Avv. Roberto Tomassoni
L’articolo 1138 del codice civile esclude la possibilità che il regolamento di condominio possa vietare di detenere animali domestici.
Su tale norma pendono alcuni interrogativi privi ad oggi di risposta certa.
Uno tra tutti: il regolamento contrattuale (sarebbe meglio dire la “clausola contrattuale del regolamento”) può derogare tale divieto?
Al riguardo vi sono almeno due orientamenti giurisprudenziali:
- il primo asserisce che tutte le clausole (anche quelle contrattuali) di ogni regolamento contrarie all’art. 1138 c. 5 c.c. devono essere considerate nulle;
- il secondo, invece, che le clausole contrattuali (quindi approvate all’unanimità) possono prevedere il divieto di detenere animali.
Altro problema (non risolto) che si pose sin da subito dopo la riforma del 2012, riguarda la retroattività dell’art. 1138 c.c..
– Chi la nega lo fa richiamando il principio generale di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11, 1° co. disp. prel. c.c. (secondo cui la legge “non dispone che per l’avvenire”).
– Chi invece la ammette, lo fa basandosi sull’evoluzione sociale del rapporto uomo-animale, e sul ruolo che tale rapporto ha assunto venendo riconosciuto a vari livelli di normativa.
Ad esempio, a livello di normativa europea, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia prevede “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”, e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
A livello nazionale, invece, la Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che all’articolo 1 afferma: “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale”.
Inoltre sono stati introdotti nel codice penale i reati di “animalicidio” e “maltrattamento di animali” o, ancora, nel Codice della Strada è stato fissato l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente, individuando le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità.
Una cosa però, in merito all’art. 1138 c.c. è certa: la sua portata è circoscritta alle proprietà esclusive.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che i regolamenti possono comunque contenere una norma che imponga il divieto di portare l’animale nei luoghi comuni come, ad esempio, l’ascensore.
A tal riguardo si cita la sentenza del Tribunale di Monza del 28 marzo 2017:
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