Effetti della scadenza della concessione per la riscossione dei tributi

Avv. Giuseppe Mappa


Effetti della scadenza della concessione per la riscossione proroga della concessione per la riscossione in scadenza, la competenza esclusiva è del Consiglio Comunale.

Anche la CTR di Taranto statuisce il principio secondo cui , una volta scaduta la concessione per la riscossione dei tributi, il Concessionario NON E’ PIU’ legittimato ad emettere atti per conto dell’Ente creditore ( c perdita della legittimazione sostanziale).

La CTR Taranto aggiunge, inoltre, che , l’UNICO Organo Comunale competente a concedere una proroga della concessione in scadenza e’ il SOLO Consiglio Comunale che, all’uopo, detta l’indirizzo alla Giunta Comunale , GIAMMAI ed AUTONOMAMENTE detta proroga puo’ essere disposta dalla Giunta Comunale


CTR Taranto Sentenza n.

764\2021, depositata il 01.03.2021



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La società contribuente “xxxx. – appellante -, così come costituita in atti, depositava in data 23 maggio 2013 presso questa Commissione -Sede staccata di Taranto – l’atto di appello avverso la sentenza n. xxxx2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, pronunciata 1’8 ottobre 2012 e depositata il 26 ottobre 2012, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dalla stessa appellante contro l’atto di ingiunzione di pagamento n. xxxx2 di complessivi € xxxx,41, emesso calla xxxx S.p.a. – Concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del Comune di xxx – appellato – ed avente ad oggetto la Tassa Rifiuti Solidi Urbani – T.A.R.S.U. – per l’anno 2008, comprensiva di interessi e sanzioni, così veniva deciso:
“La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso proposto dalla s.r.l. xxxxx in persona del suo legale rappresentante avverso l’ingiunzione di pagamento di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
Precisamente la Commissione non accoglieva la ragione con cui il contribuente aveva contestato la legittimazione della xxxx. S.p.a. all’emissione dell’atto impositivo, perché era scaduto l’affìdamento in concessione della riscossione dei tributi comunali e il relativo contratto, rinnovato dalla Giunta e non dal Consiglio comunale.
Nemmeno riteneva fondate le altre motivazioni del ricorso relative all’asserita irregolarità dell’avviso per mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla notifica avvenuta a mezzo posta, oltre che alla carenza di motivazione dell’accertamento.
L’appellante si opponeva alla sentenza gravata con svariati motivi specifici di impugnazione riportati nell’atto di gravame, riferiti al difetto di legittimazione del sindaco, all’insuffìciente motivazione della sentenza impugnata, all’illegittimità dell’incremento della T.A.R.S.U. rivendicato con l’atto di ingiunzione di pagamento oggetto della controversia, all’omesso esame della contestazione riferita all’assenza di avviso di rettifica o di liquidazione, all’esame dell’eccezione riferita alla titolarità della So.ge.t. S.p.a. ad agire, all’omesso esame del quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo con il quale sono stati contestati il difetto di motivazione ed il mancato riferimento ad atti appositamente emanati e necessari per giustificare la pretesa tributaria, all’omesso esame del settimo motivo di ricorso con il quale è stata contestata la violazione del dritto di difesa, all’omesso esame dell’eccezione riferita all’inesistenza giuridica della notificazione dell’ingiunzione, all’omesso esame del motivo n. 9 del ricorso riferito alla mancata sottoscrizione
– A conclusione dell’illustrazione delle argomentazioni l’appellante chiedeva l’accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza impugnata, la nullità dell’atto opposto e la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
La xxxxx S.p.a. – appellata -, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione – Sede staccata di Taranto – in data 16 gennaio 2014 le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, opponendosi a tutto quanto dedotto dall’appellante, concludendo per il rigetto dell’appello, per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di xxxxxx – appellato -, così come costituito in atti, depositava presso questa Commissione – Sede staccata di Taranto – in data l dicembre 2014 le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, opponendosi a tutto quanto dedotto dall’appellante con i motivi specifici di impugnazione riportati nell’atto di gravame e di cui si è fatto cenno pocanzi, osservando che la sentenza impugnata merita di essere confermata, perché priva dei difetti rivendicati dallo stesso appellante, concludendo per il rigetto dell’appello e per la condanna di controparte alle spese di giudizio.
All’udienza odierna – xxxxxx 2021 – II Collegio, in camera di consiglio, osservata la normativa vigente in materia processuale per il periodo emergenziale “COVID 19”, nulla ostando, decide la controversia.


DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


L’appello è fondato ed è accolto.
La sentenza impugnata, emessa col n. xxx2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, è riformata.
Innanzitutto non può addebitarsi alla decisione un difetto di motivazione, quanto, piuttosto, la sua erroneità.
Con riguardo al difetto di motivazione della sentenza di primo grado, infatti, deve considerarsi che l’obbligo argomentativo previsto dall’art. 36 comma 2 d. Igs. n. 546 del 1992 si identifica in una “succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto”, e questo è stato assolto dalla decisione impugnata che ha dato contezza della posizione difensiva del contribuente e, non di meno, anche dell’inadeguatezza argomentativa del ricorso, giustificando le ragioni del rigetto con una esplicita affermazione di inesistenza dei vizi denunciati.
– In ogni caso, poiché l’art. 59 del citato d. Igs. n. 546 del 1992 elenca le ipotesi di nullità della sentenza che prevedono la remissione al primo giudice, l’eventuale difetto di motivazione trova nel giudizio di appello il proprio luogo di definizione, spettando all’odierno Collegio di corrispondere agli argomenti difensivi investendo la motivazione di quegli aspetti che la sentenza impugnata abbia eventualmente considerato in modo insufficiente oppure li abbia finanche trascurati per intero.
A questo riguardo deve ritenersi fondato e assorbente l’argomento secondo cui la xxxxx S.p.a. difettava del potere di ingiungere il pagamento dell’imposta a nome del Comune di xxxxx.
La successione degli atti di concessione della riscossione dei tributi locali è nota e pacifica fra le parti ed è stata esattamente riassunta nella sentenza di primo grado, sia pure con erronee conclusioni.
In effetti la xxxxx S.p.a. ebbe originariamente a svolgere il ruolo di concessionaria della riscossione ICI e TARSU per il Comune di xxxx in forza di deliberazione del Consiglio Comunale del xxxxxx.
Il servizio è stato poi prorogato per il 2001 con deliberazione n. xxxxxx
Successivamente lo stesso Consiglio Comunale, con deliberazione n. xxxxxx, ha ratificato l’a ffìdamento della riscossione dei tributi ICI e TARSU alla xxx. S.p.a. per gli anni 2002-2006, facendo sepuire tuttavia il seguente indirizzo: “… di dare indirizzo alla Giunta Municipale per l’organizzazione della riscossione ordinaria e della riscossione coattiva attraverso la riorganizzazione dell Ufficio tributi per l’esecuzione diretta interna …. già a partire dall’anno 2008”.
Lo stesso indirizzo veniva ribadito con deliberazione xxxxx
. Nel frattempo, per il 2002 e per gli anni successivi fino al 2007, veniva disposta la proroga della concessione di riscossione alla xxxx. S.p.a. dalla Giunta Comunale (deliberazioni xxxxxxxx).
Quanto agli anni successivi, secondo le appellate, si estenderebbero gli effetti dell’ultima deliberazione di Giunta citata (xxxx) e delle proroghe a loro dire previste dal D.L. n. 225 del 2010 e del D.p.c.m. del 25 marzo 2011.
Sulla scorta di questa ricostruzione il Collegio ritiene di dover richiamare le previsioni normative che disciplinano la ripartizione dei poteri deliberativi fra Consiglio comunale e Giunta, come previsti dagli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si ha così contezza del fatto che fra i poteri del Consiglio alla lettera e) mentre alla Giunta, ai sensi del comma 2 dell’art. 48, sono consentiti tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo “che non siano riservati dalla legge al Consiglio”.
L’interpretazione di tali disposizioni, nella giurisprudenza amministrativa, è univocamente rassegnato al seguente principio: “se l’atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l’indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, gli adempimenti conseguenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta, se invece la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, la competenza rimane in capo all’organo consiliare”.
In particolare il Consiglio di Stato, con riferimento all’affìdamento della concessione della riscossione dei tributi locali, dopo aver ribadito che “la riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un’attività di servizio pubblico” (ex multis. Cons. Stato, l luglio 2005, n. 3672), ha statuito che “le modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso costituiscono senz’altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di riscossione che rientra, dunque, nell’ambito di applicazione della lettera e) dell’art, 42 del Tuel” (Cons. Stato 27 ottobre 2014, n. 5284; conforme alle precedenti n. 338 del 2012, n. 6982 del 2010, n. 6358 del 2007, n. 7058 del 2005).
