Il mancato riscontro alla istanza ex L. 228\2012 annulla tutti i crediti esattivi

Avv. Giuseppe MAPPA 


CTP Catanzaro 817\2021, depositata il 04.05.2021


Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La Commissione Giudicante ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e dell’art. 36 D.Lgv. 546/1992 dà atto che il ricorrente, dott. xxxxx Francesco, a mezzo pec inviata il 3.1.2019 al concessionario “Riscossione Sicilia spa” aveva chiesto la sospensione legale della riscossione prevista dell’art. 1, commi 537 – 544 della L.228/2012 dell’intimazione di pagamento n.295/2018/90030532/04/000 (per mancata notifica della cartella di pagamento, indicata a pag. 2, e degli atti tributari alla stessa prodromici) notificata per le tasse automobilistiche iscritte a ruolo dalla Regione Calabria per gli anni 2011 e 2012, dichiarando che la somma di euro 559,28,# risultante dalla predetta intimazione, era prescritta in data antecedente a quella in cui l’intimazione stessa gli era stata notificata a mezzo pec (id est, il 20.12.2018).
Nel termine di 220 giorni dalla presentazione della predetta istanza, il ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro, per cui il debito tributario risultante a suo carico è annullato di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. I, commi 537 e 540, Legge citata.
Né la Regione Calabria e la società “Riscossione Sicilia spa”, pur ritualmente evocate in giudizio, si sono costituite.
Consegue l’accoglimento del ricorso, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore complessivo del credito contestàto (euro 559,28#) in esse comprese quelle ex art.17 /bis proc. trib., ridotte, tuttavia, della metà per la non particolare complessità della q uestione giuridica sottoposta all’esame del Collegio.


P.Q .M.


1) accoglie ìl ricorso e per l’effetto dichiara estinte di diritto le tasse automobilistiche iscritte a ruolo dalla Regione Calabria per g li anni 2011 e 2012;
2) condanna la Regione Calabria e la società “Riscossione Sicilia spa”, ciascuna in persona del legale rappresentante , in solido fra loro al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente in euro 40,00#, per esborsi, e in euro 260,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge

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