Il Tar Campania chiede alla Regione gli atti che giustificano l’ordinanza di sospensione dell’attività didattica

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Il TAR Campania con decreto monocratico – del 17.10.202 – chiede alla Regione Campania ai fini della decisione sull’istanza cautelare in via monocratica di depositare,agli atti di causa, la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’Ordinanza n. 79 del 15.10.2020, avente ad oggetto la sospensione dell’attività didattica di ogni ordine e grado, e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi alla incompleta dotazione dei presidi scolastici deputati al distanziamento interpersonale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della decisione, e tanto entro le ore 10 del 19 ottobre 2020, riservando all’esito ogni determinazione;

 

Pubblicato il 17/10/2020

N. 01915/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03619/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Laudadio, Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

PREVIA ADOZIONE DELLA OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ARTT. 55 e 56 DLGS 104/2010:

a) dell’Ordinanza n. 79 del 15.10.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, a firma del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, dr. V. De Luca, in parte qua si dispone che “in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresa la pregressa Ordinanza regionale n.78 del 14 ottobre 2020 (con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 13 novembre 2020), ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorrenti, in proprio e nell’interesse dei figli minori, impugnano l’ordinanza in epigrafe (ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, coma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo, n. 19”):

nella parte in cui “1. Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020: (…) 1.5. in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, incompatibile con lo svolgimento da remoto, (…); nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, (…)”;

allegando l’emergenza di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione collegiale sull’istanza cautelare, rappresentato, per un verso, dalla impossibilità di attendere alle proprie attività professionali, dovendo assistere i propri figli, in regime di sospensione delle attività didattiche, e, per altro, dalla lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli;

Considerato che l’ordinanza impugnata, nell’addurre l’esigenza “di contenere la diffusione del virus”, evidenzia:

“l’incremento registrato a seguito di alcuni eventi di carattere celebrativo e sociale, nonché ad alcune attività connesse alla ristorazione ed alla frequenza scolastica, come si è evinto dalle interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact Tracing, territoriale”;

“il livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”;

quanto, nello specifico, alle attività scolastiche, il mancato completamento della “dotazione dei banchi monoposto ad assicurare il distanziamento” interpersonale”;

la conseguente necessità, altrimenti non fronteggiabile, “alla luce delle previsioni relative al numero di nuovi contagi previsti sul territorio nel breve medio periodo, quale rilevato anche in seno alla cabina di regina nazionale di monitoraggio Covid in data odierna”, di “adottare le misure proposte dall’Unità di crisi, più restrittive rispetto a quelle contenute nel DPCM 13 ottobre 2020”, nel senso di “limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito privato e pubblico, e di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile”;

Considerato, pertanto, che gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla valutazione di idoneità, proporzionalità e indispensabilità della grave misura imposta, in via generalizzata – indubbiamente incidente, come rilevato dai ricorrenti, sui diritti delle persone (al lavoro e all’istruzione) e tuttavia valutati recessivi rispetto al diritto alla salute in tesi messo in pericolo dall’esercizio dei primi – risultano per relationem contenuti nella nota predisposta dall’Unità di crisi regionale e nelle risultanze istruttorie, in quella richiamate, costituite dalle “interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact tracing territoriale”;

Ritenuto che la durata temporanea della misura adottata e, tenuto conto della necessità di osservare i termini a difesa e della calendarizzazione delle udienze di sezione, l’impossibilità di esame cautelare in sede collegiale prima del termine di efficacia della stessa (fissato al 30 ottobre) – con conseguente, sostanziale riduzione della tutela alla sola fase cautelare monocratica – impongano adeguata istruttoria, venendone altrimenti frustrata la stessa tutela invocata, comunque assicurata, nelle more della detta istruttoria, dalla imposta tempistica, e tanto al fine di verificare più compiutamente, e già nella presente sede, i presupposti sui quali l’ordinanza impugnata si fonda;

Ritenuta, per quanto precede e ai fini della decisione sull’istanza cautelare in via monocratica, la necessità che la Regione Campania depositi agli atti di causa la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza impugnata e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi alla, pure allegata, incompleta dotazione dei presidi scolastici deputati al distanziamento interpersonale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della decisione, e tanto entro le ore 10 del 19 ottobre 2020, riservando all’esito ogni determinazione;

P.Q.M.

Ai fini della decisione sull’istanza cautelare, ordina alla Regione Campania gli incombenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati.

Riserva all’esito ogni determinazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 17 ottobre 2020.

 

Il Presidente
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