Avv. Giuseppe Corvino
La nozione del contratto d’appalto è fornita dal codice civile all’art. 1655. Il testo recita: “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
La formula normativa, sopra esposta, nel definire il contratto d’appalto, richiama la figura dell’imprenditore, art. 2082 cc., sottolineando che la gestione: è a proprio rischio; Il legislatore fornisce con questa definizione il concetto di “rischio d’impresa”.
Ne discende che l’appaltatore risponde per i vizi dell’opera realizzata e la fonte di tale responsabilità traspare già dal disposto di cui all’art. 1655 del codice civile.
Le norme preposte a garantire il committente sono art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, fermo restando le altre ipotesi di responsabilità previste dal codice civile.
Procediamo ad analizzare i precetti normativi iniziando dall’ultimo.
L’art. 1669 cc. è espressione massima del rischio d’impresa. L’appaltatore è responsabile, quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, per dieci anni dal compimento purché ne sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. L’azione deve iniziare entro un altro anno.
I vizi che rientrano nello spettro applicativo della noma sono: vizio del suolo o difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
In questa ipotesi, il committente ha 10 anni dal compimento dell’opera, 1 anno dalla scoperta del vizio e un ulteriore anno per iniziare l’azione.
Quanto all’art. 1667 c.c., l’appaltatore risponde per le difformità e per i vizi dell’opera se denunciati dal committente prima che il certificato di collaudo – nell’ appalto pubblico – assuma carattere definitivo, nell’appalto privato entro due anni dalla consegna dell’opera. Il committente è tenuto a denunciare le difformità e i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Se l’appaltatore li riconosce non occorre la denuncia, è opportuno, però, che il riconoscimento avvenga per iscritto o, a limite, tramite atti concludenti inequivocabili.
Se il committente è convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia per i vizi dell’opera, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i 2 anni dalla consegna.
Per tali vizi o difformità, quindi, il committente deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta (a pena di decadenza), e prima dei 2 anni dalla consegna.
L’azione di garanzia, art. 1668 c.c.. La norma esplica il contenuto dell’azione di garanzia per difetti dell’opera. Il committente può in sede di collaudo apportare le opportune detrazioni per i vizi lievi, oppure nei casi più gravi, la stazione appaltante (o committente) può chiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni. Può, altresì, chiedere l’eliminazione di difetti a spese dell’appaltatore
La peculiare responsabilità dei vizi dell’opera negli appalti pubblici.
La normativa sopra richiamata vale – in linea generale -anche per gli appalti pubblici. Tuttavia il contratto d’appalto per un’opera o un lavoro pubblico è diretto a soddisfare un interesse generale. Per tale motivo il legislatore ha introdotto, nel codice degli appalti, l’art. 102 rubricato “collaudo e verifica di conformità”.
Segnatamente, un aspetto particolare è la perizia richiesta per l’esecuzione delle opere pubbliche. La particolare professionalità dell’appaltatore di un’opera pubblica discende direttamente dalla qualifica acquisita dall’impresa. La ditta non è un mero esecutore del lavoro ma un esecutore qualificato, è quindi in grado di riconoscere negli elaborati errori progettuali. L’opera va eseguita secondo la regola dell’arte ed assicurare il risultato tecnico.
L’impresa ha una propria autonomia ancorché sotto la vigilanza di un tecnico in caricato, da ciò ne discende l’obbligo di correggere gli eventuali errori. Solo quando l’appaltatore ha segnalato il problema, per iscritto, e il direttore dei lavori gli ha ordinato, in ogni caso, di procedere secondo progetto da seguire è esente da responsabilità per l’opera.
Alla stregua di quanto detto, qualora nel biennio del rilascio del certificato di collaudo provvisorio dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il Rup provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto ed ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo e in contradditorio con l’impresa, se i difetti derivino da carenze nell’esecuzione del lavoro proporrà alla stazione di far eseguire i lavori, o in suo danno, i necessari interventi occorrenti. Il tutto a prescindere dalla liquidazione del danno. Il pagamento della rata di saldo, infatti, non costituisce accettazione dell’opera (d.p.r. 207 /2010, art. 229, comma 3).