Dott. Luca Procopio
L’assoggettamento ad IMU del concessionario di beni immobili sussiste se quest’ultimi appartengano al demanio pubblico (o comunale) e non anche quando rientrano nel “patrimonio indisponibile” dell’Ente Locale impositore.
La CTR Lazio, nel confermare la sentenza emessa dalla CTP di Roma e aderire ad altre pronunce della medesima CTP, stabilisce che la norma recata dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, in forza della quale è “soggetto passivo ICI/IMU” il soggetto concessionario di aree demaniali, deve essere interpretata restrittivamente in quanto essa deroga agli ordinari presupposti soggettivi dell’ICI/IMU, con la conseguenza che il concessionario non può essere assoggettato ad imposta se il bene immobile oggetto dell’accertamento comunale non ricade nel demanio comunale ma nel “patrimonio indisponibile” del Comune.
Testo della sentenza
Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 3545 del 16.11.2020
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 16.2.2016 il […] ha impugnato l’avviso di accertamento in rettifica (ICI) per l’anno 2011 con il quale il Comune di Roma aveva contestato la mancata dichiarazione di quattro unità immobiliari […].
Il Comune di Roma si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato; in particolare, precisava che il presupposto impositivo si fondava nell’art. 3 D.lgvo n. 504/92 che individuava il soggetto passivo di imposta ICI (nel caso di concessione di bene demaniale) nel concessionario […]
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – dopo avere osservato, in applicazione del principio della “ragione più liquida” a) che erano condivisibili le sentenze che avevano accolto i ricorsi presentati […] per gli anni 2010 e 2012; b) che, in realtà, nella specie non era applicabile l’art. 3 cit. perché il bene dato in concessione rientrava nel patrimonio indisponibile del Comune e non si trattava di bene demaniale – accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Roma chiedendone la riforma.
L’appello non è fondato.
L’impugnata sentenza non merita le censure formulate dal Comune di Roma.
Invero, il Collegio rileva che in atti risultano depositate due sentenze (n. 18306/2017; n. 786/2018) che hanno entrambe dichiarato l’immobile oggetto di concessione rientrante nell’ambito dei beni patrimoniali indisponibili; di conseguenza, l’eccezione prevista solo per i beni demaniali (per cui l’IMU è posta a carico del concessionario ex art. 3 D.lgs n. 504/92) non può operare e, pertanto, il contribuente non è tenuto a corrisponderla ”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l’appello deve essere respinto.
Le spese possono compensarsi stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Collegio respinge l’appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.10.2019.