erano state tempestivamente impugnate.
Quanto alla prescrizione, rilevava che dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione diventa decennale.
La CTP ha accolto il ricorso e condannato I’ AER al pagamento delle spese per € 1.000 per non avere la stessa fornito la prova della avvenuta notifica delle cartelle presupposte (dichiarando comunque cessata la materia del contendere per quelle di valore inferiore a € 1.000).
Propone appello parziale I’ AER (avvalendosi del patrocinio di avocato del libero foro, avv. XXXXXXXX del foro di Roma) rilevando che il motivo unico di ricorso della parte privata non era l’omessa notifica delle cartelle ma l’intervenuta prescrizione quinquennale; da qui il vizio di ultrapetizione.
Fra l’altro con riguardo a due delle cartelle presupposte (n. XXXXXXXXXXXXXXXX e n. XX02), c’era stata la notifica di una pregressa intimazione di pagamento mai impugnata e quindi per questa parte l’odierna impugnazione è da ritenersi inammissibile (fra l’altro quelle due cartelle portano pretese IRAP, IRPEF e IVA quindi il termine di prescrizione è decennale).
Chiede altresì la riforma del capo della decisione relativo alle spese.
L’ AER aggiunge poi di potersi legittimamente costituire con avvocato del libero foro, perché la necessità della delibera specifica dell’organo di vigilanza è limitata ai casi in cui il tipo di controversia rientri fra quelli per i quali esista il protocollo d’intesa con l’Avvocatura dello Stato; e questa causa non ne fa parte.
Su questo si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 30008 del 19.11.2019) è intervenuto il legislatore con norma di interpretazione autentica L. n.58/2019.
Si è costituito il contribuente chiedendo dichiararsi inammissibile l’appello per tardività, sostenendo di avere provveduto a notificare la sentenza, con consegna diretta a mani, per far scattare il decorso del termine breve per la proposizione del gravame.
Quanto al resto, rileva che la parte aveva da subito eccepito l’intervenuta prescrizione proprio a motivo dell’omessa notifica delle cartelle presupposte.
Ha presentato una memoria l’AER, per rilevare la assoluta nullità e invalidità della notifica della sentenza invocata dalla parte. Infatti, per essere valida agli effetti pretesi, la notifica avrebbe dovuto essere fatta dal rappresentante processuale della parte (il suo legale) e non dalla parte personalmente che, stante il valore della controversia (circa € 6.250) non era legittimata a stare in giudizio da sola, con destinatario il rappresentante processuale dell’ufficio (e quindi il suo legale); e non sono ammessi equipollenti (come ben chiarito dalla Suprema Corte).
A nulla vale quindi la consegna di una copia della sentenza ad uno sportello dell’Ufficio.
Ha presentato una memoria anche il contribuente per riportarsi alle già rassegnate conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso in appello dell’ AER, proposto conferendo procura ad un difensore del libero foro, così violando gli artt. 11 c. 2 e 12 c. 8 (come richiamato dall’art. 1 comma 8 D. L. 193/2016 e disposto dall’art. 43 R.D. 1611/1933) D. Lgs. 546/1992, in mancanza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, è inammissibile.
Con l’art. 9, d.lgs. 156/2015 (entrato in vigore il 10 gennaio 2016) e precisamente con le modifiche apportate agli artt. 11, c. 2, e 12, c. 1, D. Lgs. 546/1992, la capacità di stare in giudizio direttamente, o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con l’eventuale rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato – anziché dei diversi difensori abilitati, come indicati ai commi 3, 5 e 6 dell’art. 12, d.lgs. 546/1992- divenuta, come già per le Agenzie fiscali, la modalità propria dell’Agente della Riscossione.
