Illegittimo l’atto esattivo notificato da indirizzo pec non certificato e non presente nei pubblici registri

Avv. Giuseppe Mappa


Sempre più Commissioni aderiscono all’orientamento secondo cui l’atto esattivo notificato per il tramite della PEC è illegittimo se l’indirizzo Pec utilizzato dal mittente non è certificato o non è presente nei pubblici registri.


Commissione Tributarie Provinciali Ferrara n. 80 del 15 marzo 2021

FATTO E DIRITTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugnava tempestivamente la intimazione di pagamento notificata dalla Agenzia Riscossione relativa al pagamento di tre cartelle esattoriali lamentando in primo luogo la mancata notifica delle cartelle stesse.

Si costituiva la Agenzia Riscossione documentando la notifica via pec delle cartelle.

Sul punto, in memoria illustrativa tempestivamente depositata, il ricorrente eccepiva la invalidita’ della notifica essendo stata la mail con la eventuale notifica inviata da una pec che non era tra quelle indicate nei pubblici registri tra le pec della Agenzia Riscossione, con la conseguente impossibilita’

per il destinatario di avere certezza circa la identita’ del mittente.

Sul punto l’ufficio nulla replicava.

Ritiene la Commissione che la eccezione del ricorrente sia fondata anche alla luce delle recenti pronunce della S.C. sul punto.

L’Esattore avrebbe notificato le cartelle di pagamento, utilizzando l’indirizzo PEC

noreply.emiliaromagna.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it.

Tale indirizzo non è invero presente in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici, dal momento che l’unico indirizzo elettronico presente nei Pubblici Registri (IPA) è, invece, solo il seguente protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Non si tratta di un rilievo esclusivamente formale in quanto obiettivamente il contribuente che si vede notificare una mail con allegate in pdf dei documenti aventi il nome ed il contenuto di una cartella esattoriale, provenienti da una mail i cui estremi paiono afferire all’Ufficio, deve potere avere modo di verificare senza alcun dubbio la autenticita’ della provenienza della mail.

Di conseguenza la notifica effettuata deve essere considerata nulla in quanto non conforme alle nonne vigenti.

La questione qui non riguarda la conoscenza o effettiva conoscibilita’ dell’atto da parte del destinatario ( questione che riguarderebbe, in caso, la correttezza  dell’indirizzo pec del destinatario, di cui in causa non e’ fatta eccezione): e’ certo che la pec sia giunta all’indirizzo pec del ricorrente ma e’ non e’ possibile affermare che il destinatario potesse avere la certezza della provenienza della comunicazione dalla Pubblica Amministrazione, certezza ancora piu’ importante se si ponga mente

alla importanza della comunicazione stessa.

Il ricorso quindi deve essere accolto con condanna della Agenzia al pagamento delle spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara tenuta e condanna l’Agenzia al pagamento in favore

del ricorrente delle spese di causa che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori.

 

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