Il Concessionario deve provare la notifica con gli avvisi di ricevimento

Avv. Giuseppe Mappa


La prova della notifica degli atti esattivi va resa dal solo Concessionario e può essere fornita solo con gli avvisi di ricevimento senza possibilità di ricorrere a documenti diversi (registri\archivi informatici, attestazioni Ufficio postale ecc.).


Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale Reggio Calabria n. 3159 del 17.11.2020

L’Agente della riscossioni non ha però fornito la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese agli avvisi di intimazione di pagamento impugnati.
Infatti le copie prodotte da EQUITALIA ETR SPA, nel giudizio di primo grado, delle cartelle di pagamento che contengono alternativamente una doppia serie di attestazioni di conformità e precisamente “copia conforme all’originale-Equitalia ETR SPA – p l’agente di riscossione” ovvero “Si attesta che il presente estratto di ruolo esecutivo e riprodotto in base ai documenti informatici trasmessi al sottoscritto agente della riscossione con l’intervento di EQUITALIA SERVIZI S.p.A., dal sistema informatico dell’anagrafe tributaria e/o altri enti impositori (Art 5, comma 5, DI 31/12.7.1996 n. 669; Risoluzioni Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Rapporti con enti esterni – n. 2001/5595 del 12.1.2001 e n. 2001/21184 del 2.2. 2001}” non sono idonee a fornire la prova dell’avvenuta notifica.


Al riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 13 novembre 2018, n. 29133 della Sezione Tributaria, confermando una giurisprudenza che appare ormai consolidata, ha ribadito che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale( … )”.


Né può l’amministrazione finanziaria far valere il principio secondo cui grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria da lui intrapresa, posto che tale regola presuppone che l’atto, contro cui l’opposizione sia stata rivolta, sia stato validamente notificato in data certa; dovendosi altrimenti escludere che sia positivamente identificabile l’esatto dies a quo per il decorso del termine decadenziale di impugnazione.


Tale assunto, come sempre ribadito, è esplicativo del principio secondo il quale negativa non sunt probanda, con la conseguenza che la prova che non esista un credito tributario o che lo stesso non abbia una determinata consistenza quantitativa non può essere poste a carico del contribuente, che nel caso sarebbe esposto all’onere di fornire una prova diabolica.
E quindi, in conformità al principio dell’abituale scissione fra allegazione del fatto e sua prova, che costituisce logico corollario dell’applicazione del principio di inveterata vigenza per cui negativa non sunt probanda, il contribuente può limitarsi ad allegare l’inesistenza del credito, dovendo per contro l’agente di riscossione fornire la prova dell’esistenza e dell’attualità della pretesa creditoria tributaria attraverso la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento.


I documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento devono essere conservati, da parte dell’esattore, ben oltre i cinque anni. Lo ha specificato la Suprema Corte con la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302, con la quale ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia.
Tutto, secondo il Supremo Consesso, si gioca sull’onere della prova, che deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale; i documenti equipollenti, come i registri o gli archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria, o ancora le attestazioni dell’ufficio postale, non possono avere valore di prova.

«In assenza di tali produzioni- si legge nella sentenza – l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.
Né quest’ultimo può fondamentalmente avvalersi del disposto di cui all’art. 26 del d.P.R. 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria: tale norma, infatti, non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’Amministrazione.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando…………….. condanna EQUITALIA SUD SPA al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di€ 1.000,00 oltre accessori di legge di cui € 500,00 per il giudizio di 1° grado ed € 500,00 per il giudizio di 2° grado.

 

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