Illegittima l’Interdittiva per “contagio familiare”

Avv. Mario Caliendo


Il Consiglio con pochi passaggi fa il punto della situazione sulla attualità degli indizi e sulla impossibilità di emettere Interdittive per c.d. “contagio familiare”: “…È un dato oggettivo che l’informativa del 2018 mette a profitto elementi indiziari sostanzialmente invariati rispetto a quelli già illustrati nei precedenti provvedimenti. Si tratta delle frequentazioni sospette, registrate a carico del sig. -OMISSIS-e già poste a base delle precedenti interdittive.

La risalenza delle segnalazioni e l’assenza di elementi indiziari ulteriori e successivi, rendono oggettivamente labile la persistenza sintomatica del quadro istruttorio.

Sussistono elementi di peculiarità in grado di depotenziare anche l’ulteriore tassello istruttorio, riferito al comodato d’azienda intervenuto tra la società appellata e la cooperativa -OMISSIS-, facente capo a -OMISSIS–.

In tal senso è decisivo considerare che il vincolo contrattuale tra le due società è stato instaurato (l’8.4.2012) allorquando la cooperativa -OMISSIS- non era stata ancora colpita dal provvedimento interdittivo (emesso il 25.10.2012); e che, comunque, le due informative risultano tra di loro speculari, nel senso che la prognosi sfavorevole emessa a carico della cooperativa -OMISSIS- attinge argomenti dagli stessi elementi indiziari posti a carico della -OMISSIS-.

Dunque, è puramente un effetto “contagio” – indotto dalla relazione di coniugio tra i due amministratori – quello che ha provocato l’emissione dell’interdittiva a carico della cooperativa -OMISSIS-; sicché, a voler dare rilevanza alla cointeressenza commerciale, di fatto si duplicherebbe, a danno dello stesso destinatario, la portata pregiudizievole del medesimo compendio indiziario.

Sussistono, in conclusione, tutti gli elementi perché la Prefettura dia corso ad una rivalutazione aggiornata del quadro istruttorio, in accordo al limite temporale di validità dell’informativa ostativa, fissato dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 in dodici mesi, come di recente posto in rilievo dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 57/2020…” (Consiglio di Stato sentenza del 29.12.2020 n. 8453).

La pronuncia non era affatto scontata; anzi spesso il Consiglio di Stato riforma le pochissime sentenze di accoglimenti dei diversi TAR.

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Testo della Sentenza

Consiglio di Stato

Sentenza n. 08453 del 29.12.2020

N. 08453/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03771/2020 REG.RIC.

FATTO e DIRITTO

1. La società appellata è stata attinta da tre informative antimafia emesse, rispettivamente, il 28 dicembre 2010, il 25 ottobre 2012 e il 5 marzo 2014 e confermate, nella loro legittimità, dalle sentenze del Tar Campania n. -OMISSIS-e dalla pronuncia di questa Sezione n. -OMISSIS-.

2. In data 2 luglio 2018 la società ha formulato una richiesta di aggiornamento della sua posizione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e, all’esito del relativo procedimento, è stato emesso un quarto atto interdittivo, datato 8 novembre 2018.

3. Quali fatti sintomatici della contiguità dell’impresa agli ambienti della malavita l’atto prefettizio enumera: i) le segnalazioni di polizia attestanti quattro incontri, verificatisi negli anni -OMISSIS-, tra l’amministratore unico della società (-OMISSIS-) e terzi soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per reati commessi con l’aggravante di cui all’art. 7 della l. n. 203/1991; ii) il contratto di comodato d’azienda intervenuto nel periodo -OMISSIS—.

4. Il ricorso avverso il quarto e ultimo provvedimento interdittivo è stato accolto con la pronuncia qui appellata n. -OMISSIS-.

5. Decisiva è risultata la favorevole delibazione del primo motivo, con il quale si censurava il fatto che la Prefettura si fosse limitata a richiamare gli elementi posti a fondamento dei precedenti provvedimenti afflittivi, senza integrarli con elementi più aggiornati, attestanti la persistenza di un attuale rischio di condizionamento.
In particolare, a giudizio del Tar la Prefettura avrebbe mancato di considerare:
— che i controlli in questione risultavano assai risalenti nel tempo (-OMISSIS-) e avevano riguardato, tra gli altri, un soggetto (-OMISSIS-) poi divenuto collaboratore di giustizia;
— che non sussistevano ulteriori frequentazioni sintomatiche, né risultavano addotti elementi di diversa natura dai quali potersi desumere la persistenza del pericolo di condizionamento;
— che non poteva ritenersi intrinsecamente rilevante l’ulteriore elemento menzionato nel provvedimento impugnato e consistente nel comodato d’azienda intervenuto con la cooperativa -OMISSIS-, in quanto l’interdizione di quest’ultima società era derivata dalla relazione di coniugio tra i due amministratori ma non traeva fondamento da autonomi elementi sintomatici, sicché non poteva ritenersi che la stessa apportasse significativi elementi additivi al quadro indiziario.

6. Nel presente grado di giudizio, la sentenza del Tar viene censurata per intrinseca illogicità della motivazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
Nell’argomentare i propri rilievi, la difesa erariale ribadisce la concretezza del quadro istruttorio come desumibile dai già riepilogati elementi fattuali.

7. -OMISSIS-si è ritualmente costituita in giudizio, per resistere alle petizioni avversarie.

8. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), la causa è pervenuta all’udienza pubblica del 10 dicembre 20210 e in quella sede è stata trattenuta in decisione.

9. Il Collegio ritiene che l’appello non sia meritevole di accoglimento.
È un dato oggettivo che l’informativa del 2018 mette a profitto elementi indiziari sostanzialmente invariati rispetto a quelli già illustrati nei precedenti provvedimenti. Si tratta delle frequentazioni sospette, registrate a carico del sig. -OMISSIS-e già poste a base delle precedenti interdittive.
La risalenza delle segnalazioni e l’assenza di elementi indiziari ulteriori e successivi, rendono oggettivamente labile la persistenza sintomatica del quadro istruttorio.

10. Sussistono elementi di peculiarità in grado di depotenziare anche l’ulteriore tassello istruttorio, riferito al comodato d’azienda intervenuto tra la società appellata e la cooperativa -OMISSIS-, facente capo a -OMISSIS–.
In tal senso è decisivo considerare che il vincolo contrattuale tra le due società è stato instaurato (l’8.4.2012) allorquando la cooperativa -OMISSIS- non era stata ancora colpita dal provvedimento interdittivo (emesso il 25.10.2012); e che, comunque, le due informative risultano tra di loro speculari, nel senso che la prognosi sfavorevole emessa a carico della cooperativa -OMISSIS- attinge argomenti dagli stessi elementi indiziari posti a carico della -OMISSIS-. Dunque, è puramente un effetto “contagio” – indotto dalla relazione di coniugio tra i due amministratori – quello che ha provocato l’emissione dell’interdittiva a carico della cooperativa -OMISSIS-; sicché, a voler dare rilevanza alla cointeressenza commerciale, di fatto si duplicherebbe, a danno dello stesso destinatario, la portata pregiudizievole del medesimo compendio indiziario.

11. Sussistono, in conclusione, tutti gli elementi perché la Prefettura dia corso ad una rivalutazione aggiornata del quadro istruttorio, in accordo al limite temporale di validità dell’informativa ostativa, fissato dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 in dodici mesi, come di recente posto in rilievo dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 57/2020.
12. Stante la natura delle questioni trattate e l’esito del giudizio, indirizzato verso un riesame della situazione di interesse, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Franco Frattini

 

 

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