Avv. Giuseppe Mappa
Tribunale di Taranto 459\2020
Il Tribunale di Taranto annulla il credito previdenziale portato da un pignoramento presso terzi oggetto della istanza in autotutela ex L. 228\12 per mancato risconto negativo da parte degli Enti creditori e conferma la totale inutilità della risposta negativa del Concessionario.
Testo della Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa xxxxx, all’esito della discussione orale tenutasi all’udienza del 12.2.2010, nella causa avente ad oggetto “RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI MERITO SUCCESSIVO ALLA FASE CAUTELARE OPPOSIZIONE AVVERSO PIGNORAMENTO MOBILIARE DI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 72 BIS D.P.R.602/73 PIGNORAMENTO N. xxxx/201610—-_ ORDINANZA G.E. TARANTO DEL 23.6.2017”, tra
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv.——–
convenuto – ricorrente
contro
———–, rappr. e dif. da avv. Mappa Giuseppe
attore-ricorrente
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
ha emesso, dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.- CONTESTUALE
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea.
Condanna 1 ‘Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2. 000, 00, con distrazione in favore degli avv. xxxx e Mappa Giuseppe, dichiaratisi anticipanti.
Spese compensate nei confronti dell’Avvocatura Distrettuale di Lecce.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.7.2017 l’Agenzia delle Entrate Riscossione introduceva il presente giudizio, avente ad oggetto quanto in epigrafe indicato, rappresentando quanto segue.
1.-Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.06.2016, notificato in data 15.07.2016, il sig.————impugnava il pignoramento dei crediti verso terzi (fascicolo n.106/2016/—–), notificato da Equitalia Sud S.p.A. il 03.06.2016, a seguito del mancato pagamento delle somme portate da n.16 cartelle di pagamento e da n.31 avvisi di addebito, atti tutti regolarmente notificati al Contribuente ed in alcun tempo né evasi né impugnati nelle forme e nei modi di legge.
Riferiva il Contribuente che molti dei titoli esecutivi sottesi al pignoramento ( oggetto della presente opposizione) erano già stati impugnati unitamente al pignoramento presso terzi fascicolo n.106/2015/00—–, opposto dal sig. xxxxx dinanzi al Tribunale di Taranto, G.E., Dott. Lisco, nel procedimento n.xxxx2015, conclusosi con Ordinanza di conferma della sospensione del pignoramento emessa in data 26.05.2016.
Significava, altresì, di aver impugnato il solo pignoramento presso terzi fascicolo n. xxxxx/0058—- anche mediante istanza di annullamento in autotutela del 15.10.2015 e di non aver ricevuto riscontro alla detta istanza da parte “degli Enti creditori” nei termini previsti dal Legislatore, ritenendo perciò (presuntivamente) annullati gli atti impugnati.
Lamentava, quindi, parte opponente l’illegittimità del pignoramento opposto perché emesso per titoli esecutivi “in gran parte sospesi”‘ dal Tribunale di Taranto ed “in altra parte” ricompresi nella procedura esecutiva mobiliare n. xxxx del 12.04.2016.
Eccepiva, ancora, il Contribuente la nullità del pignoramento opposto per: vizi formali (omessa indicazione delle modalità di gravame e del responsabile del procedimento); carenza di motivazione, anche in ordine alla mancata specificazione delle somme richieste e del quantum ingiunto.
Lamentava, in ultimo, la nullità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e dei ruoli per omessa sottoscrizione e per inesistenza della notifica, con conseguente lesione del diritto di difesa del Contribuente.
Instava, quindi, previa sospensione dell’esecuzione del pignoramento opposto, per l’annullamento dello stesso e “degli altri atti impugnati’, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2.- Il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Taranto, Dott. Andrea Paiano, con decreto del 28.06.2016, sospendeva inaudita altera parte l’esecuzione dell’atto gravato e fissava l’udienza del 19.09.2016 per la comparizione delle parti.
3.- Con comparsa di costituzione e risposta del 13.09.2016, depositata in Cancelleria il 14.09.2016,si costituiva in giudizio l’Agente della Riscossione.
