Efficacia della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento del Funzionario dell’Agenzia delle Entrate

 Avv. Giuseppe MAPPA


Efficacia della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento del Funzionario dell’Agenzia delle Entrate.


CTR Bari 1064\2021 , depositata il 23.03.2021



La Commissione Regionale di Bari , in riforma della decisione di primo grado , annulla un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per difetto delle c.d. delega alla firma apposta da un Funzionario abilitato, invece, per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento aventi valore inferiore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


XXXXXXXXXX, notificava in data XXXX/07/2013 al signor XXXXXX residente in XXXXX, alla XXXXXe s.n., l’avviso di accertamento 2XXXXXXX per l’anno 2008, con il quale venivano accertate maggiori imposte lrpef, Add.le Regionale e Comunale, oltre sanzioni ed interessi, scaturite da ulteriori redditi derivanti da un canone di locazione percepito.
Avverso il citato atto proponeva ricorso presso la CTP di Taranto il contribuente, eccependone l’illegittimità per difetto di sottoscrizione dell’atto in violazione dell’art.42,
commi 1 e 3, DPR n. 600/1973, carenza di motivazione e prova con riferimento ai presunti redditi da locazione non dichiarati, inesistenza della notifica per omessa stesura della relazione di notificazione.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità del proprio operato e la relativa pretesa impositiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sez.n.2, con Sentenza n.823 del 24/02/2015, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ritenevano i primi giudici che il contenzioso fosse palesemente pretestuoso stante l’esaustività delle motivazioni emergenti nell’avviso di accertamento e la palese evasione fiscale concretatasi nel corso degli anni, inoltre riconoscevano la legittimità dell’operato
dell’Agenzia.
Avverso la Sentenza di primo grado proponeva appello il contribuente in data 26/10/2015.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 30/11/2015.
Con memorie telematiche del 26-11-2020, il contribuente, insisteva per l’accoglimento
dell’appello.
All’udienza del25 gennaio 2021, la Commissione decide sulla scorta degli atti.

Motivi


Il contribuente nell’atto di appello ripropone le eccezioni sollevate nel ricorso di primo grado, chiede la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, dichiarare la illegittimità dell’accertamento notificato.
L’appello proposto è fondato.
La Commissione ritiene fondato l’appello del contribuente relativo al motivo preliminare sulla eccezione dei poteri di firma e quindi, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la illegittimità dell’atto di accertamento notificato.
Il contribuente nell’atto di appello, in via preliminare, insiste nella eccezione della incompetenza del firmatario dell’atto impugnato XXXXX, poichè dalla delega allegata alle controdeduzioni dell’ufficio del 28-2-2014 risulta abilitato a sottoscrivere atti di valore sino all’importo di € 5.000,00, mentre l’avviso di accertamento impugnato aveva un valore complessivo di imposte accertate di Euro 5.396,00, con violazione dell’art.42, commi 1 e 3, del Dpr n.600/72, come da recente giurisprudenza della Suprema Corte.


Effettivamente, dalla delega allegata dall’Agenzia delle Entrate alle controdeduzioni di primo grado depositate il 28-2-2014, prot.n.xxx/8968, si rileva che il Capo Area XXX XXXXX, che sottoscrive l’atto di accertamento impugnato, può firmare atti ” … sino all’importo di una maggiore imposta accertata di 5.000,00 € … “, mentre il valore dell’accertamento in contestazione, per le sole imposte accertate, ammonta ad euro 5.396,00.
Pertanto fondata è la eccezione di parte circa i limiti di importo del firmatario dell’atto, per violazione del citato art.42, commi1 e 3, del D.P.R. n. 600 del29-9-1973. Vedasi, da ultimo, Corte di Cassazione, Sentenza del29 marzo 2019, n.8814,Sentenza n.11013/2019, Sez.5 e Sentenza n.16766 del6-8-2020, Sez.5.
Inoltre, nella fattispecie, non è possibile ravvisare nuovi motivi ai sensi dell’art.57 D.Lgs.n.546/1992, come sostenuto dall’ufficio nelle controdeduzioni di appello, avendo la parte proposto la domanda già in sede di giudizio di primo grado.
L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi di appello e, data la natura della controversia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.


PQM


La Commissione accoglie l’appello del contribuente e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’atto impugnato. Spese del doppio grado del giudizio compensate.

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