Il Giudice Tributario competente a decidere l’opposizione è quello del luogo di residenza del contribuente

Avv. Alessia De Nitto


La Commissione di Campobasso statuisce che il Giudice Tributario territorialmente competente a decidere della opposizione promossa dal contribuente è quello del luogo di residenza del contribuente stesso e non dell’Ufficio del Concessionario che ha emesso l’atto e ciò anche nella ipotesi di Concessionario Unico nazionale.


Testo della sentenza

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 254 del il 20.10.2020

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 26 febbraio 2020 xxxxxxxxx impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un credito complessivo di € xxxxx,19 notificata il xx agosto 2019 e il tacito diniego di autotutela nei confronti dell’avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta dell’anno 2010 a seguito di istanza presentata in data 23 gennaio 2017.

Il ricorrente eccepiva la inesistenza del preavviso impugnato per difetto della notifica; b-la incompetenza della Agenzia delle Entrate Riscossione di Campobasso e) la illegittimità dell’atto opposto per la nullità degli atti presupposti per difetto di notifica; d) la nullità del diniego di autotutela; e) la violazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602\1973 f) il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente.

Concludeva, previa sospensiva dell’atto impugnato, per la dichiarazione di inesistenza, nullità e, comunque, annullamento degli atti opposti, con condanna a carico della controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Con controdeduzioni del 17 marzo 2020 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Gampo asso che resisteva al ricorso contrastando le doglianze avanzate ricorrente; chiedeva il rigetto della istanza di sospensione, la declaratoria del difetto parziale di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto con spese a carico del ricorrente.

Accolta la istanza cautelare , alla odierna udienza, sulle rispettive conclusioni delle parti come in atti rappresentate e difese, il procedimento veniva introitato per la decisione.

Il ricorso come libellato appare meritevole di accoglimento stante la sua parziale fondatezza per le motivazioni che seguono.

Preliminarmente va rigettata la eccezione sollevata dall’Ufficio di parziale difetto della giurisdizione della commissione tributaria in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
L’ufficio eccepisce che gli atti prodromici contengono tributi di addebiti Inps e di contravvenzioni al codice della strada esclusi dalla giurisdizione tributaria, per cui chiede che sia dichiarato il parziale difetto della giurisdizione adita.

Il Collegio ritiene che la doglianza è infondata e, come tale, va assolutamente disattesa.
La comunicazione di iscrizione ipotecaria è una misura strumentale alla espropriazione.

Non è quindi ancora indicativa di un inizio di esecuzione ed a rigore non può radicarsi la competenza del giudice dell’eseçuz1one, non essendo ancora iniziata un’esecuzione forzata.
Tra l’altro la legge n. 248 del 2006 ha inserito tra gli atti elencati nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 – impugnabili innanzi alle commissioni tributarie – la iscrizione di ipoteca su immobili ed il fermo amministrativo su beni mobili registrati.
Quindi allorquando la impugnativa riveste carattere formale senza alcun dubbio si prescinde dalla natura del credito, avuto riguardo al fatto che la norma vuole che sia un solo giudice competente per le questioni di invalidità della iscrizione
La Commissione, invece, ritiene pienamente fondata e, quindi, meritevole di accoglimento l’eccezione della incompetenza funzionale della Agenzia della Riscossione –Campobasso.

Invero il ricorrente risiede ed ha domicilio fiscale in San Benedetto del Tronto, come riconosciuto dalla stessa Concessionaria, e, dunque, e’ il domicilio fiscale del contribuente l’elemento per fondare la identificazione della struttura territoriale cui compete la funzione della riscossione dei tributi dovuti.

Il Collegio sul punto ritiene che non è condivisibile la contraria interpretazione data dall’Ufficio e cioè che la legge n. 203/2005 avrebbe fatto assumere allo Stato e per esso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la funzione relativa ad una ” riscossione nazionale”.

La Commissione, condividendo integralmente quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze (Sent. N. 398/19 del 21 maggio 2019), osserva che dal radicamento nazionale dell’Agenzia non può certo derivare l’irragionevole assenza di ogni limitazione di carattere geografico­ spaziale nella scelta da parte del!’ ente medesimo del giudice tributario competente per la controversia.

Ciò contrasta con il duplice precetto costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge e del diritto di difesa del contribuente (articoli 24 e 25 Cost) il quale verrebbe completamente frustato dallo spostamento territoriale cui verrebbe costretto per la tutela giurisdizionale dei suoi diritti.

Su tale problematica si sono espresse tanto la Giurisprudenza di legittimità ( Cass. V Sez. n. 8049/2027 ) e Sez. V n. 20669/2015 ) quanto quella costituzionale ( Corte Cost. Sent. N. 44/2016 ) sia prima che dopo la entrata in vigore della riforma legislativa del 2005 citata dall’Ufficio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso proposto da XXXXXXXXX avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un credito complessivo di € xxxxx,19 notificata il xxxx agosto 2019 e il tacito diniego di autotutela nei confronti dell’avviso di accertamento emesso per il periodo d’imposta dell’anno 2010 a seguito di istanza presentata in data 23 gennaio 2017.

 

Condivi con:
STAMPA