Dott. Luca Procopio
La notifica della cartella di pagamento derivante dalla liquidazione automatica effettuata su una dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 deve essere preceduta dalla notifica del c.d. “avviso bonario” qualora l’Agenzia delle entrate non si limiti a correggere errori di calcolo o errori materiali, ma effettui verifiche e valutazioni contabili e giuridiche.
- Nella sentenza in esame, la CTR LAZIO, a seguito del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate, si è espressa sulle seguenti due connesse questioni giuridiche:
se la cartella di pagamento derivante dall’attività di liquidazione automatica effettuata, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi presentata da una società di capitali debba necessariamente essere preceduta dalla notifica del c.d. “avviso bonario” qualora la maggiore IRES liquidata nasce dal disconoscimento della compensazione tra il reddito prodotto nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione e le perdite fiscali provenienti da anni precedenti, la cui ricostruzione fatta dall’Agenzia mediante la liquidazione delle relative dichiarazioni non coincideva con gli importi via via indicati dalla società contribuente nel corso degli anni; - in caso di risposta positiva alla precedente questione, se la notifica della “comunicazione di irregolarità” può considerarsi valida qualora effettuata presso il professionista intermediario che ha inviato la dichiarazione dei redditi.
Procediamo per gradi.
Il punto da cui partono i Giudici di prime cure è il principio di diritto ribadito dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza 23.12.2019, n. 34342: “La necessità dell’invio dell’avviso bonario (ove l’Amministrazione non proceda piuttosto ad emettere avviso d’accertamento) prima della notifica al contribuente della cartella di pagamento, è stata invece affermata, in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non si limiti alla correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero alla riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore, ma proceda a verifiche e valutazioni giuridiche, che esulano dalla procedura automatizzata (Cass. 21/03/2019, n. 7960), come nel caso in cui disconosca un credito d’imposta (Cass. 08/06/2018, n. 14949)”.
Ora, la CTR LAZIO, constatato che l’Agenzia delle entrate nell’attività di liquidazione automatica da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata non si è limitata a correggere errori di calcolo o errori materiali, avendo proceduto, dapprima, a ricostruire su un lungo arco temporale le effettive perdite fiscali realizzate ed utilizzate annualmente dalla società contribuente e, poi, a disconoscere la compensazione tra il reddito prodotto nell’anno a cui si riferisce la dichiarazione liquidata e le perdite fiscali indicate nella dichiarazione dell’anno precedente, ha sancito la sussistenza in capo alla stessa Agenzia dell’obbligo di notiziare la società contribuente dell’esito del “controllo automatico” mediante la notifica dell’“avviso bonario”.
Venendo alla seconda questione, la CTR LAZIO ha escluso che, nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate avesse validamente adempiuto all’obbligo di notiziare la società contribuente dell’esito del “controllo automatico” mediante la notifica dell’“avviso bonario”, giacché se è vero che quest’ultima è stata effettuata presso il professionista che ha inviato la dichiarazione della società è altrettanto vero che quest’ultima non aveva eletto domicilio presso l’intermediario, pertanto la notifica del predetto “avviso” «risulta improduttiva di alcun effetto nei confronti della parte appellata».
Commissione Tributaria Regionale LAZIO n. 2882 del 07.10.2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso inviato il 30 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2309/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto la domanda proposta dalla società contribuente xxxx5 S.r.L, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento n. xxxxx sulla base dell’omessa preventiva notifica dell’avviso bonario.
A fondamento dell’impugnazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’erroneità della decisione dei primi giudici in quanto l’omessa notifica dell’avviso bonario non poteva determinare. l’annullamento della cartella potendo al più dare luogo a una mera irregolarità, non censurabile con la declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato.
Al riguardo, l’appellante ha sottolineato di aver comunque inviato il 2 marzo 2016 tramite posta elettronica certificata la comunicazione di irregolarità all’intermediario che aveva trasmesso la dichiarazione di cui al modello unico 2014 relativo all’anno d’imposta 2013, che aveva dato luogo alla. ripresa a tassazione della quale in ogni caso rivendicava la correttezza.
Ha sottolineato, in ogni caso, che la società contribuente aveva sempre presentato in ritardo le dichiarazioni dei redditi correttiva di quelle precedenti. Ha concluso, pertanto, per la riforma. della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituita in giudizio la società contribuente, contestando quanto dedotto dall’ufficio ed eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’appello perché seppur proposto in via telematica, nella relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata viene attestato che: “l ‘atto notificato è copia foto riprodotta conforme all’originale da cui e’ stata estratta”. Ha dedotto, al riguardo, che l’attestazione di conformità non era stata effettuata per atto separato, come prescritto dalla legge. Nel merito, ha ribadito l’obbligatorietà dell’invio dell’avviso di irregolarità, nella fattispecie mancante, posto che detto avviso era stato inviato all’ intermediario che aveva inoltrato la dichiarazione dei redditi senza tuttavia essere stato autorizzato a ricevere per conto della contribuente l’avviso telematico in contestazione, in assenza atto di domiciliazione mai effettuato dalla società.
