Avv. Pino Cupito
Il pignoramento di un bene ricadente nella comunione legale rappresenta sempre una circostanza spinosa sotto il profilo legale e al contempo piuttosto frequente.
Ma per poter comprendere a fondo l’argomento è indispensabile conoscere il funzionamento delle “quote” nell’ambito della comunione legale.
Ebbene, sintetizzando un orientamento della Corte di Cassazione ormai pacifico, possiamo dire che la comunione legale tra coniugi è un tipo di comunione “senza quote”.
In altri termini, quando i coniugi scelgono di adottare tale regime patrimoniale per la propria famiglia, decidono di dar vita ad un particolare tipo di comunione che si differenzia notevolmente, per tipologia e contenuti, dalla comunione “ordinaria”.
Infatti, mentre quest’ultima si caratterizza per l’esistenza di una comproprietà di un bene divisa “in quote determinate” per ogni singolo comproprietario, nella comunione legale si deve invece necessariamente parlare di una comproprietà di carattere “solidale”, vale a dire “senza quote”, nell’ambito della quale i beni che ne formano oggetto assumono rilievo nel loro complesso e mai singolarmente, soprattutto in caso di pignoramento da parte dei creditori.
Ne consegue che qualora uno dei coniugi intendesse vendere o donare la propria quota a qualunque soggetto (ivi incluso l’altro coniuge), dovrà necessariamente effettuare un doppio passaggio.
In particolare, dovrà preliminarmente provvedere allo scioglimento della comunione legale esistente con l’altro coniuge mediante la “separazione dei beni” adottando quindi un nuovo regime patrimoniale per la propria famiglia.
Successivamente, per effetto del suddetto scioglimento, la comunione legale si trasformerà in una comunione ordinaria e dal quel momento in poi potrà nuovamente parlarsi di “quote di comproprietà”.
Soltanto allora il coniuge potrà procedere con il secondo ed ultimo passaggio ovvero la vendita o la donazione della propria quota a terzi.
In sintesi dunque:
- La comunione legale tra i coniugi a differenza della comunione ordinaria costituisce una comunione “senza quote”;
- Nella comunione legale, a differenza della comunione ordinaria, i coniugi, anche nei rapporti con i terzi, sono “solidalmente” titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni facenti parte della comunione medesima;
- Nella comunione legale la quota ha soltanto la funzione di stabilire:
- la misura entro la quale i beni della comunione potrebbero essere aggrediti dai creditori particolari;
- la misura della responsabilità “sussidiaria” di ciascuno dei coniugi (con i propri beni personali) verso i creditori della comunione;
- la proporzione con la quale, una volta sciolta la comunione legale, l’attivo e il passivo della comunione medesima saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi.
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I creditori possono pignorare solo una parte del bene in comunione?
La risposta è negativa e vediamo perché.
Nel caso in cui il coniuge in comunione legale dei beni contragga un debito di carattere “personale” (quindi non riconducibile ai bisogni della famiglia) che non riesca ad onorare, si esporrà all’esecuzione forza del proprio creditore.
A questo punto ritorna il principio sopra enunciato secondo il quale la comunione legale tra coniugi rappresenta un istituto completamente diverso dalla comunione ordinaria.
A differenza di quest’ultima, infatti, nella comunione legale non sussistono “quote” e quindi i singoli coniugi non hanno diritto ad una specifica “porzione” dei beni che ne formano oggetto, ma vi è soltanto una “contitolarità” sull’intero.
Proprio l’assenza di quote nella comunione legale (unita all’impossibilità di subingresso di un estraneo nella comunione medesima) comporta una conseguenza di grandissimo rilievo pratico per i coniugi.
Di fatto, il creditore dovrà sottoporre a pignoramento tutto il bene in comunione (rectius l’intero diritto di proprietà sul bene) e non soltanto una quota dello stesso.
Questo è infatti ciò che ha confermato la Corte di Cassazione nella storica sentenza n. 6575 del 14.3.2013 con la quale ha chiaramente stabilito che:
“La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.
