Avv. Giuseppe Corvino
L’espropriazione per pubblica utilità può danneggiare il proprietario del bene non colpito dal provvedimento ablativo; in particolare, questo si verifica quando l’esecuzione dell’opera pubblica causa una permanente diminuzione di valore del bene non colpito dal provvedimento ablativo.
Se l’espropriato ha diritto all’indennizzo, lo stesso spetta al proprietario del bene non oggetto di esproprio ma che abbia subito un pregiudizio dall’esecuzione dell’opera pubblica.
Il Testo Unico Espropri, all’art. Art. 44. – rubricato: Indennità per l’imposizione di servitù- comma 1, dispone che: “E ‘dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.”
L’articolo 46, testé indicato, quindi prevede l’indennizzo per i proprietari degli immobili in due casi:
- quando l’esecuzione dell’opera pubblica comporta la costituzione di una servitù;
- quando la diminuzione del valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Facciamo quale esempio, perché le ipotesi di tutela sono molte di più di quanto si possa immaginare.
- Il Comune ha espropriato il bene a ridosso della mia proprietà per realizzare un centro di stoccaggio rifiuti, posso avere un indennizzo?
- Le Ferrovie dello Stato hanno requisito un terreno del mio vicino per realizzare un tratto ferroviario, tuttavia i binari saranno posti a pochi metri dal mio albergo, posso chiedere un ristoro per i rumori provocati dal passaggio del treno?
- La regione ha deciso di realizzare una nuova strada che causa una perdita di luminosità del mio balcone sporgente sul mare, posso fare qualcosa?
- Posso chiedere un indennizzo, se un’opera pubblica ha fissato un vincolo di rispetto stradale con conseguente riduzione dell’edificabilità del fondo?
- hanno costruito un viadotto sopra la mia abitazione, che mi ha creato disagi in ambito di luminosità ma anche inquinamento acustico per i rumori assordanti, ho diritto ad un ristoro?
La risposta a queste domande è affermativa, quando la procedura espropriativa causa una permanente diminuzione di valore del bene.
Quindi, i presupposti per il diritto all’indennità sono:
- attività lecita dell’ente espropriante;
- pregiudizio consistente nella permanente perdita di valore del bene, nella compressione delle sue facoltà di proprietario;
- nesso di causalità tra l’esecuzione e gestione dell’opera pubblica e il danno.
La Cass., civ. sez. I, del 26 maggio 2017, n. 13368, in merito al punto due esemplifica in cosa consistente il pregiudizio.
“Il proprietario può ben essere privato di utilità che, lungi dall’essere “marginali”, ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità e, in definitiva, la godibilità dell’immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa, che si traduce in una riduzione dell’appetibilità e quindi del suo potenziale valore commerciale. Si è quindi riconosciuto che la privazione di queste utilità o facoltà da parte della Pubblica Amministrazione, determinando una diminuzione o comunque una ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà (secondo la terminologia adottata dall’art. 46 cit., ed oggi dall’art. 44 del d.lgs. 8 giugno 2001, n.327), con conseguente diminuzione del valore venale del bene, comporta l’obbligo d’indennizzare il proprietario per la perdita subìta, e ciò proprio in virtù del richiamato principio di giustizia distributiva, desumibile dall’art. 42 Cost., il quale esige che le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non ricadano su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma siano sopportate dall’intera collettività (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2013, n. 16619; v. anche in motivazione, Cass., Sez. III, 3/07/2014, n. 15223).”
28.08.2020