Il visto di esecutività sull’ingiunzione di pagamento deve essere apposta dal funzionario comunale

Avv. Alessia Nitto

CTP Lecce n. 955 del 16.07.2020

Il visto di esecutività sulla ingiunzione di pagamento deve essere sempre apposto dal Funzionario Comunale anche se il servizio di riscossione è affidato in concessione al Concessionario.

Detto adempimento è imposto dall’art. 52, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n.446/1997 il quale dispone che il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Testo della Sentenza

FATTO

A.S.D. XXXXXXXXXXXXX, ha proposto ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento in epigrafe con la quale la XXXXXXXX s.r.l., Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di XXXX, ha ingiunto il pagamento di TARSU per i periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008, eccependo:

a) in via preliminare ed assorbente: l) Carenza di potere e difetto di legittimazione attiva del Comune di xxxx relativamente ai tributi di competenza esclusiva della Commissione Straordinaria di liquidazione. Violazione dell’art. 225 del D. Lgs. 267/2000 ed artt. 5 e 7 DPR 378/1993;

b) in via principale: 2) Nullità della ingiunzione impugnata perché priva di elementi essenziali quali il visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile del tributo e della sottoscrizione dell’atto ad opera del medesimo, in violazione dell’art.52 co. 5 lett. d) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

3) Inesistenza della pretesa tributaria per grave vizio procedurale nella formazione della stessa, conseguentemente alla omessa e/o invalida previa notifica degli atti prodromici. Violazione del principio della sequenza procedimentale;

4) Prescrizione a titolo originario della pretesa tributaria e dei relativi accessori, nonché sopravvenuta successivamente rispetto all’asserita notifica degli atti presupposti. Violazione art. 1 co. 161 Legge n. 296/2006;

5) Nullità assoluta della ingiunzione di pagamento per intercorsa decadenza. Violazione dell’art. 163 co. l della Legge 296/2006;

c) in via subordinata: 6) Nullità della ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione riconducibile alla mancata allegazione degli atti presupposti e relativa documentazione di notifica degli stessi, in violazione dell’art.3, comma 3 della L. n.241/90 e dell’art. 7 comma l della L. n. 212/2000;

7) Nullità della ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione relativamente agli importi richiesti a titolo di tributo in violazione dell’art. 3, comma l della L. n.241/90 nonché dei principi di chiarezza e motivazione degli atti ex art.7 comma l della L. n. 212/2000; 8) Nullità della ingiunzione impugnata per difetto di notifica effettuata da soggetto non abilitato, in violazione degli artt. l e 2 del RD 639/10;

e conclude per l’annullamento dell’atto impugnato con condanna della resistente alle spese ed ai compensi del giudizio. XXXXXX s.r.l. – Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di XXXX- non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Codesto Collegio, in merito all’eccezione di nullità di cui al punto 2 per assenza del visto di esecutorietà sull’ingiunzione fiscale impugnata, fa rilevare che tale adempimento è previsto dall’art. 52, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n.446/1997, che così dispone: “Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.

E l’inciso “in ogni caso” sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione. La previsione del visto, che si ha con la sottoscrizione dell’ingiunzione fiscale, è a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e la sua mancanza determina la inesistenza dell’atto per difetto di un elemento essenziale dell’atto stesso. L’accoglimento di tale eccezione del ricorso assorbe e preclude l’esame delle restanti eccezioni.

Pertanto codesto Collegio accoglie il ricorso e condanna la resistente, XXX s.r.l., Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Casarano, al pagamento di euro 300,00 per spese, oltre C.U. e accessori come per legge a favore della ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione Terza, così decide: – Accoglie il ricorso; – Condanna la resistente, XXXXX s.r.l., Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di XXXX al pagamento di euro 300,00 per spese oltre C.U. e accessori come per legge a favore della ricorrente.

 

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