Le conseguenze pratiche
Dal principio esposto derivano a cascata una serie di rilevanti conseguenze sia per il creditore che agisce per il recupero del proprio credito sia per entrambi coniugi in comunione legale dei beni.
Ed in particolare:
- il coniuge che non ha contratto il debito non potrà considerarsi estraneo all’esecuzione forzata. Quindi dovrà partecipare, come soggetto passivo, all’espropriazione immobiliare al pari del coniuge affettivamente debitore (esecutato);
- il coniuge non debitore avrà inoltre tutti i diritti e i doveri dell’esecutato nell’ambito del processo esecutivo;
- il bene in comunione legale che viene colpito dal pignoramento del creditore dovrà essere pignorato per intero e non “pro quota” anche se in realtà colui che agisce è un creditore particolare dell’altro coniuge;
- il pignoramento dovrà quindi essere notificato ad entrambi i coniugi e non soltanto a quello debitore;
- il pignoramento dovrà essere trascritto contro entrambi i coniugi in comunione legale e si dovrà indicare nella nota di trascrizione la qualità di coniuge “non debitore”;
- la documentazione ipocatastale che il creditore procedente deve depositare in tribunale ai sensi dell’art. 567 c.p.c., dovrà riguardare entrambi i coniugi (quindi non solo quello obbligato) al fine di controllare se anche il coniuge “non debitore” abbia disposto del bene pignorato;
- dovrà essere notificato l’atto di avviso dell’esecuzione (ex art. 498 c.p.c.) anche ai creditori particolari del coniuge “non debitore”;
- tramite il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dovranno essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge “non debitore”.
Appare inoltre opportuno chiarire che al momento del trasferimento coattivo del bene, si verificherà lo scioglimento della comunione legale limitatamente al quel bene.
Inoltre, secondo una parte della giurisprudenza, qualora il pignoramento sia stato eseguito “pro quota” il pignoramento medesimo dovrà essere dichiarato improcedibile.
Non manca tuttavia un opposto orientamento (forse minoritario) che, al fine di “salvare” la procedura, protende per la possibile estensione del pignoramento da parte del creditore procedente nei modi e nei tempi consentiti all’intero bene staggito dalla procedura.
Cosa può fare il coniuge “non debitore”?
In primo luogo il coniuge “non debitore”, come detto, ha la possibilità di essere parte del processo di esecuzione con ogni potere e facoltà di opposizione del caso.
Tuttavia, è bene precisarlo, non potrà inibire l’esecuzione forza del creditore per il semplice motivo di non esser il soggetto effettivamente debitore.
Tantomeno potrà richiedere che il pignoramento si riduca ad una quota del bene in comunione legale (proprio per l’assenza di quote).
Insomma, al coniuge non debitore (ma anche al coniuge debitore) sarà preclusa ogni possibilità di caducare gli atti della procedura esecutiva, di separare in quote o porzioni il bene staggito dal pignoramento immobiliare o infine di conseguire esiti diversi dalla vendita dell’intero bene facente parte della comunione legale.
Ciò che invece il coniuge non debitore potrebbe eccepire è l’improcedibilità del pignoramento immobiliare allorché detta procedura fosse incentrata unicamente su una quota del bene in comunione dei beni e non sulla sua interezza.
Il carattere sussidiario dell’espropriazione dei beni in comunione
Infine, è doveroso precisare che il pignoramento dei beni ricadenti nella comunione legale deve essere fatto dai creditori “in via sussidiaria”, ossia soltanto quando non vi siano altri beni del coniuge “debitore” non rientranti nella comunione legale che per valore appaiano sufficienti a soddisfare il credito.
Da ciò deriva una ulteriore ed importantissima conseguenza, vale a dire che nel caso in cui sia stato pignorato un bene in comunione legale ma sussistano altri beni di proprietà esclusiva del coniuge debitore, il coniuge “non debitore” potrà esperire opposizione all’esecuzione rilevando la presenza di altri beni in grado di soddisfare il credito per cui si procede.
A questo punto il giudice potrebbe estromettere dall’esecuzione immobiliare il bene facente parte della comunione, ordinando (non è detto che lo faccia) l’estensione del pignoramento sui beni personali del coniuge indebitato.