Guida sulla successione dei legittimari (Parte I): soggetti, quote d’eredità e quote di legittima

Avv. Luca Collura


Alla morte di un soggetto, qualora egli non lasci testamento, la sua successione sarà regolata dalla legge, nello specifico dalla disciplina contenuta nel Codice civile. Si apre, insomma, la successione c.d. legittima o ab intestato.

Quel che qui interessa è considerare in particolare la successione dei soggetti c.d. legittimari, che, ai sensi dell’art. 536 c.c., sono il coniuge, i figli (e loro discendenti) e gli ascendenti.

Sono esclusi, quindi, i fratelli e le sorelle, che potranno succedere al defunto ex art. 565 c.c. (essendo anch’essi c.d. successibili) ma non avranno alcun diritto riservato sulla sua eredità, nel senso che potranno anche non conseguire alcunché e non potranno in alcun modo agire per ottenere alcunché.

Per i legittimari la legge detta una disciplina particolare volta a tutelare in maniera rafforzata la loro posizione all’apertura della successione del de cuius.

Oltre alle normali quote ereditarie di cui agli artt. 566 ss. c.c. infatti questi soggetti hanno diritto alla quota c.d. di legittima, cioè una quota calcolata non solo sul valore dei beni di cui il defunto era titolare al tempo della sua morte ma anche sui beni di cui egli sarebbe stato titolare se non se ne fosse privato ponendo in essere durante la sua vita degli atti di liberalità (vale a dire liberalità dirette o indirette) in favore di soggetti terzi o anche di uno dei legittimari.

Dispone l’art. 556 c.c. che all’apertura della successione per determinare la quota di legittima che spetta ai legittimari occorre operare la c.d. riunione fittizia, che consiste in un’operazione meramente contabile che prevede un calcolo che potremmo riassumere come segue: relictum – debiti + donatum.

Il relictum è l’insieme dei beni di cui il defunto era titolare al tempo della sua morte (cioè i beni lasciati, l’asse ereditario), i debiti sono appunto i debiti del defunto (inclusi i debiti sopravvenuti alla sua morte ma dipendenti dalla successione, come quelli per le spese funebri), il donatum è invece il complesso dei beni di cui il de cuius si è privato in vita con atti di liberalità.

Mentre la quota d’eredità spettante a ciascuno dei chiamati all’eredità, anche se legittimari, si calcola sul solo relictum, la quota di legittima si calcola sul valore che viene fuori dall’operazione indicata sopra.

Inoltre la quota d’eredità e la quota di legittima sono sempre rappresentate da valori tra loro diversi, perché il legislatore ha previsto anche che il defunto possa liberamente disporre di una quota del suo patrimonio sulla quale i legittimari non potranno mai vantare alcun diritto, la quota c.d. disponibile.

Di seguito sono riportate due tabelle: la prima mostra quali sono le quote d’eredità spettanti ai c.d. successibili, cioè ai soggetti indicati dall’art. 565 c.c., nei vari casi di concorso; la seconda riporterà invece le quote di legittima spettanti ai legittimari nei vari casi di concorso e la quota disponibile.

 

Eredi legittimi all’apertura della successione Quote spettanti agli eredi legittimi
Solo il coniuge (senza figli, ascendenti e collaterali) 1/1 al coniuge
Coniuge e un figlio 1/2 al coniuge; 1/2 al figlio
Coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge; 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali
Coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli) 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a 1/4 dell’eredità
Solo un figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio
Due o più figli (senza coniuge) l’intero da dividersi in parti uguali
Solo ascendenti 1/2 agli ascendenti in linea paterna;

1/2 agli ascendenti in linea materna

Solo fratelli e sorelle L’eredità si divide in parti uguali;

i fratelli e le sorelle unilaterali (cioè quelli che hanno padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (cioè quelli che hanno gli stessi genitori)

Solo fratelli/sorelle e genitori 1/2 ai genitori o a quello dei due che sopravvive;

1/2 ai fratelli/sorelle

Altri parenti prossimi senza figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendenti Senza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto l’eredità si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio)
Coniuge separato Ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, purché non gli sia stata addebitata la separazione
Coniuge divorziato Non ha diritto ad una quota d’eredità

 

 

