E’ valido l’atto esattivo notificato a mezzo posta privata?

Avv. Giuseppe Mappa


La Commissione Tributaria di Latina annulla, ritenendolo inesistente,  l’atto esattivo/cautelativo (nella specie, iscrizione ipotecaria) notificato nel novembre 2019 dal Concessionario a mezzo vettore di posta privata –Nexive


Testo della Sentenza

Commissione Tributaria Provinciale LATINA n. 540 del 20.11.2020

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso proposto in data 7 gennaio 2020 contro l’Agenzia delle Entrate­ Riscossione di Latina, depositato in data 6 febbraio 2020 alla Commissione Tributaria di Latina, xxxxxxx, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato l’atto di iscrizione ipotecaria disposto nei suoi confronti con nota nr. zzzzzz del 9 novembre 2018 e notificato in data 8 novembre 2019.

A sostegno del ricorso, espone quanto segue:

–           Con avviso del 15 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate di Latina le aveva intimato il pagamento di euro xxxxxx risultanti da una serie di cartelle ivi analiticamente indicate;

–           In data 8 novembre 2019 la – medesima Agenzia delle Entrate le aveva comunicato l’avvenuta iscrizione ipotecaria del 9 novembre 2018, ai sensi dell’art. 77 DPR 602l1973, su due unità immobiliari ubicati in xxxxx

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatta questa premessa, la ricorrente lamenta l’inesistenza della comunicazione preventiva, mentre la parte resistente ha provato documentalmente la sua notifica a mezzo posta elettronica certificata e, successivamente al tentativo di consegna all’indirizzo PEC non andato a buon fine, il deposito telematico con contestuale avviso con raccomandata a mezzo servizio postale privato Nexive.

Orbene, ritiene la scrivente Commissione che la notifica di un atto tributario sostanziale e processuale effettuata mediante un operatore privato debba ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Normativamente, l’art. 4/1° comma lett. a Dlgs 261/1999 che ha liberalizzato i servizi postali con l’eccezione delle notificazioni degli atti giudiziari affidati in via esclusiva alle Poste Italiane spa per esigenze di ordine pubblico, è stato abrogato dalla L. 124/2017 che ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, la soppressione dell’attribuzione sopra ricordata in esclusiva a Poste Italiane spa.

Ciononostante, atteso che fino ad oggi non  risultano rilasciate licenze a soggetti di poste private e tenuto conto che Ia comunicazione preventiva di cui al ricorso è stata notificata a mezzo del servizio postale privato Nexive, ne consegue l’inesistenza giuridica della notificazione medesima e l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria.

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto parziale ai giurisdizione come da motivazione. Annulla nel resto l’atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. 

 

 

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