Il disconoscimento delle spese di società va notificato nei 4 anni successivi a quello della dichiarazione

Avv. Alessia De Nitto


La Commissione Regionale Leccese precisa che il mancato riconoscimento delle spese sostenute dalla società contribuente deve essere notificato dall’Ufficio nei 4 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (dichiarazione relativa agli anni in cui le spese erano state sostenute) anche nella ipotesi di detrazione pluriennale, senza possibilità alcuna di far riferimento alle annualità successive.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale Lecce n. 2741 del 02.12.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE


Si premette che, con ricorso presentato in data 20 gennaio 2016, il contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2011 dell’importo di euro xxxx.
Tali somme derivavano dal recupero a tassazione Irpef effettuato dall’agenzia delle entrate per il mancato riconoscimento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio dell’immobile di proprietà della società agricola semplice della quale il contribuente risulta socia per il 50%.

Il contribuente riferiva che tali spese sostenute nell’anno 2005 per il recupero del patrimonio ai sensi della legge numero 449 del 1997 venivano correttamente indicate nel modello unico 2006 della società e che per esse spettava la detrazione pari a 36%.

Il collegio accoglieva il ricorso con adeguata motivazione.

In particolare sulla base della documentazione in atti comprensiva delle fatture e dei bonifici, si accertava che le spese sostenute fossero imputabili ad interventi effettuati e fatturati nell’anno 2005.

Legittima appare, pertanto, la detrazione operata dalla ricorrente per l’anno di imposta 2011 relativa alla quota annuale dei costi sostenuti relativi al riconoscimento delle spese per il recupero del patrimonio edilizio dell’immobile di proprietà della società agricola.

Avverso tali asserzioni proponeva gravame l’agenzia delle entrate limitandosi ad affermare la legittimità del proprio operato.
Ritiene il collegio che l’appello vada rigettato sulla base delle seguenti argomentazioni.

È opportuno in questa sede prendere posizione sull’attuale prassi amministrativa di recuperare la detrazione non spettante attraverso il controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36 ter prescindendo dall’anno di formazione della spesa (anno della prima rata), limitandosi generalmente al disconoscimento della rata di detrazione dell’anno controllato, che, talvolta, può essere successivo anche di svariati anni rispetto al primo.

Condivisibile è una recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 2597 dell’11 giugno 2015), con la quale i giudici di merito si sono pronunciati sul caso di un contribuente, analogo a quello che ci occupa in questa sede, che aveva impugnato una cartella di pagamento emessa nel 2012 per il recupero dell’IRPEF 2007, in seguito al disconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali per le spese di recupero edilizio da questi sostenute negli anni 2002 e 2003.

Nel caso di specie, il contribuente evidenziava l’avvenuta decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione del fatto che le spese in questione si riferivano ad anni ormai non più accertabili ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. n. 600/73.

Sul punto il collegio milanese di secondo grado, confermando la sentenza della provinciale, ha sostenuto le ragioni del contribuente: l’elemento decisivo che ha determinato la conferma della precedente sentenza consiste nel fatto che il disconoscimento della detrazione da parte del Fisco è avvenuto oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (dichiarazione relativa agli anni in cui le spese erano state sostenute).

Il Fisco, rileva la sentenza in discussione, avrebbe potuto disconoscere il diritto del contribuente di usufruire del beneficio fiscale in questione entro e non oltre quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, entro il 31 dicembre 2007 per la dichiarazione dei redditi 2003 (spese del 2002) ed entro il 31 dicembre 2008 per le spese sostenute nel 2003 e dichiarate nel 2004.

La posizione della regionale di Milano non è l’unica sul tema; essa si inserisce, infatti, sulla scia di una precedente pronuncia (v. sentenza 36/3/2013 Commissione tributaria // provinciale di Reggio Emilia), con la quale i giudici emiliani, proponendo una più rigida interpretazione, hanno stabilito che, qualora l’Agenzia delle Entrate intenda disconoscere la detrazione in esame, essa è tenuta . ad utilizzare lo strumento dell’avviso di accertamento, potendo procedere soltanto con riferimento all’anno in cui i costi sono stati sostenuti e cioè sono sorti i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione, la quale viene poi frazionata in più anni in base alla normativa al tempo vigente.

Diversamente ragionando si verificherebbe un ampliamento ingiustificato dei termini di3decadenza del potere di accertamento normativamente previsti, con conseguenti disparità di trattamento tra coloro che hanno ripartito gli oneri in 3, 5 o 10 anni.
Secondo il Collegio di merito, in sostanza, l’Ufficio non può accertare uno degli anni in cui si sviluppa il processo di rateazione della detrazione, dovendo accertare, invece, l’anno in cui le spese sono state sostenute e, quindi, sono state indicate per la prima volta nella dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione finanziaria, pertanto, potrebbe escludere la detrazione in oggetto soltanto effettuando l’accertamento entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nella quale sono state inserite per la prima volta le spese in oggetto, non potendo disconoscere, invece, soltanto una delle rate annuali successive.
Il caso pratico trattato in tali sentenze è sovrapponibile al caso ine esame, dovendosi ritenersi oramai consumato il diritto dell’amministrazione di procedere a verifica fiscale. Il potere di accertamento è venuto meno nel 2011, avendo la società sostenuto spese nel 2005.1 presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione vanno, infatti, verificati al momento in cui tale diritto è sorto, ovvero nel momento in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La commissione conferma la sentenza di primo grado Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €200,00 oltre accessori se dovuti.

 

Condivi con:
STAMPA