Avv. Giuseppe Corvino
Attività preliminari al pagamento della rata di saldo
Collaudo dell’opera pubblica
Quando l’esecuzione dell’opera pubblica è terminata questa deve essere collaudata, a questo scopo il legislatore ha previsto all’art. 217 (rubricato: documenti da formarsi al collaudatore) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Il comma 1 prevede che: Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo:
a) la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti di cui all’articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
d) verbale di consegna dei lavori;
e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 218;
n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite in corso d’opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;
p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l);
q) certificati di cui all’articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.
Il collaudatore può chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l’espletamento dell’incarico.
2) In caso di incarico di collaudo in corso d’opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all’organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.
3) Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.
Il certificato di collaudo è atto redatto dal collaudatore che consiste in un accertamento tecnico sull’opera.
Tuttavia, ai fini di verifica di cui sopra, la stazione appaltante può, in alcuni casi, evitare di nominare il collaudatore e sostituire l’atto di collaudo con il “certificato di regolare esecuzione” che verrà in questa ipotesi stilato dal Direttore dei Lavori.
In particolare, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nelle seguenti ipotesi:
- per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.
- Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 (comma 8 dell’art. 102), può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Il termine del collaudo finale o della verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
Tali atti hanno un carattere provvisorio e diventano definitivi decorsi due anni dalla loro emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il pagamento della rata di saldo
La rata di saldo è l’importo risultante dai conteggi finali in sede di collaudo o regolare esecuzione dei lavori che l’Ente pubblico deve liquidare a saldo dei lavori svolti.
Il committente, prima di procedere al pagamento del saldo, chiede la polizza fideiussoria che ha la funzione di garantire la restituzione totale o parziale della rata di saldo, per le somme eventualmente dovute dal Contraente per difformità e vizi dell’opera oggetto del contratto, (art. 103 comma 6 Codice dei Contratti Pubblici.).
Il Garante, quindi, si impegna, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’impresa per difformità e vizi dell’opera oggetto del contratto.
La garanzia scade decorsi due anni.
Questa viene attivata quando l’opera è affetta da vizi o non è conforme al progetto. L’ente, quindi, è tenuto a pagare la rata di saldo anche in caso di non corretta esecuzione dei lavori, perché la polizza garantisce le eventuali difformità dell’opera e dei vizi. Fermo restando la responsabilità dell’appaltatore, perché il pagamento non costituisce accettazione dell’opera da parte del committente.
La stazione appaltante, quindi, deve pagare dopo il collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione.
I vizi dell’opera, escussione della polizza
I vizi dell’opera e le difformità non emersi in sede di collaudo attivano l’escussione della garanzia. Il garante provvede al pagamento dell’importo dovuto dall’appaltatore entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del committente.
Non è prevista la preventiva escussione del beneficiario.
Fermo restando che il Garante ha il diritto di esercitare l’azione di rivalsa.
Ed infatti, nei limiti delle somme pagate, il Garante è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.