Dott. Franco Brenna
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 309 del 14 dicembre 2020 il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che rende operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dal Decreto Rilancio.
Il decreto ministeriale in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43 del Decreto Legge n. 34/2020, come modificato dall’art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalita’ di gestione e di funzionamento del fondo, nonche’ le procedure per l’accesso ai relativi interventi.
Possono beneficiare degli interventi del fondo le imprese versanti in uno stato di difficoltà economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico e che:
- sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;
- sono costituite in forma di societa’ di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unita’ locali dislocate sul territorio nazionale;
- indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale
Ai fini dell’accesso al fondo, le imprese devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attivita’ d’impresa rispondente a specifiche caratteristiche enunciate dallo stesso decreto.
“Il Fondo consente allo Stato attraverso Invitalia di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni. L’intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%”.
Il tetto dei 10 milioni vale per il complesso degli interventi e può essere superato solo se partecipano anche Regioni o altre amministrazioni locali.
La deroga per le PMI vale anche nei casi di proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione.
Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021.
Il sottosegretario allo sviluppo economico ha espresso grande soddisfazione per questa misura dichiarando che “Questo è un fondo innovativo, che abbiamo fortemente voluto, per potenziare gli strumenti a disposizione del Governo al fine di trovare soluzioni alle crisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione”.
Fonte: Fisco e Tasse