Il Concessionario deve stare in giudizio solo con propri funzionari e non con difensori esterni

Avv. Giuseppe Mappa

La Commissione Regionale Lombarda , con diffuse argomentazioni sulla applicabilità dell’art 11 del D. lgs. n. 546\1992, sancisce la totale illegittimità dell’appello avanzato dal Concessionario con difensore esterno, la cui illegittimità non puo’ neppure essere sanata con l’applicazione dell’art 182 c.p.c.

Testo della sentenza

CTR Lombardia 1904\2020, depositata il 15.09.2020

Motivazione

L’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura ad un difensore del libero foro, in violazione degli artt. 11, c. 2, e 12, c.8, (come richiamato dall’art. I, c.8, d.l. 193/2016,e disposto dall’art. 43, R.D. 1611/1933) d. lgs. 546/1992, in mancanza di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” ex art. 43, c.4, R.D. 1611/1933 – come integrato dall’art. 11, I. 103/1979 – è inammissibile, come ha saputo cogliere, sapientemente, anche non minoritaria giurisprudenza territoriale.

Questo Collegio rileva che le funzioni di riscossione nazionale (di cui all’art. 3, c. I, d.l. 203/2005, conv. con modif. con I. 248/2005), sono state attribuite all’Agenzia delle entrate di cui all’art. 62, d.lgs. 300/1999, e svolte dall’ente pubblico, strumentale della stessa Agenzia delle Entrate, denominato: «Agenzia delle Entrate-Riscossione».

Tale ente strumentale – mero “adiectus solutionis causa” – è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali (successione nella legitimatio ad causam), delle cessate società per azioni del Gruppo Equitalia ed ha assunto la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 602/1973 (successione nel munus pubblicum).

La qualificazione quale ente strumentale ex art. 1, comma 2 e 3, d-1. 193/2016, conv. con modif. con 1. 225/2016, comporta che il nuovo ente sia strettamente legato all’Agenzia delle Entrate con un vincolo di soggezione amministrativa e l’articolo 11, comma 2, sancisce che gli enti fiscali possono stare “in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata” (facendo uso degli strumenti amministrativi dell’avocazione o della sostituzione).

Nel caso che qui ci occupa, le cartelle esattoriali, emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ne determinano la “legitimatio ad causam” ex art. 10, primo alinea, d. lgs. 546/1992: “sono parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio dell’agenzia delle entrale e … l’agente della riscossione … che hanno emesso l’atto impugnato … ” e “ad processum” ex art.11, c. 2, primo alinea, d. lgs. 546/1992: “l’Ufficio della’Agenzia delle Entrate … nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente e\o- mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

Inoltre, il carattere di specialità riconosciuto dall’art. 1, c. 2, d. lgs. 546/1992, alla giurisdizione tributaria, soccorre ad inquadrare sistematicamente le recenti pronunce sulla vexata quaestio (Cass. civ. ord. n. 1235o/2o19, Cass. Ss. Uu. n. 30008/2019), che non fanno alcun riferimento alle 16 categorie professionali circa,diverse da quella degli avvocati (i soli abilitati anche alla difesa nel giudizi.o ordinario civile), cui appartengono i difensori abilitati alla sola giurisdizione speciale tributaria ex art. 12, c. 1, d. lgs. 546/1992 (commercialisti e consulenti del lavoro, oltre -limitatamente all’art. 2, c. 2 – ad ingegneri,geometri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari etc.), per cui l’art. 4-novies, d. lgs 34/20196, va riferito esclusivamente al patrocinio dell’Agente della Riscossione nel rito civile, davanti ai giudici territoriali ordinari ed al giudice di legittimità.

Diversamente opinando, si creerebbe per la giurisdizione speciale tributaria una ingiustificata disparità di trattamento tra i difensori abilitati: perché, ad esempio, l’Agente della riscossione non potrebbe avvalersi per la propria difesa davanti le commissioni tributarie di dottori commercialisti o di consulenti del lavoro etc.

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che la ragione della scelta del legislatore del combinato disposto d. lgs. 156/2015 e d. l. 193/2016, conv. in l. 225/16, vada ravvisata non solo in una direzione strategica di omogeneità dell’assetto defensionale tributario territoriale per tutti gli Enti fiscali, ma anche in contingenti evidenti necessità di contenimento dei costi pubblici; ecco perché la capacità di stare in giudizio direttamente, o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con l’eventuale rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato – anziché dei diversi difensori abilitati, come indicati ai commi 3, 5 e 6 dell’art. 12. d. lgs. 546/1992 – è divenuta, come per le Agenzie fiscali, quella propria dell’Agente della riscossione, con l’art. 9, d. lgs. 156/2015 (per quanto qui ci riguarda entrato in vigore il 1° gennaio 2016), segnatamente con le modifiche apportate agli artt. 11, c. 2, e 12, c. 1 546/1992.

Nel caso dell’Agente della riscossione, si aggiunge l’ulteriore specifico strumento della chiamata in causa ( c.d. “litis denuntiatio “), prevista dall’art. 39 del d. lgs. n.112/1999 , in evidente deroga legale all’art. 81 del c.p.c. che – in tema di sostituzione processuale sancisce come “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui; ciò perché nello specifico caso che ci occupa, alla titolarità della situazione sostanziale dedotta viene riconosciuta autonomia dalla titolarità dell’azione processuale.

La fattispecie sostanziale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, infatti, si distingue nettamente dalle fattispecie processualcivilistiche disciplinate dall’art. 106 c.p.c .. perché trattasi di mera denuncia di lite volta a consentire di potersi difendere direttamente come ad esempio già previsto dall’art. 1586 c.c. relativamente ai rapporti tra locatore e locatario, dall’art. 1777, secondo comma, e tra depositante e depositario etc.

Secondo Cass. 28684/20, la nullità della procura, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, determina l’invalidità dell’atto di appello dell’AER, “con la conseguente inutilizzabilità delle istanze e delle deduzioni” ivi contenute, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite.

“L’inammissibilità del ricorso [anche in appello ex art. 61, d. lgs. 546/1992] è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio … ” (art. 22, c. 2, d. lgs. 546/1992).
Ai sensi dell’art. 182 c.p.c., cui l’art. 12, c. 10, d. lgs. 546/1992 rinvia, il giudice deve verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e qualora rilevi “un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore” e la parte non provveda entro il termine perentorio fissatole a sanare il vizio, ai sensi dell’art. 18, cc. 3 e 4, dichiara l’inammissibilità (recte: improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex art 61, d. lgs. 546/1992).

Tuttavia, l’ art.182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che “devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”; non si applica, pertanto, alle parti di cui all’articolo 10, diverse dal ricorrente (che non versi nell’ipotesi di cui all’art. 12, c. 2), indicate all’art. 11, cc. 2 e 3, d. lgs. 546/1992: all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo ex art. 53, d. lgs. 446/1997).
Interpretazioni giurisprudenziali notevoli e disallineate sul thema decidendum costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione I A, dichiara inammissibile l’appello di parte pubblica.
Spese compensate

 

Condivi con:
STAMPA