Effetti della rinuncia all’eredità da parte dei chiamati

Dott. Luca Procopio


La Commissione laziale conferma che la rinuncia all’eredità è di immediata efficacia ed operatività e l’Ufficio non può emettere, nei confronti dei rinunciatari, un avviso di accertamento sulla base di una ipotetica previsione di revoca della rinuncia all’eredità.

L’Agenzia delle entrate notificava a due persone fisiche chiamate all’eredità un avviso di accertamento a mezzo del quale chiedeva in pagamento l’IRPEF a suo tempo dovuta dal de cuius su “redditi diversi” derivanti da una plusvalenza, sebbene, in forza dell’art. 519 del codice civile, i medesimi soggetti accertati avessero rinunciato, tre anni prima, all’eredità “per atto pubblico a rogito notarile”.

L’esercizio del potere di accertamento nei confronti dei suddetti chiamati all’eredità veniva motivato con l’astratta revocabilità dell’atto di rinuncia, espressamente ammessa dall’art. 525 del codice civile, in quanto non era ancora decorso il termine prescrizionale entro cui un soggetto “chiamato” può accettare l’eredità del de cuius (fissato in dieci anni dall’apertura della successione dall’art. 480, commi 1 e 2, del codice civile).

In altri termini, il ragionamento giuridico effettuato dall’Ufficio accertatore era il seguente: posto che, al momento dell’emanazione dell’avviso di accertamento, sui soggetti chiamati all’eredità non era ancora prescritto il diritto di accettare l’eredità del contribuente defunto e, quindi, di revocare la precedente rinuncia all’eredità, su di essi doveva considerarsi sussistente la responsabilità per i debiti tributari del de cuius.

I chiamati all’eredità impugnavano l’avviso di accertamento facendo valere la propria estraneità all’obbligazione tributaria in questione in conseguenza dell’atto di rinuncia all’eredità, la cui efficacia rispetto ai debiti del de cuius e alle azioni recuperatore dei creditori è immediata, indipendentemente dalla possibilità, concessa dall’art. 525 del codice civile, di revocare la rinuncia entro il termine prescrizionale di dieci anni decorrente dall’apertura della successione.

Le ragioni dei ricorrenti trovavano accoglimento sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, in quest’ultimo affermando la CTR LAZIO che “correttamente primi giudici hanno ritenuto immediatamente operativa la rinuncia all’eredità con la conseguente esclusione da parte dell’Ufficio della possibilità di valutare completamente inefficace detta rinuncia in relazione alla ipotetica revocabilità della stessa”.

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto nel primo grado del giudizio, la CTR LAZIO compensava parzialmente le spese del giudizio vista la “peculiarità della fattispecie”.

Quest’ultima decisione rappresenta, a parere di chi scrive, l’unica pecca della sentenza dei giudici di seconde cure, sia perché le ragioni giuridiche addotte dall’Agenzia delle entrate apparivano molto deboli sia, e soprattutto, perché la “peculiarità della fattispecie” non costituisce una motivazione conforme all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, a mente del quale “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 3648 del 20.11.2020

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il [….] […] hanno impugnato, in qualità di eredi, l’avviso di accertamento notificato in data 06.10.2017 con cu l’Ufficio aveva chiesto il pagamento di € […] a titolo di redditi diversi (derivati da plusvalenza in relazione ad atto posto in essere dal de cuius); le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento per avere entrambe rinunciato all’eredità del […] in data 27.12.2014 per atto pubblico rogito notarile.

L’Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che la rinuncia all’eredità era sempre revocabile fino al termine di maturazione della prescrizione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma  – dopo aver preso atto della rinuncia all’eredità – ha accolto il ricorso e condannato ad € 1.500,00 per spese di lite.

Avverso detta decisione ha preposto appello l’Ufficio chiedendone la riforma.

Controdeduce il contribuente

L’appello non è fondato.

L’impugnata sentenza non merita le censure formulate dall’Ufficio.

Invero, il Collegio rileva che correttamente primi giudici hanno ritenuto immediatamente operativa la rinuncia all’eredità con la conseguente esclusione da parte dell’Ufficio della possibilità di valutare completamente inefficace detta rinuncia in relazione alla ipotetica revocabilità della stessa.

È ovvio, pertanto, che l’Ufficio non poteva emettere l’avviso di accertamento sulla base di una astratta previsione di revoca.

Le spese sono poste a carico della soccombente solo per metà stante la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

il Collegio respinge l’appello dell’Ufficio. Spese compensate al 50% pari ad euro 1.500,00. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.8.2020.

 

 

Condivi con:
STAMPA