Legittimari all’apertura della successione Quote di legittima spettanti ai legittimari calcolate sul valore risultante dalla riunione fittizia
Solo coniuge 1/2 al coniuge; 1/2 disponibile
Coniuge e 1 figlio 1/3 al coniuge; 1/3 al figlio; 1/3 disponibile
Coniuge e 2 o più figli 1/4 al coniuge; 1/2 ai figli (da dividere tra tutti loro in parti uguali); 1/4 disponibile
Solo 1 figlio 1/2 al figlio; 1/2 disponibile
Solo 2 o più figli 2/3 ai figli (da dividere in parti uguali tra loro); 1/3 disponibile
Coniuge e ascendenti (senza figli) 1/2 al coniuge; 1/4 agli ascendenti; 1/4 disponibile
Solo ascendenti 1/3 agli ascendenti (in parti uguali tra loro, se di pari grado, altrimenti tutto a quello di grado più prossimo); 2/3 disponibile
Coniuge separato Ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite non separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione, nel qual caso avrà diritto solo ad un assegno (alimentare) a carico dell’eredità
Coniuge divorziato Non ha diritti di legittima e, se si trova in stato di bisogno, ha diritto solo ad un assegno a carico dell’eredità, laddove il tribunale gli riconosca tale diritto (si vedano artt. 5 e 9-bis l. 898/1970)
Discendenti dei figli del de cuius Qualunque sia il loro numero, il più prossimo esclude il più remoto (quindi, se un figlio del de cuius ha un figlio ed un nipote, al posto di costui succede solo il figlio e non il nipote) ed essi hanno diritto ad una sola quota pari a quella che sarebbe spettata al figlio del de cuius, da dividere tra loro in parti uguali

 

Tanto detto, per meglio comprende la differenza tra quota d’eredità e di legittima valga il seguente esempio numerico.

Tizio muore e lascia a sé superstiti il proprio coniuge Tizia e i due figli Prima e Secondo; il suo patrimonio (relictum) è di 90, non ci sono debiti e durante la sua vita il de cuius ha compiuto una donazione in favore di Estraneo per 70 (donatum).

All’apertura della sua successione occorrerà determinare quali sono le quote ereditarie del coniuge e di figli e quali sono le loro quote di legittima, anche per determinare se e in che misura esse sono state lese dal defunto.

Ebbene, stando alle tabelle di cui sopra, il coniuge e i figli avranno diritto ad una quota d’eredità – da calcolarsi quindi sul solo relictum – pari rispettivamente a 1/3 e 2/3 (cioè a 30 il coniuge e a 60 complessivi, cioè 30 ciascuno, i figli); il coniuge ei figli avranno però diritto ad una quota di legittima – da calcolarsi sul valore risultante dalla riunione fittizia – pari rispettivamente a 1/4 e 1/2.

Atteso che relictum – debiti + donatum (90 – 0 + 70) è uguale a 160, il coniuge avrà diritto ad una legittima pari a 160/4 = 40 e i figli ad una legittima complessiva di 160/2 = 80, cioè 40 ciascuno.

Dalla riunione fittizia risulta evidente che il defunto poteva liberamente disporre del suo patrimonio solo per un valore pari a 40 (cioè quanto non riservato ai suoi legittimari, la quota disponibile) e che, avendo disposto per 70, ha sottratto 30 alla quota di legittima dei suoi legittimari.

Ad esito di questi calcoli si ottiene che tanto il coniuge quanto i figli hanno diritto ad una legittima di 40 ciascuno ma hanno ottenuto una quota d’eredità pari a 30 ciascuno.

Ciò significa che il testatore ha leso le quote di legittima dei suoi legittimari, che potranno agire in giudizio per ottenere quanto loro spettava sulla successione del caro estinto (di ciò si tratterà però nella seconda parte del presente lavoro).

Laddove uno dei figli del de cuius fosse già morto al tempo dell’apertura della successione ed avesse, per esempio, cinque figli, questi avrebbero avuto diritto sempre alla medesima quota ereditaria e di legittima del loro ascendente.

Nel caso di specie, quindi, se Secondo fosse stato morto al tempo della morte del padre, i suoi cinque figli (a patto che tutti accettassero l’eredità) avrebbero conseguito complessivamente una quota ereditaria di 30 (cioè 6 ciascuno) ed avrebbero avuto diritto ad una quota di legittima complessiva di 40 (cioè 8 ciascuno), per cui avrebbero potuto agire per ottenere i rimanenti 10 non ancora conseguiti.

Questa, in buona sostanza, è la disciplina dettata dalla legge per determinare le quote d’eredità e di legittima spettanti ai legittimari sulla successione del de cuius e che di regola è applicabile in ogni caso.

Nella seconda parte del presente lavoro, come già accennato, si tratterà invece di quali siano gli strumenti che il nostro ordinamento riconosce ai legittimari lesi per reclamare l’intera quota di legittima a loro spettante.

 

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