Avv. Giuseppe MAPPA
Il Concessionario , dopo la scadenza del contratto, non può più porre in essere o continuare l’attività esattiva / CD Perdita della legittimazione sostanziale) e non può più patrocinare nelle causa in opposizione agli atti emessi ( CD Perdita della legittimazione processuale) , anche se il contratto\concessione prevede detta possibilità .
La CTR di Salerno conferma che il Concessionario, una volta scaduta la Concessione per la riscossione dei tributi, perde la legittimazione processuale e non può più contraddire nei giudizi contro di lui intentati nella vigenza contrattuale.
Tanto, infatti, ed ad onta di decisioni immotivate contrarie, e’ previsto da previsioni legislative e prassi in tema intervenuta , nonché da gran parte della giurisprudenza , più che altro amministrativa, formatasi sul tema degli effetti della scadenza della concessione amministrativa, quale appunto e’ il contratto\concessione con il quale un Ente affida al concessionario la riscossione del propri tributi
Controversia patrocinata dall’Avv. MASTROLIA SALVATORE
CTR Salerno 2021, depositata il 02.02.2021-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29/05/2019, il signor xxxxxxx, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della xxxx, impugnava l’ingiunzione di pagamento n.
xxxxxx del 13/05/2019, emessa dalla xxx Spa, per IMU 2014, deducendo: 1) la carenza di potere della SO.Get Spa ad emettere atti di riscossione per conto del Comune di xxxxx; 2) la duplicazione del credito vantato; 3) la mancata notifica dell’avviso di accertamento IMU, anno 2014, n. 1065025170005955, quale atto prodromico dell’opposta ingiunzione, nei confronti del signor xxx, socio accomandatario della xxxxx.
Rilevava il contribuente che alla predetta società era stato già notificata l’Ingiunzione di pagamento n. xxxx del 27/12/2018,regolarmente opposta innanzi alla CTP di Salerno e recante il n.di RG xxxx, la quale veniva anch’essa emessa per presunto mancato pagamento dell’avviso di accertamento
IMU, anno 2014, n. 1xxxxxx.
Costituitasi in giudizio, la xxxx s.p.a, nella qualità di concessionaria del Comune di xxxxxxx, richiedeva preliminarmente la riunione del giudizio a quello avente ad oggetto l’ingiunzione n. 0xxxx7 afferente lo stesso avviso di accertamento, ritualmente notificato alla s.a.s, 1’11/01/2018 e non opposto.
Deduceva, poi, l’inammisibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del predetto avviso e la propria competenza ad esercitare il servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale.
Il contribuente depositava memoria illustrativa, con la quale ribadiva i motivi di ricorso ed in particolare la carenza di potere della xxxx per l’intervenuta scadenza del contratto di affidamento del servizio e della successiva proroga.
Con sentenza nxxx, l’adita Commissione accoglieva il ricorso, condannando la
xxxx alla rifusione delle spese di lite.
Ritenevano i primi giudici che l’ingiunzione fosse illegittima in quanto costituente “duplicazione del titolo a fronte del medesimo credito” relativamente alla connessa ingiunzione n.xxxxx7, notificata alla società xxxxxx sas, di cui il Sig. xxxxxè socio accomandatario, e già oggetto di impugnazione.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la xxxx s.p.a. deducendo l’erroneità della sentenza in quanto nella fattispecie non ricorre una duplicazione di titolo poiché l’unico titolo presupposto consiste nell’avviso di accertamento n.xxxxx, notificato all’unico debitore principale, il xxxxxxx, il 28/12/2018.
La notifica dell’ingiunzione introduce l’eventuale procedura esecutiva che, legittimamente, vede coobbligati sia la società che il socio accomandatario. Il principio di solidarietà tra il socio e la società semplice, pertanto, legittima- a parere della xxxxx- la notifica dell’ingiunzione nei confronti di entrambi i condebitori.
