Avv. Giuseppe MAPPA
Notifica cartella da Pec non presente in Pubblici Registri – Illegittimità
Commissione Tributaria Provinciale Roma
Sentenza n. 2386 del 04.03.2021
FATTO E DIRITTO
XXXX, con atto notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossioni, ha impugnato la cartella di pagamento n. XXXX0/000, notificata a mezzo pec il 28 febbraio 2019, con la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi €. XXX64, a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2016, oltre accessori.
Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
-nullità della cartella di pagamento impugnata perché spedita tramite servizio di posta elettronica certificata, non firmata digitalmente;
-nullita’ della cartella per omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione da parte dell’ente impositore;
– nullita’ della cartella per genericità della causale in essa indicata;
– decorrenza del termine di prescrizione/decadenza.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo in via preliminare la sospensione dell’atto impugnato, e nel merito ha chiesto venisse accertata e dichiarata la nullità o inefficacia della cartella di pagamento opposta, o in subordine venisse dichiarato prescritto il diritto di Agenzia delle entrate Riscossione a richiedere il pagamento degli importi richiesti, con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate riscossioni eccependo in via preliminare:
-l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo in quanto inviato all’indirizzo pct.varie@agenziariscossione.gov.it, diverso dall’indirizzo PEC istituzionale (individuato in protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it). inserito nell’indice nazionale degli indirizzi a posta elettronica certificata (INI-PEC);
– legittimità della notifica tramite Posta Elettronica Certificata correttamente eseguita all’indirizzo telematico del ricorrente;
– infondatezza della eccezione di nullità della cartella notificata per difetto di sottoscrizione, non
essendo la sottoscrizione requisito richiesto per la validità dell’atto;
– difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative ad attività di competenza dell’ ente impositore.
Tanto premesso ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nel merito il rigetto dello stesso e in via subordinata l’autorizzazione alla chiamata in giudizio dell’ente impositore; con vittoria di spese.
Con ulteriore memoria illustrativa il ricorrente ha ribadito l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto effettuata attraverso un indirizzo pec (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it) non presente nei Pubblici Registri, rilevando la tardività della chiamata in causa nei confronti dell’Ente impositore. In merito alla eccezione della resistente di asserita inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, ha rilevato di aver utilizzato l’indirizzo estratto dal Registro PP.AA.
All’esito dell’udienza il ricorso deve essere accolto.
La controversia deve essere risolta analizzando la disciplina che regolamenta le notifiche telematiche.
L’art. 3 bis L. 53/94 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata ali ‘indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
L’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (”Codice dell’amministrazione digitale”) prevede che “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico”.
L’art. 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, stabilisce poi che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati”, disponendo al comma 3 che “le amministrazioni di cui al comma l e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale”.
L’art. 16-ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 22112012 prevede: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16,comma 12, del presente decreto”, ovvero “lP A”, “Reginde “, “Inipec “.
L’art. 26 D.P.R. n. 602/73 infine, dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dal! ‘indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nel! ‘IN/PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta”
Le norme richiamate prevedono, pertanto, che la notifica eseguita con modalità telematica deve avvenire con l ‘utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, con il fine di garantire certezza del mittente e del destinatario dell’atto notificando.
In merito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17346/19, ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi, secondo _quanto previsto dall’art. 3-bis L.53/94.
Aderendo a tale orientamento deve essere ritenuta l’inesistenza delle notifiche eseguite da indirizzi PEC diversi da quelli indicati nei pubblici registri.
Compiute tali premesse in diritto, in punto di fatto risulta accertato che il ricorso è stato notificato all’amministrazione resistente all’indirizzo pec: pct(@,pec.agenziariscossioni.gov. i t
Risulta parimenti accertato che la cartella oggetto di giudizio è stata notifica al ricorrente dal seguente indirizzo di posta elettronica: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta aver indicato due differenti indirizzi pec in due
pubblici elenchi:
indirizzo: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it nel Registro INI-PEC;
indirizzo: pct@pec.agenziariscossione.gov.it nel Registro PP.AA.
Per quanto esposto mentre il ricorso introduttivo è stato inoltrato dal ricorrente a indirizzo della Agenzia Entrate Riscossione presente nel Registro PP AA con piena validità della notifica, la cartella esattoriale è stata inoltrata al ricorrente dalla casella di posta certificata .XXX proviene da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Dalla accertata regolarità della notifica del ricorso introduttivo, a fronte della accertata irregolare notifica della cartella esattoriale discende l’accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio in considerazione della giurisprudenza non univoca sul punto devono essere compensate.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso, compensa le spese di giudizio.