Avv. Giuseppe Mappa
La Commissione Provinciale di Latina dichiara la nullità , per difetto della motivazione della pretesa impositiva della cartella di pagamento che non indica la data di esecutività del ruolo.
Testo della Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale Latina n. 549 del 20.11.2020
FATTO
Il Sig. xxxxx, come in atti generalizzato, proponeva ricorso RGR n.1219/2019, depositato il 28/11/2019 contro l’Agenzia delle entrate- riscossione Ufficio di Latina avverso cartella n. xxxx, notificata in data xxx settembre 2019 contenente avviso di fermo amministrativo sul veicolo xxxxxxx con cui viene richiesto il pagamento per bolli auto relativi agli anni 2013- 2014-2015 e canone di radioaudizione circolari, per l’anno 2006.
Il Sig. xxxx, come in atti generalizzato, ricorso RGR .1219/2019, depositato il 25/10/2019 contro l’Agenzia delle entrate- riscossione Ufficio di Latina avverso cartella n. xxxxxx, notificata in data 12 settembre 2019 contenente avviso di fenr10 amministrativo sul veicolo xxxxxxE con cui viene richiesto il pagamento per bolli auto relativi agli anni 20 13- -2015 e canone di radioaudizione circolari, per l’anno 2006.
Il ricorrente eccepisce:
- Prescrizione del tributo relativo al canone radioaudizioni circolari notificato in data 02/03/2018 atteso che la relativa cartella sia stata notificata al ricorrente in data 02/03/2018 per un tributo del 2006;
- Mancata indicazione del1a esecutività del ruolo e della notifica. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22997/10 ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale. Tale omissione comporta l’illegittimità dell’atto poiché non consente la verifica dell’ammontare degli interessi liquidati.
- Prescrizione e decadenza. In materia di bolli auto, l’art 25 del DPR n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata a pena di decadenza, entro il 31 d1cembr_e del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- La cartella oggi impugnata è affetta di nullità per non essere stato riportato in modo completo ed esaustivo il ruolo così come specificato dalla Cassazione con la sentenza n. 11794/2016
L’Agenzia delle entrate-riscossione nelle controdeduzioni rileva; - In via preliminare si eccepisce l’inammissibilità ai sensi de] combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs n. 546/92. Contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa nel proprio ricorso, il preavviso di fermo è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate come si evince dalla documentazione che si allega;
Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singolo obbligazioni, originariamente dovute e separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell’ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. La novazione soggettiva avviene anche con l’ingresso dell’Agente della riscossione, quale soggetto avente diritto all’esecuzione del credito.
La Commissione esaminati gli atti osserva:
La cartella di pagamento deve indicare la data in cui il ruolo diviene esecutivo e la mancata indicazione determina la illegittimità dell’atto.
Quanto precede è contenuto nella innovativa sentenza sentenza n. 22997, depositata il 12 novembre 2010, della della sezione tributaria della Corte di Cassazione, al da cui emerge che l’omissione della data di consegna dei ruoli impedisce al contribuente la quantificazione degli interessi liquidati sull’atto, decorrenti dalla data di consegna del ruolo al concessionario e determina una carenza di motivazione della cartella.
Per la fattispecie in esame la normativa di riferimento è quella contenuta nell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, così come modificato del Dlgs n. 46/99 e successivamente dall’art. 1 della Legge n. 311 del 2004, il quale prevede al terzo comma che nel ruolo, oltre al numero fiscale del contribuente, la specie del ruolo e il riferimento al precedente atto di accertamento, deve essere indicata la data in cui il ruolo diviene esecutivo: in difetto di tale ultima indicazione non puo’ farsi luogo alla iscrizione.
I giudici di legittimità, richiamando il disposto dell’art. luogo 12, comma 3 del Dpr n. 602/1973, hanno affermato che la validità della cartella di pagamento e’ subordinata alla verifica degli interessi. . “Il riferimento al calcolo cartella degli di interessi pagamento non è in alcun modo prescritto dalla menzionata consente norma, ma appare tuttavia collegato alla data di esecutività del ruolo che ne consente la verifica.
E’ vero a infatti che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriali –art 12, n.2 D.lgs. n. 602\73 e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo e’ divenuto esigibile –in base alla’art.2 della Legge 26.01.1961 n. 29.
Pertanto la certezza dell’inizio della esigibilità deriva proprio dalla data di esecutività del ruolo che deve essere accertata dal Giudice del rinvio.
Da quanto precede emerge che, nel caso in cui la cartella esattoriale, notificata al contribuente, non contenga la data della consegna dei ruoli, la medesima cartella e’ da ritenere nulla per carenza di motivazione della pretesa impositiva.
La Commissione, per quanto sopra esposto, ritiene di potere accogliere il ricorso, tenuto conto che non è stato indicato in cartella, la data di esecutività del ruolo.
PQM
Accoglie il ricorso, come da motivazione, il ricorso. Compensa le spese.