Secondo quanto statuito da Cass. 28684/2018, la nullità della procura, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico successore universale di Equitalia s.p.a., ex art.1, c. 3, D.L. 193/2016, conv. in L. 225/16, determina l’invalidità dell’atto di costituzione in giudizio dell’AER, “con la conseguente inutilizzabilità delle istanze e delle deduzioni” ivi contenute, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 182 c.p.c., cui l’art. 12, (10, d.lgs. 546/1992 rinvio), il giudice deve verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e qualora rilevi “un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore” e la parte non provveda entro il termine perentorio fissatole a sanare il vizio, ai sensi dell’art. 18, c. 3 e 4, (e 53) d.lgs. 546/1992, dichiara l’inammissibilità (o meglio, l’improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex artt. 55 e 61, d.lgs.546/1992).
Tuttavia, l’art.182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che “devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”; non si applica, pertanto, alle parti di cui all’articolo 10,diverse dal ricorrente (che non versi nell’ipotesi di cui all’art. 12, c.2), indicate all’art. 11,cc. 2 e 3, d.lgs. 546/1992: all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo art. 53, d.lgs. 446/1997).
Peraltro, sulla questione, Cass. sez. Trib. Ord. 28741/2018, ha evidenziato il seguente principio di diritto: “qualora… il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato; tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, co.5 ed 8 D.L. 193/16, conv. in L. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 I. 03/79).”
In mancanza di tali presupposti, la costituzione Agenzia delle Entrate Riscossione con avvocato del libero foro è inammissibile.
Con riferimento ai recenti interventi della Suprema Corte (sentenza delle Sezioni Unite n. 30008/2019; Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 18350/2019) richiamati dal difensore di AER, per comprenderne correttamente la portata salvaguardando la corretta interpretazione degli artt. 11 e 12 D. Lgs 546/1992, di rara e cristallina chiarezza letterale, la cui piena vigenza è letteralmente confermata per il processo tributario anche dal legislatore (L. 225/2016, vedi infra), e che non è stata oggetto di alcuna interpretazione autentica da parte del legislatore nel 2019 (che si è invece occupato di altro, vedi infra), occorre tenere presente che l’Agente per la Riscossione, occupandosi della riscossione di importi iscritti a ruolo di qualsivoglia natura (anche contributi previdenziali, sanzioni per violazione del Codice della Strada, etc.) è potenziale parte processuale davanti a giurisdizioni diverse, ossia davanti alla giurisdizione ordinaria e davanti a quella tributaria. Infatti l’Agenzia delle Entrate Riscossione, a differenza dell’Agenzia delle Entrate (ente impositore), cura anche controversie diverse da quelle tributarie (art. 2 c. 1, 2° D. Lgs 546/1992) ed è normalmente anche parte nei processi civili di esecuzione forzata tributaria successiva alla notifica delle cartelle di pagamento; controversie escluse dalla giurisdizione tributaria.
Ora il ricorso in Cassazione, anche per i processi di legittimità tributaria, è sempre e solo regolato dal codice civile e non dal D. Lgs. 546/1992 (a parte i limiti d’impugnazione di cui all’art. 62 stesso decreto).
Infatti, davanti la Suprema Corte, tutti gli enti fiscali non possono farsi rappresentare ed assistere da propri funzionari ex artt. 11 e 12, d.lgs.546/1992, né le parti private possono essere patrocinate da commercialisti, ingegneri, geometri, periti industriali etc .etc. (ovviamente, neppure difendersi in proprio), ma tutti devono rivolgersi rispettivamente all’ Avvocatura dello Stato o ad avvocati di libero foro, secondo le norme che disciplinano tali avvalimenti. Avanti la Suprema Corte quindi interviene esclusivamente una precisa categoria di difensori (avvocati cassazionisti del libero foro o del foro erariale) della quale ogni parte (sia civile che tributaria) può avvalersi anche nei processi territoriali.
Non è però vero l’inverso.
I difensori abilitati ai processi territoriali sono infatti differenziati sia per giurisdizione (civile e tributaria) sia per parti processuali (pubblica e privata).
li D.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8 convertito, con modificazioni, dalla l. 1dicembre 2016, n. 225, recita: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D. Lgs. 31dicembre1992, n. 546, art. 11, comma 2”.