Con Ordinanza del 23.06.2017, comunicata alle parti con biglietto di Cancelleria a mezzo PEC del 03.07.2017, il Giudice, sciogliendo la riserva, così statuiva:
” …(omissis) rilevato che l’agente della riscossione aveva già- con pignoramento notificato nel mese di luglio 2015 – avviato l’azione esecutiva nei confronti dell’odierno opponente, sulla base (per la quasi totalità ) delle medesime cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per i quali, successivamente ha notificato il pignoramento per cui è causa;
rilevato che avverso il precedente pignoramento il —- aveva proposto opposizione e che, all’esito della fase cautelare, il G.E. del Tribunale di Taranto aveva ritenuto necessario sospendere l’esecuzione, con provvedimento del 26.5.2016;
rilevato che la precedente opposizione (per la quale … è pendente il giudizio di merito) si fonda, al pari di quella oggi proposta, sulla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, ossia dei titoli esecutivi posti a base dell’ esecuzione;
ritenuto che, pur non sussistendo un ‘ipotesi di ne bis in idem, in quanto la sospensione dell’esecuzione non esclude la possibilità di avviare, per il creditore, una nuova azione esecutiva, nondimeno le ragioni per le quali è intervenuta la precedente sospensione non possono non assumere rilievo anche nella presente opposizione, al fine di valutare la legittimità del nuovo pignoramento eseguito dal creditore procedente;
ritenuto, infatti, che le incertezze sulla regolarità delle notifiche eseguite dal ‘agente della riscossione e la necessità di un accertamento in ordine all’effettiva notifica degli atti prodromici al pignoramento, integrino – anche in considerazione del rilevante importo, per cui è causa – i gravi motivi richiesti dall’art.624 c.p.c.
P.Q.M CONFERMA il decreto di sospensione del 28.06.2016;
FISSA termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui a/l ‘art.163 bis c.p.c. o se altri previsti, ridotti della metà (. .. .).
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Con il presente giudizio, oggi al vaglio di questo Giudice del Lavoro, Agenzia delle Entrate, introduceva il giudizio di merito e chiedeva, per i motivi tutti di cui alla precedente fase cautelare, qui da intendersi per trascritti, la revoca e/o riforma dell’Ordinanza del 23.06.2017, nella parte in cui disponeva la sospensione della procedura esecutiva per i crediti portati dagli atti prodromici al pignoramento, nonché nella parte relativa alla regolamentazione delle spese della fase cautelare, con conseguente declaratoria di legittimità del pignoramento con ordine al terzo di versare, all’odierno ricorrente in riassunzione, le somme staggite, con riferimento alle sole cartelle ed avvisi di addebito di competenza di questo Giudice del Lavoro, e segnatamente i seguenti:
AVVISI DI ADDEBITO:
……………………..
CARTELLE DI PAGAMENTO:
……………………………..
Resisteva —–, dispiegando molteplici doglianze ed eccezioni.
Veniva disposta la chiamata in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, a fini di verifica della integrità della legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate, già costituita con avvocato del libero foro.
Depositate memorie difensive e precedenti giurisprudenziali in materia, la causa all’odierna udienza è stata discussa e decisa con la presente sentenza contestuale.
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E’ fondata e meritevole di accoglimento, ed assorbente tutte le altre numerose questioni e doglianze avanzata dal convenuto, la eccezione formulata in via pregiudiziale dal xxxxxx in termini di avvenuto annullamento di tutte le cartelle ed avvisi di addebito prodromici al pignoramento per cui oggi è giudizio, per effetto delle dichiarazioni/istanze avanzate dal xxxx medesimo ad AGER e rimaste prive di riscontro nei termini di legge.
Precisamente:
Sulle n.31 delle 36 cartelle oggi riassunte ed indicate nel prospetto che precede ai nn.:
……………………………. tutte oggetto della istanza L.228\12 del 2015)
Inoltre, in via amministrativa ed avverso l’anzidetto pignoramento presso terzi, ha prodotto istanza\dichiarazione di annullamento in autotutela ex L. 228\12 del 15\16.10.2015, inutilmente riscontrata dalla sola Equitalia (Doc.4-7.5 e 7.6 – Prod. xxxx).
1.8) Sulle n.2 delle 36 cartelle oggi riassunte ed indicate nel prospetto che precede ai nn.22-406 …. -……………………………….. entrambe oggetto della istanza ex L.228\12 del 2016.
Inoltre, avverso il preavviso di ipoteca n. 106 … –, l’esponente ha prodotto istanza\dichiarazione di annullamento ai sensi della 1. 228\12 del 13.06.2016, notificata ad Equitalia il 16.06.2012 ed a questa ritualmente pervenuta il 22.06.2016, mai riscontrata ( doc. 9.1-prod.C–).
