Il modello “CAI” ha valore di prova?

Avv. Giuseppe Gentile

Che cos’è il “CAI”?

Il modello di Constatazione Amichevole di Incidente, comunemente conosciuto con l’acronimo di “C.A.I.” o ex “C.I.D.”, è un prestampato con spazi in bianco.
Tale modello, generalmente fornito dalle agenzie assicurative e agevolmente scaricabile da diversi siti internet, deve essere compilato “a penna” dagli automobilisti quando rimangono coinvolti in un incidente stradale.
Questo documento, se correttamente compilato, permette di descrivere con facilità la dinamica del sinistro e di gestire in maniera corretta le pratiche risarcitorie.

Questo sia per i danni materiali subiti dai veicoli, sia per le eventuali lesioni personali di passeggeri ed autisti.
Ed infatti, in tale modello, vanno esattamente riportati:

  1. i dati dei conducenti dei veicoli coinvolti dall’incidente;
  2. i dati dei proprietari dei veicoli coinvolti dall’incidente;
  3. I dati dei veicoli interessati dall’accaduto;
  4. I dati delle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti;
  5. L’indicazione di eventuali feriti;
  6. L’eventuale intervento di autorità sul posto (Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Stradale ecc…).

Inoltre, sulla parte bassa del modello C.A.I. viene anche riprodotto un piccolo grafico del sinistro in modo da consentire la ricostruzione, tramite disegno, dello svolgimento dei fatti unitamente ad ogni altra informazione utile.

 

Modello CAI: ha valore di prova in causa?

Si pone allora il problema di stabilire che valore probatorio assumano le dichiarazioni rese e sottoscritte dai conducenti dei veicoli all’interno del modello C.A.I. in un eventuale giudizio di risarcimento danni.

In particolare, ci si è chiesti se le attestazioni del C.A.I., allorché siano sfavorevoli alla parte che le rende, possano essere considerate alla stregua di una vera e propria “confessione stragiudiziale”.

 

Il libero apprezzamento del giudice

Una vera e propria pietra miliare in questa materia è rappresentata dalla sentenza della Cass. civ., Sezioni Unite, del 05.05.2006, n. 10311.

In tale sentenza, la Cassazione, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, ha chiarito che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. C.A.I. ex modello C.I.D), resa dal responsabile del danno al proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione l’art. 2733, comma 3 c.c., secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Ed infatti, dovendo la controversia svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (ovvero il danneggiato, l’assicuratore ed il responsabile del danno) e così coinvolgere inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio debba concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano, le dichiarazioni del C.A.I. (ancorché a contenuto confessorio) non potranno che essere assoggettate al libero apprezzamento del giudice per diretta applicazione della citata disposizione codicistica.

In senso conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite si sono espresse successivamente sia la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 28/09/2010, n. 20352; nonché Cassazione n. 4536/2016) che quella di merito (cfr. Corte d’Appello Palermo Sez. III Sent., 25/09/2019).

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È ammessa la prova contraria

La sentenza delle Sezioni Unite è ancor più rilevante e significativa per aver aggiunto che:
“…come costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il modulo CID (oggi C.A.I.) quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un’altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d’ufficio”.

 

Piena prova nei confronti del conducente non proprietario (litisconsorzio facoltativo)

A completamento della presente trattazione dobbiamo segnalare il decisum della Cass. Civ. Sez. III, Sent. del 07.05.2007, n. 10304.

In tale decisione la Corte ha precisato che:
“…il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo, mentre non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, a norma dell’art. 2054 c.c., comma 3, che prevede solo un’ipotesi di obbligazione solidale e, quindi, di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, come è avvenuto nella fattispecie, mentre esse fanno piena prova a norma degli artt. 2733-2755 c.c. nei confronti del conducente confidente”.

 

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