Garanzia prestata dalla persona fisica in favore del professionista? Applicazione del Codice del Consumo in favore del garante?

Avv. Fabrizio Plagenza

Secondo la previsione dell’articolo 3 del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 meglio conosciuto come Codice del Consumo, si intende per :
1) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
2) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 742 del 16 gennaio 2020, si è soffermata sulla rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fideiussore, affermando il principio secondo cui la persona fisica che, al di fuori dell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto professionale, non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore, in quanto l’accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante mero duplicato del debitore principale.

Il caso trattato dalla Suprema Corte nasceva da un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da una Banca nei confronti di una mutuataria debitrice e del fideiussore. I due soggetti si opponevano al decreto ingiuntivo sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale.

Il Tribunale di Fermo, in effetti, dichiarava la propria incompetenza, sulla considerazione che il contratto di mutuo, prevedeva per qualunque controversia derivante dal contratto fosse competente l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di competenza del consumatore.

Pertanto, se è vero che la mutuataria (professionista) avrebbe agito nell’ambito della sua attività professionale, il fideiussore (consumatore) possedeva i requisiti per essere considerato consumatore e non professionista, come pur lo era la mutuataria a cui aveva prestato garanzia.
Su queste considerazioni, la Banca presentava in Cassazione istanza per regolamento di competenza.

La Suprema Corte, con la sentenza citata, giungeva alla conclusione che il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non può avere rilevanza al fine di qualificare l’attività di uno dei contraenti.

Infatti, per la Corte, occorre avere verificare che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all’art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo. In tali casi, il contratto (di garanzia) è stipulato da soggetto che andrà qualificato “consumatore” ai sensi della definizione sopra riportata e prevista dal codice del consumo.

Avv. Fabrizio PLAGENZA
Foro di Roma
www.studiolegaleplagenza.it

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