In effetti il Consiglio Comunale di xxx aveva reso il proprio deliberato di indirizzo prevedendo la internalizzazione del servizio a far data dal 2008, per cui la reiterazione della funzione da parte della xxxt. S.p.a.,a decorrere da quella data, si è realizzata in dispregio della potestà consiliare, priva di una valida fonte che le potesse riconoscere di agire in executivis per la riscossione coattiva delle entrate tributarie locali.
Dunque la xxxx. S.p.a. ha operato in assenza di validi poteri.
Ne può giungersi a una diversa conclusione sull’osservazione che la proroga del servizio sia stata determinata dalla mancata riorganizzazione dell’ufficio tributi del Comune e quindi dall’impellenza di dover dare continuità alla riscossione tributaria al fine di evitare la perdita finanziaria conseguente, perché ancora l’art. 42 del Tuel, al comma 4, esclude la possibilità che siano esercitati da altri organi comunali i poteri del consiglio in via d’urgenza e l’unica riserva attiene alle variazioni di bilancio per le quali la verifica del Consiglio è rimessa a una valutazione a posteriori entro i sessanta giorni successivi. E poiché il Consiglio comunale riunito per la ratifica del capitolato d’oneri per l’affìdamento del servizio di accertamento e di riscossione per gli anni 2007-2009, non ha mai deliberato sull’ordine del giorno, in ragione dell’assenza di numero legale nella seduta del xxxxxxxx), non può nemmeno invocarsi da parte delle appellate l’eventuale ricorrere dell’eccezione suddetta.
Quanta poi alle proroghe di legge, e in particolare a quella che le appellate hanno attribuito al DI. n. 225 del 2010, deve rilevarsi che non può aver effetto rispetto a rapporti che si configurano illegittimi prima del provvedimento di proroga.
Pertanto la disposizione richiamata è inapplicabile alla fattispecie.
Infatti deve ricordarsi che con la legge n. 248 del 2005 è stata riformata la disciplina del servizio di riscossione coattiva con la soppressione del sistema di affidamento in concessione e l’attribuzione delle funzioni alla Agenzia delle Entrate e per essa alla società Riscossione s.p.a. appositamente costituita (poi Equitalia s.p.a.), ovvero, in regime transitorio, a società partecipate da questa con cessione del ramo d’azienda.
Non risulta documentato in atti, invece, che la xxxxx S.p.a. si trovasse in tale situazione. Nemmeno è invocabile (e in effetti le appellate non l’hanno dedotto) un ruolo della xxxx S.p.a. come funzionario di fatto, perché se l’ingerimento in compiti della P.A. in luogo di questi, può presentare profili di negotiorum gestio con la conseguenza delle obbligazioni debitorie in capo al soggetto P.A. che si è avvalso del servizio, l’esercizio di una potestà impositiva non è resa legittima dalla condotta fattuale, perché inerisce alla regolarità del rapporto tributario e alla configurabilità dell’obbligazione del contribuente.
A ulteriore riscontro delle considerazioni fin qui esposte può da ultimo essere richiamato il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) reso nell’adunanza del 21 novembre 2012 n. 98,secondo cui la proroga da parte della Giunta Comunale di un servizio pubblico è illegittima, dovendosi indire una nuova gara una volta scaduto il contratto, con le forme dell’evidenza pubblica.
In conclusione il Collegio, ritenendo assorbiti gli altri motivi specifici di impugnazione, definitivamente decidendo, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla l’ingiunzione di pagamento oggetto dell’odierna controversia. La particolarità della questione trattata unitamente alla difficile ricostruzione sistematica, caratterizzanti entrambe l’argomento posto a base della decisione, suggeriscono al Collegio di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto fra appellante e xxxxxS.p.a. che ha dato seguito ad un’obbligazione voluta dal Comune di xxxxx e di condannare quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado nella misura liquidata in dispositivo.


P.Q.M


La Commissione accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla l’atto opposto.
Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio fra appellante e xxxx S.p.a. condannando, quindi, il Comune di xxxxxx al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore del difensore della società contribuente (dichiaratesi anticipatario) in € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun grado, oltre accessori di legge, se dovuti.

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