I beni del socio accomandatario possono essere escussi solo dopo quelli della società

Avv. Giuseppe Gentile


La responsabilità dei soci accomandatari di una S.a.s. è illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società.

Questo vuol dire, in pratica, che per le sole obbligazioni sociali risponde, in via primaria, la società col suo patrimonio e, in via sussidiaria ed eventuale, i singoli soci illimitatamente e solidalmente con i loro beni personali.

Le nozioni testé delineate trovano fondamento positivo nell’art. 2304 c.c. (richiamato dal successivo art. 2315 c.c., specificamente attinente alla disciplina della società in accomandita semplice) secondo cui:

“I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.

Nel rappresentato contesto normativo la giurisprudenza ha chiarito che per invocare la responsabilità del socio, non basta che il creditore abbia costituito in mora la società (per esempio: inviando una semplice lettera di diffida) ovvero che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei suoi confronti, ma è necessario dimostrare, in modo certo e rigoroso, l’incapacità patrimoniale della compagine societaria al soddisfacimento dell’avente causa.

In particolare, con incessante decisum ermeneutico, la Suprema Corte ed i giudici di merito hanno avuto cura di precisare che, a norma degli artt. 2315 e 2304 c.c., il creditore procedente può agire “in executivis” verso il socio solo se il patrimonio sociale venga a risultare incapiente ed insufficiente alla realizzazione coattiva della propria pretesa economica (Cass. nn. 96/1950, 93/3651 e 93/7100), ovvero che vi sia stata previa azione infruttuosa sui beni sociali (Cass. n. 94/3399). Conformi alle massime che precedono, cfr., in termini, Tribunale Velletri Sent., 14/05/2020; Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Sent., 27/03/2020.

Ed ancora si segnalano le seguenti pronunce di legittimità, univocamente idonee a rispondere al quesito in oggetto, secondo cui:

• Cass. civ. Sez. I Sent., 10/01/2017, n. 279:

“Il beneficium excussionis concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio” (conforme Cass. civ. Sez. III Ord., 12/10/2018, n. 25378);

• Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/02/2015, n. 3022:

“La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale”.

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