Avv. Alessio De Nitto
La cartella di pagamento deve essere motivata e completa di ogni elemento per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché il calcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato, non essendo sufficiente l’indicazione del solo ammontare globale degli interessi pretesi.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Regionale Lecce n. 2226 del 26.10.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le sig.re xxxxxxx in qualità di eredi della sig.ra xxxx impugnavano la cartella di pagamento n. xxxxxx 66, notificata il xxxx/02/2011, per un ruolo formato ed emesso ai sensi dell’art. 36 bis DPR n. 600/73, con cui veniva intimato il pagamento di €. xxxx per IRPEF, addizionale regionale/ sanzioni e interessi relativi all’esercizio d’imposta 2007.
Con il ricorso si eccepiva l’inesistenza della notifica irritualmente operata in violazione dell’art. 26 del DPR. n. 602/73; omessa notifica dell’avviso di irregolarità; violazione dell’obbligo di motivazione della cartella di pagamento e lesione del diritto di difesa; mancata esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e di computo delle sanzioni. Chiedeva l’annullamento, previa sospensione della cartella impugnata con vittoria di spese.
Si costituiva Equitalia ETR spa che eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure attinenti al merito della debenza tributaria e nel resistere alla domanda chiedeva il completo rigetto per infondatezza dei motivi addotti, con salvezza di spese di giudizio.
Anche l’AGE si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure attinenti i presunti vizi della cartella e/ nel merito, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto sull’assunto che la cartella era stata generata dall’omesso versamento da parte della contribuente delle imposte da essa stessa dichiarate nel proprio modello Unico/PF 2008.
Con sentenza n. 746/01/14 pronunciata il 26/03/2014 e depositata il 04/06/2014 la CTP di Brindisi rigettava il ricorso condannando la contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di €. 800,00 oltre accessori.
Con atto depositato il giorno 11/02/2015 la sentenza veniva appellata perché ritenuta illegittima, infondata e gravatoria per l’appellante, e pertanto venivano proposti i seguenti motivi drappello: erronea pronuncia sulla violazione dell’art. 26 del DPR n. 602/73 -inesistenza della notifica-; erronea pronuncia su un punto decisivo della controversia concernente il difetto di motivazione(omessa allegazione dell’atto presupposto e mancata esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e di computo delle sanzioni); erronea pronuncia sulla violazione dell’art. 36-bis del DPR. n. 600/73 e art. 54 del DPR n. 633/72; intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Chiedeva l’accoglimento dell’appello e la riforma totale della sentenza con annullamento delle iscrizioni a ruolo e delle sanzioni con vittoria di spese di giudizio.
Con atto di controdeduzioni del 27/03/2015 L’AGE di Brindisi resisteva ai motivi drappello ritenuti infondati e limitatamente alle sanzioni puntualizza il riconoscimento della non debenza delle sanzioni a seguito decesso della contribuente. Allega provvedimento di sgravio delle sanzioni.
Per il resto chiede il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
Equitalia con atto di controdeduzioni depositato il 19/05/2017 si costituisce. Impugna e contesta il contenuto dell’appello perché infondato.
Puntualizza la correttezza del proprio operato limitatamente agli adempimenti di propria spettanza. Chiede il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza con vittoria di spese di lite.
La Commissione Osserva
L’iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo automatizzato della dichiarazione regolarmente presentata.
Dal controllo formale ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/73 è emerso che la contribuente aveva omesso il versamento di imposte dalla stessa liquidate nella dichiarazione sottoposta a controllo.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato dall’ufficio al contribuente(cfr. Cassazione 14577/2018, 13093/2018) se dai controlli automatici(caso in questione) non emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell’accertamento di una imposta maggiore da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo.
Infondato risulta il motivo drappello proposto.
Ad abundantiam, va osservato comunque che l’ufficio aveva inviato l’avviso bonario predisposto in data 28/01/2020 n. xxx consegnato 1/11/02/2010.
L’iscrizione a ruolo è perfettamente legittima così come legittima risulta remissione della cartella esattoriale e la notifica della stessa, avvenuta mediante invio diretto da parte del concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Cassazione n. 26441/2014 e 24322/2014.
Resta fermo che il vizio di notifica risulta inesistente posto che l’atto è stato portato a conoscenza del destinatario che non ha negato di aver ricevuto la cartella, e inoltre ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione.
Quanto alla motivazione la cartella è stata redatta in conformità del modello approvato con decreto dal Ministero delle finanze e contiene l’indicazione puntuale dei tributi dovuti e degli atti presupposti, pertanto, infondata risulta la doglianza dell’asserita violazione del diritto di difesa.
Infine in merito alle sanzioni e agli interessi si osserva che le prime sono state sgravate (come riportato dall’ufficio) poiché non sono trasmissibili agli eredi (caso di specie). Quanto agli interessi il motivo di appello è fondato e viene accolto.
Secondo consolidata giurisprudenza, la cartella di pagamento relativa ad un debito tributario deve essere adeguatamente motivata e completa di ogni elemento per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché il calcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato, non essendo sufficiente l’indicazione del solo ammontare globale degli interessi pretesi, con la conseguenza che è da ritenere nullo l’importo degli stessi richiesto in quanto non riportato in maniera trasparente e comprensibile il calcolo degli interessi ivi applicati. Corte di Cassazione sentenza n. 7056/2016.
Tale obbligo deriva, in particolare, dai principi di carattere generale, indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (articolo 3 L. 241/1990) e dallo Statuto del contribuente (articolo 7 L 212/2000). La soccombenza reciproca comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione accoglie in parte l’appello, come da motivazione. Spese compensate.