Il bilanciamento del diritto d’accesso del Consigliere comunale “tiranno” tra privacy e T.U.E.L.

Avv. Elpidio Garzillo


Dietro-front del Consiglio di Stato sul tema dell’incondizionato diritto di accesso da parte del Consigliere comunale, regolato dall’art.43, co.2 del  d.lgs. 267/00 – T.U.E.L.

Con la sentenza n.2089/20 pubblicata l’11 marzo scorso, la V Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata su una questione fortemente sentita e dibattuta: qual è il limite dell’incondizionato diritto di accesso da parte del Consigliere comunale a tutti quegli atti che possano esser utili all’espletamento delle proprie funzioni?

Alla luce degli interessi sottesi a tale diritto, oggi le “limitazioni connesse all’esigenza di assicurare la riservatezza dei dati e il diritto alla privacy dei terzi“, così come la tutela offerta dalla sottoposizione del consigliere al “segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”, possono rappresentare uno strumento utile per contrastare abusi o utilizzi distorti di questo diritto, senza ledere le prerogative istituzionali?

 

Excursus processuale

Veniva negato al Consigliere comunale il diritto di accesso ai nominativi dei soggetti richiedenti le provvidenze erogate dalla Protezione civile a livello locale previsti per la prima fase dell’emergenza epidemiologica.

Allo stesso tempo, però, onde mettere il Consigliere nelle condizioni di attuare un controllo sulla legittimità e l’efficacia dell’operato amministrativo, venivano fornite dal Comune tutte le notizie di cui al sotteso procedimento amministrativo concessorio (protocollo istanze, dati relativi agli importi complessivamente ricevuti dall’amministrazione comunale per i buoni spesa e a quelli dalla stessa erogati, alle domande presentate dai residenti e quelle ancora pendenti,  riferimenti temporali e i presupposti reddituali su cui le domande di provvidenze economiche sono state decise e con il relativo esito), ad eccezione dei nominativi dei soggetti richiedenti e beneficiari.

Impugnato il diniego davanti al T.A.R. per la Basilicata, il ricorso veniva accolto poggiando, in punto di motivazione, sui contenuti normativi di cui all’art.43, c.2 del d.lgs.267/00.

 

La pronuncia d’appello

Con la sentenza in commento, i Giudici di Palazzo Spada in sede giurisdizionale hanno ravvivato quell’imprescindibile dogma sancito dalla Costituzione italiana in base al quale i diritti fondamentali di pari rango non possono esser collocati in base ad un principio di prevalenza e, quindi, non possono esser selezionati, onde cadere nella sublimazione di alcuni a vantaggio di altri!

Questo principio è stato posto alla base anche di un’importantissima sentenza sul caso Ilva da parte della Corte costituzionale (sentenza 19 maggio 2013, n. 85), ove è stato sottolineato che gli stessi diritti vanno invece coordinati secondo «un ragionevole bilanciamento», a tutela della dignità della persona, e dunque nel rispetto del principio personalistico che trova nei princìpi di uguaglianza formale e sostanziale dell’individuo e nei doveri di solidarietà sociale la sua formale enunciazione (artt. 3, commi 1 e 2, e 2 Cost.).

Sicché, considerando che il punctum dolens dell’intera vicenda ruota attorno alla mancata ostensione dei nominativi dei beneficiari delle provviste economiche, essendo stato messo il Consigliere nella disponibilità di tutti i dati necessari al fine di esercitare le prerogative previste dal T.U.E.L., palese è il potenziale conflitto tra tutela della privacy ed esercizio del mandato istituzionale! Tale termine “probabilistico”, però, si affievolisce sempre più quando i diritti di accesso amministrativi sono del tutto soddisfatti, diventando così “certa” violazione di diritto.

Orbene, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del Codice privacy italiano, il portare a conoscenza dei nominativi dei soggetti beneficiari (acquisizione) avrebbe fatto venire meno la riservatezza su quelli che sono i presupposti dell’erogazione d’emergenza (tra questi si annoverano «esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico»).

Risultato pratico: conoscenza e divulgazione di dati personali e particolari dei beneficiari (ex art. 4 nonché agevolmente annoverabili tra quelli di cui all’art.9 – par.1 del Reg. UE 2016/679 in ragione del tema salute) che, assolutamente non strumentale all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si tradurrebbe quindi in un inutile (oltreché illegittimo) sacrificio delle ragioni di riservatezza di questi ultimi.

 

Ma il Consigliere, non è tenuto al segreto? Precedenti orientamenti

La stessa V Sezione, con sentenza del 5 settembre 2014, n. 4525 aveva sancito che “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato 6963/10; 5264/07), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Il diritto di accesso loro riconosciuto […] è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni […] e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976). Proprio in ragione delle peculiarità del diritto in questione si ritiene che non sussista in capo al consigliere comunale un onere di motivazione della richiesta di accesso a meno di non consentire un controllo del suo operato da parte dell’ente“.

 

Cambio di rotta

La sentenza in commento, rappresenta un revirement giurisprudenziale nel punto in cui il Supremo Consesso amministrativo impone di calibrare su parametri costituzionali l’incondizionato strumento sancito dal T.U.E.L., ove “in termini generali il segreto è un obbligo che si riferisce all’uso di dati e informazioni legittimamente acquisiti, mentre nel presente giudizio si controverte proprio sulla legittimità di tale acquisizione.

Nel caso specifico l’obbligo del consigliere comunale di attenersi al segreto comporta che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio del suo mandato e a vietare per contro qualsiasi uso privato. Lo stesso obbligo non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale verrebbe comunque lesa se l’accesso venisse consentito.

A conferma di ciò va evidenziato che la strumentalità del diritto previsto dall’art. 43, comma 2, T.U.E.L. alla carica consiliare comporta, per la pubblicità delle sedute dell’organo consiliare, nella quale le prerogative di indirizzo e controllo sull’operato degli uffici comunali sono destinate ad essere esercitate, una potenziale conoscibilità erga omnes dei dati e delle informazioni riservate, con inerente aggravamento della lesione della riservatezza delle persone che solo il diniego di accesso può salvaguardare”.

 

Condivi con:
STAMPA