Avv. Alessia DE NITTO
Con due decisioni la Commissione Leccese annulla i preavvisi di fermi emessi dal Concessionario perché non rispettano il principio di proporzionalità tra la minia somma richiesta ed il valore della autovettura da sottoporre a fermo.
CTP Lecce
Sentenza n. 329\2021
Il ricorso e’ fondato.
Preliminarmente il ricorrente evidenzia che il fermo amministrativo risulta illegittimo in quanto sproporzionato rispetto ai crediti tributari, non avendo l’Agente della riscossione indicato nel provvedimento la specifica e concreta valutazione dell’autovettura oggetto della contestata iscrizione del fermo e l’eventuale rapporto tra il valore di questi ed il credito tributario.
Risulta pertanto evidente come, da un lato, l’agente della riscossione abbia violato la natura prettamente cautelare del provvedimento di fermo, che implica una valutazione tanto nell’an, che nel quantum.
D’altra parte, è incrinato il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria che postula il dovere in capo al Concessionario di attenersi al rispetto del principio di proporzionalità nella fase della riscossione coattiva tra la misura adottabile e i danni che da detta misura ne derivano al contribuente (cfr. CTP Caserta, Sez XIV; nn. 279 e 280 del 13.06.2011; CTP. Mqssa Carrara n.250\2009.
A tali principi si è ispirata anche recente giurisprudenza di merito che, in maniera inequivocabile, ha “riconsiderato che il preavviso/fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo, se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale, con l’ovvio corollario che l’applicazione in maniera “indiscriminata” delle “ganasce fiscali” configura un eccesso di potere da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
E ciò in particolare nelle ipotesi in cui i motivi che hanno indotto il concessionario ad applicare una misura così drastica non sono affatto evidenziati nell’atto.
Difatti, se pur la legge concede al concessionario gli strumenti necessari a garantire l’esigib’ ità dei cr diti, dall’altra questi stessi strumenti devono essere adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990L. 07/08/1990, n. 241) e dello Statuto del contribuente (L n. 212 del 2000 e di conseguenza devono essere motivati , diversamente da quanto accade nel caso di specie .
Vale la pena di segnalare, un caso analogo, CTP CASERTA SEZ 14 sent. n. 8631/14/14 DEL 19.12.2014 e CTP NAPOLI N. 241/17/12, che hanno rilevato come sia illegittimo il fermo amministrativo iscritto per debiti di modico valore.
Si rammenta, infine, che il provvedimento di fermo è un provvedimento fortemente afflittivo che va ad incidere su valori di natura costituzionale quale la libertà di movimento e l’attività lavorativa, per cui è necessario, ex art. 7L. 27/07/2000, n. 212, Art. 7. – (Chiarezza e motivazione degli atti) L. n. 212 del 2000L. 27/07/2000, n. 212, l’indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione (c[r. Comm. Trib. Prov. Lecce Sez. I, sent. 23.09.2010), (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta -Sez. XIV- n. 279 e 280 del 13.06.2011; di Massa Carrara n.250\2009 e CTP Napoli n.241\2012.
CTP Lecce
Sentenza n. 218\2021
In data 11.06 2019 la xxxx (xxxxxx) notificava alla sig.ra xxxxa il preavviso di fermo amministrativo n. xxxxx per l’importo di € xxxx – comprensivo d’interessi di mora, compensi di riscossione, diritti e spese esecutive – in relazione al mancato versamento annuale per il 2014 del contributo dovuto al Consorzio di bonifica pari ad € 70,00.
La contribuente, rappresentata e difesa come in atti, proponeva tempestivo ricorso, eccependo la violazione del principio di proporzionalità tra il carico tributario e /o il valore del veicolo sottoposto alla misura cautelare (Opel Corsa tg. xxxx) -peraltro unico mezzo di proprietà – e concludendo con richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
La xxxx. si costituiva in giudizio, facendo presente che l’atto in questione faceva seguito a sollecito di pagamento (n.xxxxx del 11.03.16) e ad ingiunzione di pagamento ( n. xxxxx del 15.10.16) rimasti non opposti, e ribadendo la legittimità e regolarità del proprio operato in forza della propria discrezionalità.
Concludeva con richiesta di rigetto del ricorso.
Si osserva che il fermo, in quanto misura rientrante nella esecuzione esattoriale prevista a garanzia e tutela del credito tributario, può comunque venire a compromettere i diritti individuali e pertanto si appalesa necessario che vi siano rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, che impongono di considerare il rapporto tra il valore del credito in riscossione ed il bene sottoposto alla misura.
In particolare, la proporzionalità, sebbene non espressamente codificata nella disciplina tributaria, deve porsi come canone ispiratore dell’agire dell’’ amministrazione finanziaria.
Il Consiglio di Stato (ordinanza n. 3259 del 13.07.04) si è da tempo pronunziato nel senso che, sebbene non si rinvengano nella normativa limitazioni appositamente
dettate, è pur vera la vigenza del generale principio della proporzionalità in sede amministrativa/finanziaria, che si traduce nella legittimità dell’operato dell’Agenzia
delle Riscossione e viene quindi ad incidere sulla validità del fermo.
Le suesposte valutazioni determinano l’accoglimento del ricorso, nel mentre si ritiene che le risultanze processuali giustifichino la compensazione delle spese di
giudizio, in deroga al principio di soccombenza.