Giurisprudenza 2020: operazioni soggettivamente inesistenti e diritto alla detrazione Iva

Dott. Luca Procopio

CTR LAZIO n. 2002-2090/2020

La negazione del diritto alla detrazione dell’IVA nell’ambito di operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti presuppone la prova della consapevolezza del soggetto cessionario.

Nelle sentenze in esame, la CTR LAZIO riafferma il principio di diritto secondo cui l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, può contestare la detrazione dell’IVA operata dal cessionario se dimostra, anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 del codice civile, l’esistenza di elementi oggettivi che evidenzino come il medesimo acquirente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza che il soggetto emittente la fattura fosse diverso dal reale fornitore.

MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE

Sentenza n. 2002
I giudici di seconde cure, precipitando tale principio nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, escludono categoricamente che la “mera circostanza della sussistenza di rapporti commerciali” tra il soggetto fatturante e la società accertata acquirente fosse sufficiente per presumere la connivenza e la consapevolezza da parte di quest’ultima rispetto alla “frode IVA carosello” perpetrata dall’emittente la fattura ed evidenzia che l’Ufficio impositore non ha indicato elementi di fatto rispetto ai quali l’imprenditore acquirente, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto sapere che le proprie operazioni di acquisto si inserissero in un quadro di frode carosello, non potendo tali elementi essere costituiti dalla “mancanza di magazzini, di strutture e spazi adeguati, per l’attività delle venditrici”, in quanto tali elementi fattuali “potevano non risultare conosciute per la società acquirente, stante i sistemi di fornitura on line”.
Viceversa, osserva la CTR, “la società contribuente ha dimostrato, per contro, la normalità commerciale dei rapporti intrattenuti e soprattutto che non vi era stato alcun vantaggio economico tratto da tali operazioni, posto che i prezzi di vendita praticati erano del tutto conformi a quelli di mercato, come è stato dimostrato, attraverso un sistema a campione”.

Sentenza n. 2090
I giudici di seconde cure, in applicazione del principio riportato in premessa, accolgono il ricorso della società contribuente perché l’Ufficio impositore è venuto meno all’onere di “dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e cessionario, volto ad occultare il vero soggetto tenuto all’emissione della fattura (Cass, sent 6124/2009), individuando l’effettivo fornitore della merce, non potendosi ipotizzare l’inversione dell’onere della prova sul contribuente a fronte dell’assenza di violazioni nella tenuta della contabilità (Cass sent. nn 3623/2011; 20853/2010)”.

 

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