Fondo Nuove Competenze: prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Avv. Alessandro Longo


E’ stato prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i datori di lavoro avranno l’opportunità di sottoscrivere accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di lavoro e presentare all’ANPAL  le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze.


L’Anpal recepisce, con il Decreto Direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021, i nuovi termini del Fondo Nuovo Competenze (di seguito, il “Fondo”), che sono stati introdotti dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 e che sono entrati in vigore il 15 febbraio 2021[1].

Alla luce delle modifiche recentemente intervenute, è stato fissato in data 30 giugno 2021 il termine entro il quale:

  • devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro;
  • devono essere presentate all’ANPAL le domande di accesso al Fondo.

 

Cos’è il Fondo Nuove Competenze?

È uno strumento introdotto dall’art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), le cui risorse a sostegno sono state rifinanziate dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto “Agosto”).

Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate ai percorsi di sviluppo ed acquisizione di nuove competenze, offrendo, così, ai lavoratori coinvolti l’opportunità di dotarsi degli strumenti necessari per adattarsi ai mutati scenari del mercato del lavoro.

Il costo delle ore di lavoro rimborsate dal Fondo include la retribuzione, i contributi previdenziali ed assistenziali, ma non i ratei delle mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima mensilità), la quota di TFR e il costo delle attività formative (docenti, tutor, aule).

 

I destinatari

Possono beneficiare dei contributi finanziari erogati dal Fondo, i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa oppure per favorire la ricollocazione dei lavoratori[2], nell’ambito dei quali una parte dell’orario di lavoro sia utilizzato per percorsi formativi di sviluppo delle nuove competenze[3].

Possono essere ricompresi nel percorso formativo di sviluppo delle nuove competenze finanziato tramite il Fondo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti.

Anche le imprese che hanno in corso trattamenti di cassa integrazione possono formulare istanza di accesso al Fondo. Tuttavia, il lavoratore non può essere inserito nell’ambito di un percorso formativo e, allo stesso tempo, beneficiare di altre misure di sostegno al reddito. Solo una volta terminato il periodo di cassa integrazione, quindi, il lavoratore potrà accedere al programma formativo finanziato tramite il Fondo.

 

La centralità dell’accordo collettivo

Le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro legate a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, attraverso cui parte dell’orario di lavoro viene dedicato ai percorsi formativi, devono essere realizzate tramite un accordo collettivo[4].

Tale accordo collettivo, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2021 a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, dovrà indicare e prevedere:

  • il progetto formativo[5];
  • il numero di lavoratori coinvolti e il numero di ore lavorative (massimo 250 a persona) che saranno destinate a percorsi formativi di sviluppo delle nuove competenze;
  • qualora la formazione sia erogata direttamente dall’impresa, il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto;
  • i fabbisogni del datore di lavoro, in termini di nuove o maggiori competenze, tenuto conto dell’introduzione di innovazioni di carattere organizzativo, tecnologiche, di processo di prodotti o servizi.

 

Spunti conclusivi

Non si può sottovalutare, specie nell’attuale momento storico, il ruolo chiave che il Fondo può giocare in una prospettiva di avvio dei processi di riorganizzazione interni alle imprese, che potranno beneficiare di uno strumento utile a riqualificare il personale dipendente contenendo, allo stesso tempo, il costo del lavoro.

Avv. Alessandro Longo – Milano


[1] Il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 ha modificato gli artt. 3 e 5 del Decreto 9 ottobre 2020.

[2] I processi di ricollocazione dei lavoratori in altra realtà lavorativa si sposano con le previsioni del Decreto Legge n. 104/2020 (art. 14), confermate dal Decreto Legge n. 137/2020 (art. 12), che prevedono la possibilità per i datori di lavoro di stipulare accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, con diritto dei lavoratori uscenti alla NASPI.

[3] Stante la pandemia, è ammessa la formazione a distanza. Peraltro, in caso di formazione svolta direttamente dall’impresa, è ammesso il c.d. “training on the job”, a condizione che non si tratti di svolgere attività lavorativa in quanto tale e che tale tipologia di formazione sia coerente con il progetto formativo. Inoltre, secondo le FAQ diramate dall’ANPAL le ore di “training on the job” devono essere marginali rispetto alle ore complessivamente destinate all’acquisizione di nuove competenze.

[4] In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’accordo collettivo aziendale può essere scambiato tramite email che rechi il dominio delle associazioni sindacali firmatarie.

[5] Il progetto per lo sviluppo di nuove competenze, le cui attività formative devono concludersi entro il termine non perentorio di 90 giorni (120 con intervento di altri fondi), deve individuare, tra l’altro, gli obiettivi di apprendimento, i destinatari, il soggetto erogatore, gli oneri, le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata. In aggiunta, il progetto formativo deve offrire evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, della personalizzazione dei percorsi di apprendimento, nonché dell’attestazione delle competenze acquisite.

 

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