Il silenzio serbato dagli Enti creditori sulla istanza ex L. 228\2012, comporta l’annullamento , di diritto ed in automatico, dei crediti e delle partite esattoriali richieste ed oggetto di istanza 

Avv. Giuseppe MAPPA


Il silenzio serbato dagli Enti creditori sulla istanza ex L. 228\2012, comporta l’annullamento , di diritto ed in automatico, dei crediti e delle partite esattoriali richieste ed oggetto di istanza 


CTR Sicilia 6488\2021, depositata il 09.07.2021.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA riunita con l’intervento dei Signori:

– avverso la pronuncia sentenza n. 799/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO contro: AG. RISCOSSIONE PALERMO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. difeso da: xxxxxxx proposto dall’appellante: xxxxxx difeso daxxxx
Atti impugnati: CARTELLA DI PAGAMENTO ALTRI TRIBUTI 2012 SEZIONE N” 3 REG.GENERALE 6422/2017 UDIENZA DEL 17/05/2021 ore 09:00 N” 6488\2021v PRONUNCIATA IL: 17.05.2021 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09/o7/2021


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la “XXXXX S.r.l. impugnava il silenzio rifiuto dell’ente di riscossione all’annullamento delle iscrizioni a ruolo contenute in talune cartelle.
Deduceva tra l’altro: di avere presentato in data 09/02/2015 all’ente di riscossione istanza, ex art. l, comma 537 della legge n. 228/12/ volta alla sospensione del carico tributario riconducibile a ruoli di cui alle cartelle di pagamento nn. XXXXXXXX, il tutto per un ammontare complessivo di € XXXX; che il Comune di Palermo, venuto a conoscenza dell’istanza presentata all’ente di riscossione, provvedeva in data 29/07/15 a restituire le somma in precedenza pignorate ed annullare L’aggiudicazione dell’appalto per il servizio manutenzione di casseforti ed armadi blindati in dotazione dell’ente comunale, e segnalare il tutto all ‘Autorità Nazionale anticorruzione; che alla data del 17/10/15, la Riscossione Sicilia non ottemperava alla sospensione del carico tributario, di cui alle cartelle di pagamento, così come previsto dal comma 54 del citato art. l della legge n. 228/12, per essere venuto a conoscenza che in data 10/11/15 il Comune di Palermo aveva segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione che la società, per il tramite il suo legale rappresentante, XXXXXX, aveva dichiarato “di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, … relativi al pagamento delle imposte e tasse …di cui all’art. 38 del Digs 163/2006”, pur risultando, da accertamento effettuato presso l Agenzia delle Entrate, il carico di cui alle cartelle per un ammontare di € XXXXX; il diritto all annullamento del carico tributario nel rispetto della procedura prevista dall’art. l, comma 540, della legge n. 118\2012 che consentiva la sospensione immediata delle somme iscritte a ruolo in presenza di prescrizione o decadenza, o provvedimento di sgravio emesso dall’ente impositore.
Si costituiva Riscossione Sicilia S.p.a. deduceva di avere sospeso la procedura per una somma di € XXXX e che L’ente impositore aveva rifiutato di procedere all’annullamento del carico tenuto conto anche della comunicazione dell’Ente impositore a riprendere l’attività di riscossione
Con sentenza n. 799/03/17 del 19.1.2017 depositata il 3.2.2017 l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso ponendo a carico della ricorrente le spese di lite.
Avverso a questa sentenza la contribuente ha proposto appello a questa Commissione Tributaria Regionale, richiamando i motivi esposti in primo grado, chiedendone la riforma ed insistendo per l’accoglimento, con vittoria di spese, mentre l’uffìcio contestava i motivi di gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. All udienza del 17 maggio 2021, la causa è stata posta in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Come è noto L’art. l comma 537 legge 228/2012, prima delle modifiche di cui all’art. l d.lgs. 24-9-2015, n. 159 (applicabili solo alle dichiarazioni presentate successivamente a tale data), prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538″.
Il comma 539 dell’art. l, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell’ente impositore.
Pertanto, il comma 539 prevede che “entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata alfine di avere conferma. dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC certificata ai debitori obblisati all’attivazione, a confermare’allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o ssravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo”.
Ed ancora il conuna 540 dell’art. l legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l’annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 “m caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”).
Ora, nel caso in esame risulta che la contribuente ha presentato istanza di sospensione in data 9 febbraio 2015 (all.l, ricorso introduttivo), allegando la presenza di cause potenzialmente estintive dei debiti tributar!. A fronte di ciò, sebbene Riscossione Sicilia S.p.a. abbia allegato di avere immediatamente interpellato gli enti creditori interessanti, a ben vedere non vi è prova documentale che le comunicazioni prodotte (del 13.10.2015, 19.8.2015 e 30.4.2015, all. fascicolo di primo grado) siano mai pervenute nella sfera conoscitiva della contribuente con le modalità previste dalle norme indicate.
E’ pertanto illegittimo il silenzio serbato sul punto.
D’altro canto, alla luce di ciò, essendo decorso inutilmente il termine di 220 giorni sopra indicato, non v/è dubbio che trovi applicazione la previsione di cui al comma 540 a tenore del quale “le partite di cui al comma l sono annullate di diritto e quest’ultimo [il concessionario della riscossione] è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli…. contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.
L’appello deve essere conseguentemente accolto. Le spese seguono la soccombenza .


P.Q.M.


La Commissione accoglie l’appello proposto da xxxxS.r.l. e, per l’effetto, dichiara che le partite oggetto di giudizio sono annullate di diritto; condanna Riscossione Sicilia S.p.a. alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura di € 1000,00 per il giudizio di primo grado, e nella misura di € 1500/00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA/ come per legge.

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