Il “balletto” della competenza territoriale nell’opposizione a cartella per bollo auto

Avv. Giuseppe Mappa


In tema di bollo auto , molte Commissioni Provinciali ritengono la propria incompetenza territoriale, in favore di quella di Bari ( e\o sede della Regione) , anche allorquando il contribuente impugna un atto esattivo emesso dall’Ader della propria Provincia concernente “tassa auto” , assumendo che detta competenza territoriale si radica nella CTP Regionale , sede dell’Ente impositore-Regione.
La CTP Bari , invece, ritiene l’esatto CONTRARIO


Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 536 del 26.03.2021

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 15.11.2019 xxxx impugnava la cartella di pagamento numero xxxx relativa (invero non a bollo auto ma) a tassa automobilistica erariale (c.d. superbollo) anno 2012 eccependo la prescrizione del tributo, anche a voler considerare regolarmente notificato in data 12.10.2015 il propedeutico avviso di accertamento.
Resistevano la Regione, che chiedeva l’estromissione del giudizio, trovandoci al cospetto di un tributo “erariale” e l’Agenzia delle Entrate.
Fondata è l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata (solo) dall’Agenzia delle Entrate.
Chiarisce l’art 4 Decreto Legislativo n. 546/92: “Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli Enti locali ovvero dei Concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Orbene, l’atto impugnato risulta emesso e notificato dalla Agenzia della Riscossione della Provincia di Taranto per cui deve dichiararsi l’incompetenza per territorio di questa Commissione.
La natura non definitiva nel merito della decisione, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’incompetenza per territorio di questa Commissione, competente essendo la Commissione Tributaria Provinciale dii Taranto. Spese compensate.

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