Efficacia del giudicato esterno per tributi locali – Inapplicabilità del principio della scissione della notifica per gli avvisi di accertamento tributi locali

Avv. Giuseppe MAPPA



Notifica avvisi accertamento Enti Locali – Non si applica la scissione della notifica –L’avviso di accertamento e’ prescritto anche se spedito entro il 5^ anno ma pervenuto successivamente al contribuente


CTR Salerno sentenza n. 3055\2021 ,

depositata il 08.04.2021



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con l’impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto dalla s.p.a. xxxxspa avverso l’avviso di pagamento come da epigrafe speditole dal Comune di xxxx a titolo per TARSU 2013 in ordine alle aree detenute in via xxx e via xxxxi di tale
città.
La società ricorrente aveva dedotto l’illegittimità di quell’atto, in particolare in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 226/12/13 confermata in appello dalla decisione di questa C.T.R. n.10993/09/15 circa la TARSU del 2010, nonché sulla sentenza 893/13/14 inerente la TARSU del 2011, laddove la prima pronuncia aveva disposto che il Comune riliquidasse l’imposta secondo quanto richiesto dalla contribuente con riguardo specifico alla superficie tassabile e del pari la seconda aveva accolto il ricorso di essa società rimandando alla prima per la determinazione delle aree da assoggettare ad imposta.
Il tutto non senza eccepire il difetto di motivazione dell’impugnato avviso e la prescrizione quinquennale della pretesa azionata.
Il Comune di xxxxx si era costituito contestando l’avverso assunto in ordine a tutti i motivi del ricorso.
La C.T.P. decideva nei sensi detti, negando che l’avviso in oggetto fosse carente di motivazione ed altresì che fosse maturata la prescrizione per quell’atto poiché spedito per notifica entro il 31.12.18 pur se giunto a destinazione il 07.01.19, e ciò in forza della scissione degli effetti della notifica di cui alla nota sentenza n. 477/02 della Corte Costituzionale, ed escludeva poi l’applicabilità del giudicato esterno in relazione alle suddette sentenze, non rinvenendo alcuna attestazione circa il loro passaggio in giudicato.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società contribuente, lamentando che la C.T.P. non aveva fatto corretta applicazione del giudicato esterno, da intendersi provato ex art. 115 c.p.c. per mancata contestazione ad opera del Comune impositore, nonché contestando la pòssibilità di ravvisare la scissione di cui alla detta pronuncia della Consulta, trattandosi di atto non processuale, come per giurisprudenza invalsa a riguardo (cfr. Cass. S.U. n. 24822/15; Cass. n. 19143/17).
Il Comune appellato, radicatasi la lite, si costituiva avversando il gravame.
Indi questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all’udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all’art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’appello è fondato.
Rileva invero a riguardo in via decisiva il riscontro di giudicato esterno nei sensi prospettati dalla società contribuente, pacifico essendo che non ebbe a verificarsi alcuna immutazione dei luoghi dal 2010 e dal 2011 rispetto al 2012.
In particolare la prova dell’acquisita irrevocabilità delle sentenze indicate in narrativa può ben ritenersi acquisita.in processo per effetto di mancata contestazione in proposito ad opera del Comune impositore ai sensi dell’art. 115 c.p.c., apparendo condivisibile il rilievo dell’appellante nel senso che la contraria opinione giurisprudenziale valorizzata dalla C.T.P. (Cass. ordin. n. 20974/18), riferita a sentenza di merito del 2007, non poteva tener conto della novella del 2009 che ebbe poi ad integrare il cit. art. 115 con l’espressa menzione della mancata contestazione del contro interessato costituito, quest’ultima dovendo ritenersi bastevole criterio probante per quanto di ragione (v. Cons. Stato n. 1464/12 citata nell’atto di gravame).
Su tali premesse va riconosciuta piena autorità di giudicato esterno alle sentenze in questione, dovendosi peraltro ricordare che l’autonomia di ciascun periodo d’imposta non vale ad escludere che possono esistere elementi comuni a più periodi, per cui l’accertamento giudiziale riferito ad uno di essi riceva forza di giudicato nel procedimento relativo ad un periodo diverso, e ciò nell’ipotesi in cui si tratti di annualità differenti dello stesso tributo o di tributi plurimi fondati sui medesimi presupposti di fatto (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 13916/06).
Ebbene il giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio al pari di quello interno (cfr., ex multis, Cass. n. 2322/17) è tale da non consentire diverse soluzioni in ordine al tema giudiziale che ne forma oggetto,attesa appunto la sua natura vincolante, idonea a prevalere su qualsiasi altro riscontro, persino fornito di oggettiva valenza probante (è noto che res judicata, come recita l’antico brocardo, facit de albo nigrum, aequat quadrata rotundis).
In ogni caso – ad onta dell’ovvia assorbenza decisoria di tale ragione più liquida – ritiene questa C.T.R. che non possa applicarsi il principio della scissione di cui è menzione in narrativa, trattandosi di atto non processuale (cfr., ex multis, Cass. n. 18759/13; Cass. S.U. n. 24822/15 Cass. n.19143/17), onde il quinquennio prescrizionale ex art. 2948 n. 4 e.e. deve essere riferito alla data di ricezione dell’atto, dacché atto non processuale, bensì sostanziale e recettizio.
Ne deriva che la pretesa tributaria in oggetto, afferente al 2013, deve ritenersi prescritta in quanto l’avviso di che trattasi, pur spedito entro il quinto anno dall’epoca della debenza e cioè entro il 31.12.18, venne recapitato alla società contribuente in data 07.01.19, a quanto già detto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


La commissione così provvede: accoglie l’appello e condanna l’appellato Comune alla rifusione delle spese del doppio grado sostenute dall’appellante e liquidate in€ 2.500 per il primo ed€ 3.700 per l’attuale, e quindi in totali€ 6.200, oltre accessori di legge.

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