Fondo patrimoniale e Cassazione: è davvero così inattaccabile?

Avv. Pino Cupito


Il fenomeno della c.d. “separazione patrimoniale” suscita da sempre grande interesse.
Questo in ragione dei potenziali abusi che l’effetto segregativo della ricchezza personale produce rispetto alla regolare esecuzione dei rapporti contrattuali e obbligatori. In tale ottica, l’esigenza di proteggere i beni familiari rappresenta attualmente la ragione del diffuso ricorso all’istituto del “fondo patrimoniale”.

Esso è disciplinato dall’art. 167 c.c. e consiste nella destinazione di determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia dei coniugi.
La quasi unanime giurisprudenza definisce quest’istituto come un patrimonio di destinazione e lo qualifica principalmente come un atto di liberalità.

 

Come si crea il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale può essere stipulato per atto inter vivos oppure può essere predisposto a mezzo di una disposizione testamentaria.
Esso rappresenta un negozio da ricondursi nell’ambito delle convenzioni matrimoniali e come tale è soggetto alle disposizioni dell’art. 162 c.c. che condiziona la sua opponibilità verso i terzi all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

 

A cosa serve?

In ragione della sua “nobile” finalità, il fondo patrimoniale tutela i beni in esso inclusi dall’attacco indiscriminato dei creditori dei coniugi.
Mediante il fondo si crea quindi una sorta di inespropriabilità “relativa” e si riduce la responsabilità patrimoniale del debitore che lo costituisce. È per questo infatti i creditore percepisce la costituzione di un fondo patrimoniale da parte del debitore come una potenziale minaccia per il soddisfacimento dei propri interessi economici.

Ai sensi dell’art. 170 c.c., infatti, affinché i frutti e i beni del fondo patrimoniale possano essere oggetto di esecuzione forzata è necessario: a) che i crediti per i quali si procede debbano essere sorti per far fronte ai bisogni della famiglia; b) che i creditori ignorassero che le obbligazioni fossero nate per motivi estranei al soddisfacimento di tali bisogni.

 

Che succede se i creditori aggrediscono il fondo?

Potrebbe tuttavia accadere che i creditori personali dei coniugi aggrediscano ugualmente i beni del fondo.
In tal caso i coniugi sono costretti a difendersi in giudizio e a provare che il credito per il quale il creditore sta aggredendo il fondo non è collegato ad un interesse familiare.

Tale prova, ove concreta ed oggettiva paralizza di fatto l’azione esecutiva intrapresa dal creditore.
Da un punto di vista processuale, preme inoltre evidenziare che l’onere della prova, in ordine all’effettiva conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del credito rispetto ai bisogni familiari, incombe sul coniuge che si oppone all’esecuzione.

Tale prova non verterà su un semplice stato di ignoranza ma sulla vera conoscenza del creditore medesimo.

 

Il fondo patrimoniale è revocabile?

I creditori potenzialmente lesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale possono inoltre tutelare le proprie ragioni anche mediante il ricorso all’azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 cc. e seguenti.
La Cassazione ha infatti recentemente confermato l’assoggettabilità del fondo patrimoniale all’azione revocatoria entro cinque anni dalla costituzione del vincolo medesimo. (Per approfondire Il debitore si spoglia dei propri beni? Quello che c’è da sapere)

Al di là delle condizioni per l’esercizio dell’azione ex art. 2901 c.c., ai fini dell’accoglimento della domanda il creditore dovrà dimostrare la conoscenza da parte del coniuge-debitore del pregiudizio potenzialmente arrecato all’interesse creditorio mediante la costituzione del fondo patrimoniale.

Non sarà dunque necessario che la costituzione del fondo impedisca del tutto il soddisfacimento del credito.
Ma è sufficiente dimostrare che esso abbia semplicemente reso incapiente il patrimonio del coniuge-debitore.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha sancito che il pregiudizio per i creditori possa ravvisarsi anche nella destinazione in fondo di gran parte del patrimonio del debitore o finanche nella sproporzione tra i beni sottoposti a vincolo ed il patrimonio residuo del conferente.
Tuttavia occorre comunque chiarire che l’eventuale accoglimento di un’azione revocatoria non determina l’invalidità del fondo patrimoniale, bensì la sua inefficacia nei confronti del solo creditore che ha proposto l’azione revocatoria vittoriosamente.

Quest’ultimo dunque potrà esercitare l’azione esecutiva sul bene assoggettato al vincolo come se il fondo patrimoniale non fosse mai stato posto in essere dal proprio debitore.

Recentemente la Cassazione, con Ordinanza n. 8201/2020, ha manifestato un orientamento più protettivo rispetto alle sorti del fondo patrimoniale.

Nello specifico il provvedimento in questione stabilisce che non è possibile procedere con l’esecuzione sui beni vincolati da fondo patrimoniale qualora il credito per il quale si agisce sia: «… solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia».

 

Condivi con:
STAMPA

One thought on

Fondo patrimoniale e Cassazione: è davvero così inattaccabile?

  • Elia Johnson

    Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Vestibulum volutpat pretium libero. Quisque id mi. Cras non dolor. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus.

    Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Morbi ac felis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Praesent ut ligula non mi varius sagittis.

    Cras non dolor. Nullam sagittis. Praesent ac sem eget est egestas volutpat. Vivamus euismod mauris. Quisque id mi.

    Praesent egestas neque eu enim. Praesent adipiscing. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.. Cras dapibus.

    Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non, nunc. Phasellus accumsan cursus velit. Praesent adipiscing. Suspendisse non nisl sit amet velit hendrerit rutrum. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus.

Comments are closed.