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A tal punto, correttamente parte convenuta rileva gli ineludibili effetti, previsti dal mancato riscontro , da parte dell’Ente creditore, di cui alla istanza ex lege 228/12, che non possono non condividersi sulla base della immediata lettura ed applicazione della normativa di riferimento.
Ciò precisato in fatto, si evidenzia che gli effetti della istanza ex L.228\12, ove non riscontrata dagli Enti creditori ( attesa la inutilità ed inefficacia dell’eventuale riscontro da parte di Equitalia) , sono quelli di caducare, oltre l’atto opposto in via amministrativa, anche le cartelle ed i ruoli da questi portati e ciò in via automatica e di diritto, come recita la stessa norma e confermato dalla giurisprudenza in materia intervenuta.
La Legge 228\12-ART. 1 -COMMA 537: prevede la immediata sospensione delle procedure in corso al momento della presentazione della istanza o dichiarazione in autotutela: ( “. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore …. ;
-comma 538. “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede …. “
-COMMA 539: (“Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito … … ”);
-COMMA 540: prevede l’automatico annullamento e discarico dei ruoli in caso di mancato riscontro , da parte dell’Ente Creditore, della istanza nei 220 gg successivi alla sua presentazione (In caso di mancato invio. da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 … … … … … …. trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi ….. ”).
E’ allora corretto affermare che in presenza di istanza\dichiarazione ex L. 228\12, Equitalia (cui oggi è succeduta ADER) deve solo trasmetterla all’Ente Creditore nei 10 gg successivi a quello in cui e’ pervenuta e sarà l’ente creditore , l’unico legittimato a concludere il procedimento nei 220 gg. successivi alla presentazione, accogliendo o respingendo la stessa istanza.
Gli effetti del mancato riscontro, da parte degli Enti creditori, quindi comportano in via automatica e di diritto, l’annullamento dei presunti crediti vantati con obbligo del discarico del ruolo ed eliminazione delle partite dalle scritture contabili degli Enti creditori medesimi.
In tal senso, perfettamente allineata al dettato legislativo, la copiosa giurisprudenza allegata dal convenuto, in atti.
Medio tempore è intervenuta la Sentenza CTP Taranto n. 1468\2017, che ha statuito l’annullamento di n. 19 cartel/e\titoli oggetto del presente giudizio in riassunzione.
Il Concessionario, con la ridetta successiva ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 106 ….— del 23-30.11.2016 -Doc. 8 – Prod.— ha azionato n. 19 cartelle rispetto alle 47 poste a base del pignoramento per cui è causa; esse ( n.19) erano già state poste a base dell’opposta iscrizione ipotecaria, con evidente duplicazione del credito, come da prospetto riepilogativo che segue. (Doc.13-Prod. xxxxxxx)
A ciò aggiungasi, che, alcune di esse, erano state anche poste a base del PRIMO pignoramento del 2015, così TRIPLICANDO la stessa pretesa , il tutto alla stregua dello stesso prodotto prospetto riepilogativo.
Impugnata con ricorso alla CTP di Taranto l’anzidetta iscrizione ipotecaria (RG 213\2017), questa con sentenza n. 1468\2017, l’ha annullata unitamente alle n. 19 cartelle ed ai relativi ruoli.
Anche queste cartelle, al pari di quelle già annullate con le predette istanze ex L. 228\12, quindi, non possono più essere validamente poste a base dell’opposto pignoramento presso terzi
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Non può allora che concludersi tutte le 36 cartelle oggetto della presente riassunzione sono state, anche più volte, annullate.
Con specifico riferimento, poi, alle cartelle (n. 2.) indicati ai righi 23 e 25 dell’allegato al ricorso “Dettagli addebito”, deve convenirsi che non vi e’ prova della esistenza e della rituale notificazione delle anzidette cartelle.
In quanto il concessionario per la riscossione, sia nella fase sommaria, che nel presente giudizio di merito, ha depositato il solo estratto di ruolo di detti documenti (-C/r Doc. n. 43 e n. 49 – Indice atti Equitalia fase sommaria – e Doc. 9 – Indice atti Equitalia fase merito) e non le cartelle richiamate, con la conseguenza che, l’estratto del ruolo non e’ assolutamente idoneo a fornire prova alcuna della esistenza delle cartelle, del credito e della loro rituale notificazione, con la conseguenza che, anche relativamente a tali cartelle, l’opposto pignoramento va dichiarato illegittimo.
Per tutti tali motivi la domanda attorea va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico di AGER.
Spese compensate nei confronti di Avvocatura Distrettuale dello Stato.