Avv. Giuseppe Mappa
La Commissione Provinciale di Latina conferma che il Concessionario non ha titolo alcuno a riscontrare la istanza ex L. 228\2012 spettante, invece, quest’ultimo ai soli Enti creditori che vi devono provvedere entro 200 giorno dalla sua notifica a pena di annullamento, di diritto e in automatico, dei ruoli e delle partite esattive.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 550 del 20.11.2020
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Commissione esaminati gli atti osserva.
Il ricorrente inviava all’Ente di riscossione, con PEC del 11.01.2019, la dichiarazione ex art 1 comma 538 Legge 228/2012 con cui evidenziava che il diritto di credito sotteso alla cartella n. xxxxxx era interessato da prescrizione o decadenza.
A tale dichiarazione pur inviata entro i 60 giorni previsti, non perveniva la comunicazione da parte dell’Ente impositore nel termine di 220 giorni di cui all’art 1, comma 539 e 540Legge 228/2012.
Al riguardo, la norma sopra citata espressamente prevede che trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione, senza che l’ente creditore, verificata la regolarità della documentazione fornita dal contribuente, abbia comunicato l’esito positivo o negativo delle verifiche al contribuente, la pretesa tributaria viene meno”.
Precisamente il Legislatore con l’art. 1, comma 53 7-546, della Legge n. 228/2012
Ha previsto espressamente che:
l )la sospensione immediata dell’attività di riscossione in caso di semplice presentazione di apposita dichiarazione del contribuente, dell’art. 1, comma 537-546 della Legge di Stabilità del 2013;
2)l’estinzione del credito del Fisco in caso di inerzia dell’Ente creditore a comunicare, nei 220 gi01ni, al contribuente l’infondatezza, oppure la fondatezza, delle ragioni invocate nella dichiarazione dell’art. 1, comma 53 7-546 della Legge di Stabilità del 2013.
Tale norma prevede all’art. 1, comma 540: “‘In caso di mancato invio, da parte dell’Ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto”.
La Commissione ritiene di accogliere il ricorso con l’annullamento della cartella.
suindicata e dell’intimazione di pagamento impugnata. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.