Avv. Giuseppe MAPPA
Immobile acquistato all’asta e determinazione del valore: il prezzo di aggiudicazione batte l’accertamento del maggior valore determinato dall’Ufficio.
Commissione Tributaria Provinciale Bari
n. 56 del 12.01.2021
Svolgimento del processo
Con ricorso, tempestivamente notificato alla Agenzia delle Entrate di Bari e depositato presso questa Commissione, la xxxx s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempere, ha impugnato l’Avviso di rettifica e liquidazione – Atto n. xxxx 000 – imposte ipotecarie e catastali, notificato xxx /09/2019, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto rideterminare, da € xxxx.000 ad € xxxx, il valore dell’immobile ubicato nella Zona Pip di xxxo, meglio identificato in catasto al fg.xxxxxxxxxx, oggetto di cessione in data xx/09/201 per atto del notaio xxx, registrato a xxx il 1xxxx/10/2017, serie H, n.xxxxxx, sul presupposto della Relazione di stima Prot.xxxxxxx redatta dall’Ufficio Provinciale di xxxxx.
La ricorrente si duole dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli art. 51 e 52 del dpr 131/1986, dovendosi ritenere congruo il valore di cessione, in riferimento a vendite avvenute nel triennio precedente.
In particolare, avrebbe dovuto considerarsi il prezzo di aggiudicazione dello stesso immobile, in sede di asta, pari ad €.xxxxxxxx, come da decreto di trasferimento del xxxxxx, ben noto all’Ufficio , aggiudicazione non oggetto di rettifica da parte dell’ufficio.
In ogni caso, il su detto prezzo di aggiudicazione avrebbe dovuto essere preso in considerazione, ai fini del computo del valore medio tra quelli rinvenuti a titolo comparativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Se è pur vero che, nell’ambito temporale del triennio, è possibile per l’Ufficio utilizzare titoli comparativi, al fine di individuare il più attendibile valore di mercato del cespite immobiliare, oggetto dell’atto di trasferimento sottoposto all’accertamento in rettifica, è anche vero che appare insuperabile, ai fini del suddetto computo, il prezzo di aggiudicazione dello stesso immobile (e non di altri analoghi) determinato soltanto pochi mesi prima in sede di asta giudiziaria, rispetto alla quale, come osservato dalla società ricorrente, non v’è stata alcuna contestazione da parte della Agenzia delle Entrate, ai fini dell’esatta individuazione del valore da porre a base di calcolo per le imposte catastali ed ipotecarie.
L’attendibilità del suddetto prezzo di aggiudicazione, contrariamente ad altri riferibili ad immobili similari, deriva da plurime considerazioni: 1) l’identità dell’immobile; 2) il modesto lasso temporale intercorso tra l’aggiudicazione (5/10/2016) e il successivo decreto di trasferimento (6/2/2017) nonché l’atto di trasferimento oggetto di rettifica (29/9/2017), stipulato nell’ambito di rapporto di locazione finanziaria; 3) l’oggettiva determinazione del prezzo, stabilito nel corso di asta espletata innanzi all’Autorità Giudiziaria, che offre garanzia di effettività ed affidabilità del corrispettivo; 4) l’assenza di contestazioni formulate dall’Agenzia a quest’ultimo.
Ne deriva che si appalesa del tutto ingiustificata la lievitazione di prezzo affermata dall’Agenzia delle Entrate (€ xxxxx), nonostante il valore dichiarato dalla parte (€ xxxxx), di gran lunga superiore rispetto a quello (€ xxxxx00) corrispondente al prezzo d’aggiudicazione.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.