Avv. Giuseppe Corvino
E’ diffusa la credenza che in caso di sinistro con un veicolo il pedone abbia sempre ragione.
La realtà giuridica però distingue alcune ipotesi. Il pedone, innanzitutto, è tenuto a rispettare sia le norme del codice della strada sia i principi in tema di responsabilità. Il rispetto delle regole è ancora più pregnante per l’automobilista perché la guida di un veicolo è attività pericolosa.
Troppo sono gli incidenti mortali che potrebbero essere evitati rispettando delle semplici norme di comportamento.
Sommario
Ma da dove nasce la responsabilità totale dell’autore del danno?
Art. 190 del Codice della strada
Art. 191 del Codice della Strada
Il pedone investito sulle strisce pedonali
Il pedone attraversa lontano dalle strisce
Il pedone attraversa fuori dalla strisce, la corresponsabilità
Il pedone attraversa la carreggiata dove non ci sono strisce
Il Running in caso di sinistro
Da dove nasce la responsabilità totale dell’autore del danno?
L’art. 2054 cc. comma 1° prevede che:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il comma 1 conferisce una presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La domanda da porci quindi è: se attraverso la strada sulle strisce ho sempre ragione? Se attraverso la strada lontano dalle strisce ho ragione? Se attraverso dove non ci sono strisce ho ragione o torno? E se faccio jogging ?
Prima di rispondere alle predette domande è importante rileggere le norma di comportamento del pedone e dei conducenti nei confronti del pedone disciplinate dal Codice della Strada.
Questo perché la responsabilità (o una sua percentuale) è determina dal rispetto delle nome previste.
Art. 190 del Codice della Strada
Comportamento dei pedoni
- I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi ad essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiate di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
- I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
- E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
- E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
- I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
- E’ vietato ai pedoni, effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
- Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni.
- La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
- E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possono creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
- Chiunque viola le disposizioni del seguente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto.
Art. 191 del Codice della Strada
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
- Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.
- Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
- I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666.
Fatta questa introduzione, vediamo i casi concreti.
Il pedone investito sulle strisce pedonali
Nel caso in cui il pedone è investito mentre attraversa le strisce il responsabile del sinistro ha sempre torto.
Il principio è stato confermato nella sentenza n. 34406 dell’8 maggio 2019, depositata il 29 luglio, quindi l’autore del fatto illecito non potrà invocare a sua discolpa che il pedone era al telefono, o l’attraversamento era repentino, né che fosse distratto.
Il pedone attraversa lontano dalle strisce
Responsabilità totale del pedone? No, secondo la IV Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 47204/2019.
Va tuttavia specificato che in questo caso la Suprema Corte ha spiegato, attraverso un giudizio prognostico, che l’incidente si sarebbe comunque verificato, perché l’autore viaggiava ad una velocità tale che il pedone sarebbe stato colpito anche se avesse attraversato sulle strisce.
Il responsabile avrebbe dovuto dimostrare che anche se fosse andato piano il sinistro sarebbe avvenuto ugualmente perché non rispettava le norme preposte, tra cui l’art. 191 Codice della Strada.
Il pedone attraversa fuori dalla strisce, la corresponsabilità
Se, invece, viene accertata la condotta imprudente del pedone, la colpa di quest’ultimo concorre, ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 1., con quella del conducente prevista dall’art. 2054 comma 1
La Corte di Cassazione – Sez. civile Ordinanza n. 2241 Pubblicata il 28 gennaio 2019, argomenta.
“Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
- a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
- b) accertare in concreto la colpa del pedone;
- c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).”
Il pedone attraversa la carreggiata dove non ci sono strisce
Il pedone che attraversa la carreggiata in cui mancano le strisce pedonali deve dare la precedenza al conducente del vicolo, come statuisce l’art. 190 comma 5 Codice della Strada.
In questa ipotesi, se l’automobilista prova che stava rispettando le nome di comportamento (a esempio il limite di velocità), non sarà ritenuto responsabile.
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 giugno 2015, n. 12595
“La detta sentenza ha ritenuto la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sul fatto che il pedone, senza tener conto che in quel punto non vi fossero strisce pedonali e che avrebbe dovuto concedere la precedenza, si pose quale ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l’automobilista. Nessuna responsabilità poteva essere inoltre addebitata all’automobilista in quanto i Vigili urbani avevano accertato che quest’ultimo non teneva una velocità eccessiva, che la strada era bagnata e che non vi era illuminazione.”
Il Running in caso di sinistro
Anche chi corre a piedi per strada è tenuto ad osservare le norme del Codice della Strada, l’articolo di riferimento che lo è il 190 C.d.S..
Art. 190 C.d.S.
“pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.”
La norma fa riferimento ai pedoni nell’accezione generale del termine, quindi deve essere rispettata anche dai Runner e podisti.
La predetta legge prevede una differenziazione di comportamento all’interno dei centri urbani e fuori dai centri urbani con ulteriore distinzione tra strada a senso unico e doppio senso di marcia.
In caso di sinistro per chi fa jogging, il Giudice deve accertare, previa la verifica del comportamento dell’automobilista ex art. 2054 cc, ex art. 191 C.d. S. e di tutte le altre disposizioni previste, il rispetto in capo alla vittima della normativa di cui all’art. 190 C. d. S. e la verifica di tutti quei comportamenti che limitano la percezione del pericolo: correre ascoltando musica o parlare a cellulare.
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