Nel merito, in via ulteriore, ha ribadito, la legittimità_ della compensazione operata e contestata dall’ufficio con l’emissione della cartella impugnata. Ha concluso, pertanto, per la conferma della sentenza dei giudici di prime cure.
Osserva in primo luogo il Collegio che l’impugnazione appare ammissibile in quanto la società appellata, nel contestare la legittimità della redazione della relata di notifica, non ha in concreto allegato – prima ancora che provato – di aver subito pregiudizio dalla eccepita difformità della relata di notifica con specifico riferimento al diritto di difesa e di tempestiva costituzione in giudizio, in concreto esercitati.
Pertanto, tenuto conto del raggiungimento dello scopo dell’atto {nella fattispecie, la notifica dell’atto introduttivo” del giudizio e la conseguente corretta instaurazione del contraddittorio) nessun riflesso può avere nel presente procedimento la difformità contestata dalla parte appellata in relazione alla validità della notifica.
Nel merito, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Invero, come di recente ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza del 23 dicembre 2019, n. 34342, <>.
Inoltre, è stato al riguardo sottolineato che “La necessità dell’invio dell’avviso bonario (ove l’Amministrazione non proceda piuttosto ad emettere un avviso d’accertamento) prima della notifica al contribuente della cartella di pagamento è stata invece affermata, in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non si limiti alla correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero alla riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore, ma proceda a verifiche e valutazioni giuridiche, che esulano dalla procedura automatizzata (Cass. 21/03/2019, n. 7960), come nel caso in cui disconosca un credito di imposta (Cass. 08/06/2018, n. 14949)>>.
Se questi sono i principi da applicare nel caso di specie, va osservato quanto segue.
In primo luogo, come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado nella sentenza impugnata, non avendo la società contribuente eletto domicilio presso l’intermediario autorizzato a inviare la dichiarazione dei redditi, la spedizione dell’avviso bonario al predetto intermediario risulta improduttiva di alcun effetto nei confronti della parte appellata.
Quanto all’impossibilità di ritenere obbligatoria la preventiva notifica dell’avviso bonario rispetto all’emissione e notifica della cartella oggi impugnata, non può non rilevarsi che, nella fattispecie, l’Ufficio non si è limitato a correggere errori formali all’esito di un controllo automatizzato ma ha analizzato la situazione contabile della società contribuente far data dall’annualità 2000, esposta nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2001, arrivando progressivamente ad analizzare le ragioni di compensazione tra perdite e redditi percepiti, operate dalla stessa società, per tutte le annualità successive fino ad arrivare all’anno di imposta 2012, oggetto di dichiarazione col modello unico 2013, ove la società medesima avrebbe esposto in modo illegittimo una’ perdita utilizzata per azzerare il reddito d’impresa. A parere del Collegio, infatti, nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate non si è limitata correggere errori di calcolo o errori materiali, ma ha proceduto verifiche e valutazioni contabili giuridiche, come dato desumere dal fatto che la compensazione operata dalla società è stata contestata prendendo riferimento un arco temporale di ben 12 anni non già solo l’annualità 2012, oggetto di contestazione con la cartella.
In altri termini, l’ufficio ha contestato le operazioni di compensazione effettuate dalla società suo dire in. modo. illegittimo senza procedere ad emendare alcuni errore di calcolo materiale. Peraltro, la riprova della correttezza di tale giudizio si desume proprio da quanto esposto dalla stessa parte appellante nell’atto di impugnazione (pag. 3) ove viene precisato che gli “importi a debito derivano dal disconoscimento della compensazione, tra utili del 2013 le perdite del 2012, è avvenuto in quanto, dall’analisi delle dichiarazione dei redditi antecedenti all’ ‘anno oggetto di ricorso, sono emerse delle forti incongruenze tra le perdite dichiarate dalla società quelle scaturenti dalla liquidazione delle dichiarazioni ed utilizzate in compensazione con il. reddito” (le parti sottolineate sono del redattore dell’atto sopra in parte riportato).
Pertanto, facendo corretta applicazione dei principi enucleati al riguardo dalla Suprema Corte, nel caso in controversia l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto preventivamente notificare l’avviso bonario alla società contribuente prima di poter legittimamente emettere notificare. la cartella oggetto del presente giudizio, non essendosi limitata procedere alla correzione di mere operazioni di calcolo errori materiali ma alla ricostruzione delle operazioni.
Di compensazione relative ad un ampio arco temporale, desumendone l’illegittimità.
Da tale omissione, ritualmente e tempestivamente eccepita dalla società, deriva la nullità della cartella impugnata, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure”.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria regionale di Roma, Sezione XVI, respinge l’appello;
-condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.700,00,oltre spese generali al 15%;Iva e cpa come per legge.