Il Decreto Fiscale 2020 e la nuova compliance 231 penale-tributaria

Avv. Elpidio Garzillo

Il Decreto Fiscale 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 e reca novità di particolare rilievo che vede quali destinatari famiglie, liberi professionisti ed imprese.

Molti effetti saranno apprezzabili sin da subito, altri meno: si pensi alle nuove soglie per i pagamenti in contanti, in riduzione gradata fino al 2022, la stretta sulle compensazioni, POS, più controlli sulle fatture elettroniche.

Insomma, una manovra che mira a stroncare drasticamente ogni principio di evasione.

In generale, quello che si evince nel decreto, è non solo un generale inasprimento dell’apparato sanzionatorio in materia penale-tributaria ma, allo stesso tempo, un momento di riflessione da parte del Legislatore che, per certi versi, ha colto l’occasione per porre rimedio ad una lacuna durata troppo tempo.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Nel d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, di particolare interesse assume il Capo IV – Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia – ; tale provvedimento ha apportato significative modifiche al d.lgs. 74/2000 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 – innalzando le soglie di pena per i reati ivi previsti, tra cui quella per il delitto di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“, oggi punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Soffermandoci solo su tale fattispecie delittuosa, il Decreto fiscale 2020 ha finalmente dato voce a quanti, sin da subito, hanno evidenziato un vuoto normativo. Gli addetti ai lavori, infatti, hanno sin da subito contestato l’assenza dei i reati tributari  nell’ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: desaparecidos, sebbene fortemente ancorati alla nostra tradizione normativa e alle esigenze di politica criminale di ogni governo, oppure omessi nel decreto per ragioni specifiche?

Dal 2001, infatti, seppur si continuava ad arricchire i reati previsti nella Sezione III del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, (che prevede, qualora ricorrano determinate condizioni, la responsabilità penale degli enti per fatto basato sui paradigmi di responsabilità di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto), disposizioni tributarie specifiche non hanno mai fatto parte dei c.d. “reati presupposto”, fondanti cioè tale responsabilità penale dell’ente.

Basti solo pensare che i precedenti provvedimenti che hanno implementato il d.lgs. 231/01 del 2019, sono stati “Traffico di influenze illecite” e “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

Finalmente, ma senza troppi entusiasmi e soddisfazioni, visto che o forse o ci si attendeva di più o forse perché gli effetti della Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) ancora non sono tangibili, il “solo” reato tributario di  dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni, oggi conquista il rango di “reato presupposto 231”.

Nell’articolato del decreto, che assume con gli anni sempre più le vesti di un “Codice penale d’impresa”, è aggiunto l’art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che prevede, per la sola citata fattispecie di cui all’art.2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Attività di governance del nuovo rischio reato 231.

Sebbene le disposizioni del d.l. 124/2019, avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto, al fine di garantire l’effettività e l’aggiornamento dei modelli organizzativi di gestione e controllo adottati dalle società (detto anche MOGC), gli organi amministrativi in queste ore dovrebbero esser impegnati, su stimolo soprattutto dell’Organismo di Vigilanza, ad effettuare quelle operazioni di risk assessment per il governo e la gestione dei processi connessi agli adempimenti fiscali, nonché quelli connessi alla ciclo fatturazione.

Qualora tali processi siano stati trascurati, quindi, a mente dell’art. 6, c. 2 del d. lgs. 231/01, le attività dovranno esser indirizzate a soddisfare i requisiti normativi al fine di poter godere, nell’ambito del processo penale, dell’efficacia esimente legata alla preventiva adozione del proprio MOGC 231.

A mente di tale disposizione: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati tributari, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione a tale nuovo reato da reati prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione del reato, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello legate ai nuovi reati tributari.

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