Avv. Giuseppe MAPPA
Il Concessionario , dopo la scadenza del contratto, non può più porre in essere o continuare l’attività esattiva / CD Perdita della legittimazione sostanziale) e non puo’ piu’ patrocinare nelle causa in opposizione agli atti emessi (perdita della legittimazione processuale) , anche se il contratto\concessione prevede detta possibilità .
Controversia trattata dal Nostro amico Avv. MASTROLIA SALVATORE
La CTR di Salerno conferma ancora il principio secondo cui , il Concessionario, una volta scaduta la Concessione per la riscossione dei tributi, perde la legittimazione processuale e non può più contraddire nei giudizi contro di lui intentati nella vigenza contrattuale.
Tanto, infatti, ed ad onta di decisioni immotivate contrarie, e’ previsto da previsioni legislative e prassi in tema intervenuta , nonché da gran parte della giurisprudenza , piu’ che altro amministrativa, formatasi sul tema degli effetti della scadenza della concessione amministrativa, quale appunto e’ il contratto\concessione con il quale un Ente affida al concessionario la riscossione del propri tributi
CTR Salerno 2019 / 2021, depositata l’8.3.2021-
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Premessa
1.La xxxxxxx & C. s.a.s. impugnava innanzi alla CTP di Salerno l’ingiunzione n.xxxx1/19 del complessivo importo di € xxx,59, notificata in data 23.11.2019 dalla xxxxx. ( quale concessionaria per la riscossione del Comune di xxxx) ed emessa a seguito dei seguenti pregressi atti di riscossione:
!)ingiunzione di pagamento n.xxxxx del 24/04/2015, assunta come notificata in data 30/04/2015, relativa a mancato pagamento della TOSAP per l’anno 2008;
2)ingiunzione di pagamento n.xxx del 20/11/2015, assunta come notificata in data 03/12/2015, relativa a mancato pagamento TARSU per gli anni dal 2007 al 2012;
3)ingiunzione di pagamento n.xxxx del 16/12/2016, assunta come notificata in data 22/12/2016, relativa a mancato pagamento dell’ICI per gli anni dal 2010 al 2012;
4)ingiunzione di pagamento n.xxxxx del 06/03/2018, assunta come notificata in data•23/03/2018, relativa a mancato pagamento dell’IMU per l’anno 2013.
La società contribuente deduceva:
A)l’inesistenza della •notifica dell’ingiunzione avvenuta a mezzo pec, contenente atto privo della sottoscrizione digitale e della attestazione di conformità all’originale;
B)la nullità dell’ingiunzione per carenza del potere di riscossione in capo alla
xxxxxs.p.a., .in quanto il relativo contratto di affidamento era stato prorogato con delibera di G.C. n.xxxxx/18 soltanto fino al 31.12.2018;
C)la nullità derivata dell’ingiunzione per la mancanza o irrituale notifica dei
prodromici awisi di accertamento;
D)l’infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Resisteva la Soget s.p.a., opponendo la legittimità del suo operato.
La CTP di Salerno, con sentenza n.xxx/6/19, rigettava il ricorso, ritenendo infondati i motivi di opposizione.
2. Avverso la pronuncia ha interposto gravame la contribuente, rilevando che i giudici di prime cure avevano completamente omesso di esaminare il motivo relativo alla carenza di potere della xxx e censurando per il resto analiticamente l’operato della CTP.
Instauratosi il contraddittorio, la società di riscossione si è costituita, opponendo la correttezza della sentenza impugnata.
Nelle memorie illustrative, parte appellante ha sollecitato la disapplicazione
della delibera di G.C. n.xxx/18 emanata dal Comune per prorogare fino al 31.12.2018 il potere di riscossione affidato alla concessionaria, deducendo la violazione dell’art.106 comma 1 d.lgs.n.50/16.
L’appello è stato deciso all’udienza del 1012.2021.
II. Motivi della decisione
1.11 gravame è fondato e deve essere accolto.
Rileva la Commissione che il motivo relativo alla carenza di potere in capo alla xxxxs.p.a., effettivamente pretermesso dal giudice di primo grado, deve essere accolto, mostrandosi assorbente.
1.1.Deve, invero, ritenersi acquisito agli atti che il Comune di xxxxx, con contratto di affidamento n.xxxx, affidava xxxx s.p.a. l’appalto del servizio di rivelazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali ( art. 2) con termini fino alla data del 22/06/2018 (art. 3).
L’art. 7 punto 3 del contratto, poi, attribuiva alla concessionaria ” la difesa legale di ogni grado e giudizio per le attività accertative di riscossione messe in essere nei confronti dei contribuenti, per tutta la durata del servizio, anche successivamente fino alla definizione delle procedure attivate”.
Con la successiva deliberazione di G. C. n. xxx del xxx/06/2018 veniva, infine, deliberato di “concedere ali ‘affidatario del servizio di riscossione la proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per il tempo di sei mesi, necessario all’espletamento delle nuove procedure del servizio di riscossione coattiva ed, inoltre, per il tempo necessario a completare le procedure coattive fino al recupero effettuato o acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti”.
1.2.Ciò posto, ritiene la Commissione che la scadenza del titolo concessorio (prorogata, nel caso di specie, fino al 31.12.2018) ha determinato alla detta data la sopravvenuta carenza di legittimazione del concessionario, sottraendogli ogni potere di accertamento e di riscossione.
In proposito, del tutto ininfluenti devono ritenersi:
-sia la previsione di cui all’art. 7 punto 3 del contratto di affidamento, giacché, a ben vedere, la sopravvivenza dei poteri in capo alla Soget ( “anche successivamente alla durata del servizio “) risulta limitata alla sola difesa legale nei giudizi instauratisi a seguito dell’attività accertati va svolta in vigenza della concessione;
-sia la proroga “tecnica” contenuta nella delibera di G.C. n.334/18, atteso che la detta proroga ”per il tempo necessario a completare le procedure coattive”, oltre che inammissibilmente generica, si pone in netta contraddizione con la sottostante radicale perdita del potere in capo alla concessionaria di procedere al servizio di rivelazione, accertamento e riscossione.
Nel caso di specie, l’ingiunzione impugnata è stata emessa e notificata (in data 23.12.2019), allorquando il titolo concessori o in favore della Soget era ampiamente scaduto.
2.In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
3.La sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella peculiarità delle questioni trattate e nel complessivo andamento del giudizio, inducono a
dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e compensa le spese.