Costituitosi in giudizio, il contribuente ha controdedotto all’appello; ha proposto, poi, appello incidentale inteso a riproporre il motivi di ricorso su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi, insistendo nella sopravvenuta carenza di potere della xxxxx per l’intervenuta scadenza della concessione da parte del Comune e nella mancata notifica al socio accomandatario dell’avviso di accertamento.
All’udienza del10/12/2020 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l’appello proposto dalla xxxx s.p.a. non meriti accoglimento.
Preliminarmente, stante la sua natura dirimente, occorre esaminare il motivo svolto in primo grado dal contribuente, riproposto in questo grado con appello incidentale, relativo alla sopravvenuta carenza di potere della SO.Get s.p.a. a procedere alla riscossione.
Sul punto occorre precisare che l’appello incidentale si appalesa inammissibile per carenza d’interesse, in mancanza dell’indefettibile presupposto della soccombenza.
IL contribuente, infatti, si sarebbe dovuto limitare a riproporre i motivi non accolti in via di eccezione, alla stregua dell’art. 56 D.lgs. n.546/1992.
Ciò, tuttavia, non impedisce al Collegio di esaminare le questioni riproposte con l’appello incidentale, incidendo la forma soltanto sul regime della ripartizione delle spese del giudizio.
Ciò detto, il Collegio ritiene che il motivo sia fondato. Ed invero l’appellato ha depositato in giudizio l’atto di”Affidamento del servizio di rilevazione, accertamento e riscossione entrate comunali” del 20/03/2012, Rep. n. 3936, con il quale il Comune di xxxx provvedeva ad affidare alla xxxx Spa l’attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non tributarie dell’Ente comunale con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino alla data del 22/06/2018.
Ha anche depositato la delibera di Giunta Comunale n. xxx del xxx/2018, avente ad oggetto “Servizio riscossione coattiva – Proroga tecnica mesi sei -xxxxx SPA”, con la quale, appunto, veniva prorogato, per il tempo di mesi sei, alla xxxxx. Spa l’originario contratto di affidamento del servizio di rilevazione, accertamento e riscossione entrate comunali. Il contratto di affidamento, in virtù della delibera di proroga, si è, pertanto estinto in data 31/12/2018.
Il contribuente ha altresì depositato in giudizio la Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. xxx del xxx/2019, avente ad oggetto “Delega delle funzioni e delle Attività Relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione”.
Con detta delibera il Commissario Straordinario, preso atto della scadenza del contratto di riscossione intercorso con la zzzzzz Spa alla data 31/12/2018, nonché, constatata la necessità di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell’attività di riscossione delle proprie entrate a danno degliinteressi economico-finanziari dell’Ente, deliberava di affidare con decorrenza immediata l’attività di riscossione, sia delle entrate tributarie che patrimoniali, all’Agenzia delle Entrate
Riscossione.
A fronte di tali deduzioni, debitamente provate con prova documentale, la xxxx s.p.a. nulla ha controdedotto né ha invocato altra proroga, sicchè deve ritenersi effettivamente venuto meno al 31/12/2018 il potere della medesima di procedere al servizio di rilevazione, accertamento e riscossione delle entrate del Comune di xxxx.
Da ciò consegue che l’ingiunzione opposta recante la data del 13/05/2019 è stata emessa quando la società appellante non era più titolare del contratto di riscossione.
La natura della questione trattata, idonea a definire il giudizio, determina l’assorbimento degli altri motivi di doglianza svolti in primo grado.
Conclusivamente, l’appello deve essere rigettato con consequenziale conferma della sentenza di primo grado, della quale, tuttavia, va sostituita la motivazione.
L’inammissibilità dell’appello incidentale del contribuente per i motivi sopra esposti giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Regionale di Napoli, Il Sez. di Salerno, rigetta l’appello proposto dalla xxxx. S.p.a. con conseguente conferma della sentenza di primo grado, di cui va rettificata la motivazione. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio per le ragioni esplicitate in motivazione.