IMU su beni gravati da uso civico legittimato: il pagamento dell’imposta spetta al proprietario

Avv. Giuseppe Mappa

CTP Taranto n. 1323 del 12.07.2019

La Commissione Provinciale di Taranto accoglie il ricorso del Comune stabilendo che, in tema di terre gravate da uso civico legittimato, il pagamento della imposta IMU-ICI compete al proprietario legittimato stante i particolari effetti della legittimazione delle terre\usi civici.

Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Provinciale Taranto n. 1323 del 12.07.2019

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il xxxxx, il Comune di xxxx, in persona del sindaco pro tempore xxxxxxxx, legalmente rappresentata e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso Atto di irrogazione sanzioni n. xxxxxx (art. 16 dlgs 472/!9971 del xxxx campione certo n. xxx del xxxxxxxxx1,emesso dall’Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio provinciale -Territorio.

Fatto:

l’atto opposto è relativo alla sanzione dovuta per il mancato accatastamento dell’immobile (fabbricato rurale) di cui a Catasto terreni , Comune xxxxxxxxxxxxx, fg.xxxx, p.lla xxx

Il Comune veniva indicato quale destinatario dell’atto sanzionatorio, in quanto titolare di un mero diritto di credito – “diritto del concedente” su immobili di cui è enfiteuta una persona fisica – e non di un diritto reale sul fabbricato oggetto dì controversia.

ln ricorso, l’Ente civico ricorrente chiede: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune; nel merito, annullare il provvedimento impugnato; in via subordinata, accertare e dichiarare la non debenza delle sanzioni irrogate; vittoria di spese di giudizio.

Il ricorrente eccepisce: 1. Difetto di legittimazione passiva del Comune di xxxxx. Carenza del presupposto impositivo. ln ordine alle terre del demanio civico legittimate, qual è la particella oggetto dell’atto di contestazione, ìl Comune è titolare di un semplice diritto di credito al pagamento del canone e, pertanto, non è titolare di alcun diritto reale, tanto meno di quello di proprietà, con conseguente inapplicabilità nei propri confronti del D.M: 701/94,rìchiamato dall’art. 13 c. 14-ter del dl ?O!/2O71. 2. Violazione e/o falsa applicazione art. 7 l. 212/00, art. 16 rllt n. 472197. Nullità dell’irrogazione della sanzione. Nel caso di specie, tanto nell’atto di contestazione, quanto nel successivo provvedimento di irrogazione della sanzione, l’Amministrazione resistente ha omesso

di fornire gli elementi probatori ed i criteri per l’applicazione delle sanzioni e della loro entità. 3. Violazione/o falsa applicazione art. 2495 c.c., art.7 l.2LZ|OO. Art. 53 e 97 Costituzione. L’atto opposto non indica le ragioni dì fatto ed i motivi di diritto che  hanno indotto l’Amministrazione ad agire. 4. Condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art.96 cpc.

L’Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni depositate con modalità telematica in data xxx – , chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. La resistente controdeduce: 1. ln merito alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, si precisa che il Comune, in quanto concedente, non ha trasferito la proprietà all’enfiteuta; infatti, perchè ciò avvenga è necessario un atto di affrancazione, con cui l’enfiteuta formalizzi l’acquisto della proprietà. Inoltre, l’obbligo all’accatastamento è posto In capo ad ambedue i soggetti in forma solidale. 2. Con riferimento alla motivazione, le disposizioni normative sono chiare nell’atto notificato.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all’esito della udienza di trattazione della controversia

osserva:

  1. L’eccezione “. Difetto di legittimazione passiva del Comune di Palagianello. Carenza del

presupposto impositivo” è fondato. ln proposito, la Commissione evidenzia che: a) il terreno di che trattasi è stato oggetto di prvvedimento di legittimazione in favore del sig. xxxx, il che ha conferito al citato destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e cioè il diritto di proprietà;

  1. b) contrariamente a quanto argomentato dall’ufficio impositore ” … il Comune…, in quanto concedente, non ha trasferito la proprietà all’enfiteuta, sig. xxxx,… perchè ciò avvenga, sia necessario un atto di affrancazione, con il quale l’enfiteuta formalizzi l’acquisto della proprietà …(cfr. pag.2 controdeduzioni)”, il soggetto che deve affrancare un terreno gravato da uso civico, è già proprietario del bene, e con l’atto di affrancazione non viene trasferita la proprietà del fondo ma viene meno esclusivamente la debenza del canone.

La Commissione precisa che è lo stesso ufficio impositore che riconosce la legittimità di quanto innanzi citato con sua ” RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, – Agenzia delle entrate Direzione centrale normativa – 20 giugno 2014 – OGGETTO: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Atti di affrancazione di terre  civiche: trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro”; detta Risoluzione afferma: ” Tanto premesso, in merito agli atti di affrancazione dei fondi della collettività, la cui occupazione sia stata a suo tempo “legittimata” dai comuni o da altre collettività con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 1755 del 1927, questa Amministrazione, con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004, ha avuto modo di chiarire che il legittimario è già titolare del diritto dì proprietà per effetto della legittimazione e, pertanto, con l’affrancazione si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il Il diritto di proprietà, che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione. Tale interpretazione, come precisato nella richiamata circolare, trova conferma nella giurisprudenza di

legittimità, che ha più volte affermato il principio secondo cui il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940 e Cass. Civ. sez. unite, 8 agosto 1995, n. 8673). Tali principi sono stati anche di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 19792 del 28 settembre 2011 e n. 8506 dell’8 aprile 2013). L’atto di affrancazione ln argomento non produce, dunque, il trasferimento della proprietà delle terre civiche che viene, invece, acquistata per effetto della legittimazione.

La Commissione ritiene che l’accoglimento della suddetta eccezione sollevata dall’Ente civico resistente renda superfluo, perchè assorbente, l’esame degli ulteriori motivi di doglianza delle parti in giudizio. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso, perchè fondato e, per l’effetto, dichiara l’annullamento dell’atto opposto e della pretesa fiscale in esso contenuta. Le spese dì giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, perchè fondato e, per l’effetto, dichiara l’annullamento dell’atto opposto e della pretesa fiscale in esso contenuta.

 

 

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