In altri termini, è la stessa legge che riafferma apertamente, esplicitamente e inequivocabilmente, che per le commissioni tributarie rimane valido l’art. 11 comma 2 D. Lgs. 546/1992 (“L’ufficia dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al .decreto legislativa 30 luglio 11990 n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie a segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato); dovendosi concludere che le disposizioni di quella norma, che precedono l’ultima affermazione chiara e definitiva, e quindi la possibilità di valersi del patrocinio di ‘avvocati del libero foro, anche per come interpretata dal legislatore del 2019 (art. 4 novies del D. Lgs. 34 del 2019) in ordine alle modalità procedurali necessarie a tal fine, riguardino piuttosto il contenzioso davanti la giurisdizione ordinaria e di legittimità e non il contenzioso tributario davanti alle commissioni territoriali.
D’altronde, se così non fosse, e se quella parte della norma sopra citata (art. 1 comma 8 L. 225 del 2016) si riferisse anche al contenzioso avanti la giurisdizione tributaria territoriale, rion si comprenderebbe la ragione per la quale la norma faccia esclusivo riferimento agli avvocati del libero foro, e non anche a tutte le sedici categorie di professionisti previste dall’art. 12 D. Lgs. 546/1992; trattandosi comunque di professionisti abilitati a difendere davanti le commissioni tributarie territoriali.
Si verrebbe cioè a determinare una irragionevole disparità di trattamento fra le diverse categorie di professionisti che l’art. 12 D. Lgs. 546/1992 individua come possibili patrocinatori davanti le commissioni tributarie: perché l’AER non potrebbe avvalersi del patrocinio di un dottore commercialista davanti le commissioni tributarie?
Tale effetto irragionevole, invece, non si determina interpretando correttamente quella parte della norma come riferita al contenzioso avanti la giurisdizione ordinaria dove, in effetti, gli unici ‘professionisti esterni’ legittimati a patrocinare l’ente possono essere gli avvocati del libero foro.
In conclusione, l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte deve essere letto e inteso come riferito al contenzioso avanti la giurisdizione ordinaria e di legittimità, e non come riferito a quello avanti la giurisdizione tributaria territoriale; e ciò proprio per non disapplicare una norma di chiarezza esemplare (art. 11 D. Lgs. 546/1992) la cui vigenza attuale è stata ribadita in modo esplicito dal Legislatore del 2016 che, in continuità con l’intervento del 2015, ha inteso così ridisegnare in modo omogeneo l’assetto defensionale tributario territoriale per tutti gli enti fiscali (direttamente, o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con l’eventuale rappresentanza, patrocinio e assistenza dell’Avvocatura dello Stato).
Quanto alla norma di interpretazione autentica, D.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata il 29.06.2019, sul n. 26 della G.U. n. 151 di quel giorno), essa recita: “il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1,comma 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43,comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Tuttavia, il principio cardine fissato dall’art. 11 cit,, che impone all’ente di riscossione di costituirsi in giudizio direttamente, come indicato per le Agenzie delle Entrate, non è preso in considerazione dalla norma interpretata autenticamente che si limita, piuttosto ha una lettura “diversa” dell’art. 1, comma 8, cit., e dell’art., 43 cit., intervenendo soltanto sulla disciplina che regola i modi e le fattispecie in cui l’ente riscossore può non affidare la propria difesa all’ Avvocatura dello Stato nell’ambito del contenzioso davanti alla giurisdizione ordinaria: se si tratta di un giudizio non riservato alla Avvocatura dello Stato su base convenzionale non è necessario rispettare la disposizione di cui all’art. 43 comma 4 R.D. 30.10.1933 per affidare la difesa ad avvocato del libero foro.
Ma per i motivi sopra sviluppati, anche di ordine sistematico e interpretativo del combinato disposto delle norme esistenti e intervenute nel tempo, tutto questo non vale per il contenzioso tributario territoriale, per ti quale rimane ferma la disciplina di cui all’art 11 D. Lgs 546/1992; pena inammissibili ricadute di sistema.
In questo senso già CTR Lombardia n. 1904/2020 del 14.09.2020 depositata il 15.09.2020.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano in complessivi€ 1.887,50, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale DICHIARA l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia Entrate Riscossione. CONDANNA L’ufficio soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.887,50, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.